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Sentenza

Sentenza n. 14819/2026 - Roma, Sezione 2B

per l’annullamento 1. della Determinazione Dirigenziale-Area Lavori Pubblici e Manutenzione Urbana del Comune di Fiumicino n. 793 del 20.05.2024, prot. n. 2649, avente ad oggetto «accertamento entità occupazione dell’area distinta al Foglio 723 particella 32 intestata a Soc. Agricola Saicom, secondo quanto disposto dalla sentenza del TAR Lazio n. 1919/2024»; 2. di ogni altro atto, ancorché non cognito, che sia o possa considerarsi presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale al provvedimento su impugnato, ivi comprese le note di identico tenore, trasmesse a mezzo posta elettronica certificata in data 7/06/2024; nonché, ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., per la determinazione della somma dovuta alla Società ricorrente, a seguito della pronuncia della sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, Sezione Seconda Stralcio, del 31/01/2023 (rectius: 2024) n. 1919, con emissione di ogni consequenziale statuizione condannatoria.

Giustizia amministrativa202407005

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione dirigenziale del Comune di Fiumicino recante la quantificazione delle somme dovute in esecuzione della precedente sentenza sul risarcimento da occupazione illegittima, oltre agli atti connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la determinazione con cui il Comune di Fiumicino aveva quantificato in euro 44.120,96 le somme dovute per la perdita del godimento del fondo durante il periodo di occupazione illegittima, chiedendo anche al TAR di determinare direttamente l'importo ai sensi dell'art. 34, comma 4, c.p.a. La ricorrente ha dedotto: violazione delle garanzie partecipative, perché la quantificazione sarebbe stata effettuata unilateralmente senza comunicazione di avvio e senza contraddittorio; difetto di istruttoria e di motivazione, poiché la determinazione richiamava una relazione estimativa non allegata e non esplicitava il metodo di stima né le ragioni della qualificazione del terreno come agricolo; violazione del giudicato formatosi sulla precedente sentenza, travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti, sostenendo che il fondo dovesse essere qualificato come edificabile sulla base della relazione del collegio peritale nominato nel procedimento espropriativo originario, della destinazione dell'area alla piattaforma logistica e dell'edificabilità di fatto. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse un credito risarcitorio.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo che la controversia non riguardasse soltanto la spettanza o l'ammontare di un credito di diritto comune, ma la legittimità dell'attività amministrativa svolta dal Comune in esecuzione della precedente sentenza e la conformità della quantificazione ai criteri fissati dal giudicato. Nel merito, il ricorso è stato integralmente respinto. Il giudice ha escluso la violazione del giudicato, rilevando che il Comune era vincolato ai criteri contenuti nella sentenza precedente, ma non alla stima del collegio peritale del 2007, che non aveva carattere vincolante. Il fondo, gravato da vincolo idrogeologico e destinato dal PRG a verde pubblico, non poteva essere qualificato come edificabile: la destinazione urbanistica conformativa escludeva la possibilità di edificazione privata e la mera edificabilità di fatto non poteva prevalere sulla qualificazione urbanistica legale. È stata respinta anche la censura sulle garanzie partecipative, poiché dagli atti risultava che la società era stata informata, invitata a un incontro, aveva presentato osservazioni e aveva avuto la possibilità concreta di interloquire prima della conclusione del procedimento. È stato altresì escluso il difetto di motivazione: la determinazione richiamava la nota comunale e i conteggi tecnici della società incaricata, consentendo di ricostruire l'iter estimativo; la motivazione per relationem era legittima anche senza allegazione materiale degli atti richiamati, purché questi fossero indicati e resi disponibili, e la ricorrente ne aveva comunque acquisito conoscenza. La domanda di determinazione giudiziale della somma ex art. 34, comma 4, c.p.a. è stata respinta perché, una volta ritenuta legittima la quantificazione amministrativa, mancava il presupposto per procedere a una diversa liquidazione. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 4, c.p.a.

