Cassazione Penale, Ordinanza n. 22498/2025 del 16/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna del Tribunale a mesi dieci di reclusione ed euro 1.800 di multa per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio in forma lieve. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge per mancata declaratoria dell'estinzione del reato per prescrizione, sostenendo che il termine sarebbe maturato il 6 gennaio 2024, dunque prima della decisione di secondo grado del 10 dicembre 2024. Con il secondo motivo ha censurato il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p., lamentando erronea applicazione di legge e vizi di motivazione. La Corte di cassazione ha rilevato che il primo motivo era manifestamente infondato, perché la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale contestata incide sul calcolo della prescrizione sia ai fini del termine base sia degli effetti interruttivi, con conseguente mancato decorso del termine prima della sentenza di appello. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non si confrontava con la motivazione della decisione impugnata e si limitava a riproporre le doglianze già svolte in appello, senza una critica argomentata della ratio decidendi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondata la censura sulla prescrizione, precisando che la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale comporta l'aumento del termine di prescrizione previsto dall'art. 157 c.p. e quello ulteriore legato alle interruzioni, sicché il reato non era estinto alla data della sentenza d'appello. Ha inoltre ritenuto inammissibile la doglianza sull'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p. perché priva di confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata e meramente riproduttiva dei motivi di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
È la fattispecie incriminatrice per la quale l'imputato era stato condannato; la decisione non ne rilegge il contenuto, ma dà atto della condanna confermata in appello.
art. 99, comma 4, c.p.
La recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale contestata rileva ai fini del calcolo della prescrizione, incidendo sia sul termine base sia sugli effetti dell'interruzione.
art. 157 c.p.
Il termine di prescrizione va calcolato tenendo conto dell'aumento derivante dalla recidiva contestata; nel caso concreto ciò escludeva la maturazione della prescrizione prima della sentenza di appello.
art. 62 n. 4 c.p.
È l'attenuante invocata dal ricorrente per il danno patrimoniale di speciale tenuità; la Corte non entra nel merito perché censura inammissibile per difetto di confronto con la motivazione di merito.
art. 581 c.p.p.
L'atto di impugnazione deve contenere motivi specifici e una critica argomentata del provvedimento impugnato; la mancanza comporta inammissibilità.
art. 591 c.p.p.
L'inosservanza dei requisiti di specificità dei motivi di ricorso determina inammissibilità.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità del ricorso, è dovuta la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende salvo ragioni di esonero.
Massime di principio
- La recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale contestata all'imputato incide sul computo della prescrizione sia aumentando il termine base sia producendo ulteriori effetti sul piano delle interruzioni.
- In sede di legittimità il ricorso è inammissibile quando non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a riproporre, in modo generico, i motivi già disattesi in appello.
- La critica argomentata del provvedimento impugnato è il contenuto essenziale del ricorso per cassazione: i motivi devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento della censura.
- La mera allegazione di carenze o illogicità della motivazione, senza confronto puntuale con la ratio decidendi di merito, non soddisfa il requisito di specificità dei motivi.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in difetto di ragioni di esonero, a una somma in favore della Cassa delle ammende.
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