    "in via equitativa, nella somma pari al 5% annuo del valore venale del bene oltre interessi legali dalla data della presente decisione sino al soddisfo"

    La disposizione consente al giudice di stabilire i criteri per la liquidazione e, in mancanza di accordo tra le parti, di determinare direttamente la somma dovuta. Nel caso concreto, la domanda di liquidazione giudiziale è stata respinta perché la quantificazione amministrativa è stata ritenuta conforme alla precedente sentenza.

  • art. 42-bis d.P.R. 327/2001

    La precedente sentenza aveva escluso la praticabilità dell'acquisizione sanante del bene, anche in considerazione della disponibilità del Comune alla restituzione e della mancata irreversibile trasformazione dell'area.

  • art. 21 d.P.R. 327/2001

    La relazione del collegio peritale nominato nel procedimento espropriativo ai sensi di tale disposizione non vincolava il Comune nella successiva attività di quantificazione demandata dalla sentenza.

  • artt. 32, 37 e 40 d.P.R. 327/2001

    Le disposizioni sono state richiamate dalla ricorrente a sostegno della pretesa applicazione dei criteri propri della determinazione del valore venale; il TAR ha tuttavia escluso che il fondo potesse essere qualificato come edificabile alla luce della sua destinazione urbanistica.

  • art. 3 l. 241/1990

    L'obbligo di motivazione può essere assolto mediante motivazione per relationem, quando l'atto richiamato sia indicato e reso disponibile all'interessato; non è necessaria la sua allegazione materiale o notificazione, purché sia possibile prenderne visione o ottenerne copia.

  • artt. 7, 8, 10 e 11 l. 241/1990

    Le garanzie partecipative non risultano violate quando l'interessato sia stato informato dello sviluppo del procedimento, invitato a interloquire e posto concretamente in condizione di formulare osservazioni prima della conclusione.

  • art. 1282, comma 1, c.c.

    La precedente sentenza aveva previsto la decorrenza degli interessi legali sulla somma liquidata dalla data di pubblicazione della sentenza fino al soddisfo.

Massime di principio

  • La controversia sulla determinazione amministrativa di una somma dovuta in esecuzione di una sentenza appartiene alla giurisdizione amministrativa quando la contestazione riguarda non soltanto l'ammontare del credito, ma la conformità dell'esercizio del potere amministrativo al contenuto precettivo del giudicato.
  • Nell'esecuzione di una sentenza che demanda all'amministrazione la quantificazione di un danno secondo criteri determinati, l'amministrazione è vincolata al dictum giudiziale, ma non necessariamente a risultanze estimative formatesi in precedenti procedimenti e non recepite dalla sentenza come vincolanti.
  • Ai fini della determinazione del valore venale di un'area, la destinazione urbanistica a verde pubblico e gli altri vincoli legali di inedificabilità escludono la qualificazione edificatoria del fondo; la mera edificabilità di fatto non può prevalere sulla qualificazione urbanistica legale e rileva soltanto in via suppletiva quando manchi una disciplina urbanistica applicabile.
  • Le garanzie partecipative sono rispettate quando l'amministrazione informi l'interessato sull'andamento del procedimento, lo inviti a incontri o interlocuzioni e gli consenta concretamente di presentare osservazioni prima dell'adozione dell'atto finale; la mancata partecipazione agli incontri convocati non equivale a omessa partecipazione procedimentale.
  • La motivazione per relationem è legittima quando il provvedimento individui gli atti e gli elaborati richiamati e li renda accessibili all'interessato; non è necessario allegare materialmente o notificare tali atti, purché sia possibile prenderne visione, ottenerne copia o richiederne la produzione in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione illegittima e acquisizione sananteVincoli urbanisticiMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiEspropriazione per pubblica utilitàUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneEffetto conformativo e riedizione del potereDifetto di motivazionePartecipazione procedimentale

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