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Sentenza

Sentenza n. 1801/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento a) del provvedimento di rigetto dell’istanza di rinnovo della concessione di rivendita ordinaria di tabacchi n. -OMISSIS- ed annessa Ricevitoria Lotto -OMISSIS- ex art. 25 della Legge n. 1293/1957, sita in Napoli alla Via -OMISSIS- emesso, dall’ADM – DT Campania, e notificato al Sig. -OMISSIS-, al suo indirizzo di PEC -OMISSIS- - senza data e con Protocollo come da segnatura di Protocollo - in data 02/07.01.2026; nonché degli atti presupposti e conseguenti e, per essi, anche: b) la comunicazione notificata, dall’ADM – DT Campania, al Sig. -OMISSIS-, al suo indirizzo di PEC -OMISSIS- - senza data e con Protocollo come da segnatura di Protocollo - in data 10.12.2025, con la quale si comunicavano, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge n. 241/1990, i motivi ostativi all’accoglimento della richiesta di Rinnovo della concessione; c) la comunicazione notificata, dall’ADM – DT Campania, al Sig. -OMISSIS-, al suo indirizzo di PEC -OMISSIS- - senza data e con Protocollo come da segnatura di Protocollo - in data 11.02.2026, con la quale si comunicava allo stesso, ad agli Uffici competenti, l’avvenuto rigetto del rinnovo della concessione con contestuale revoca della gerenza provvisoria rilasciata con prot. N. -OMISSIS- e chiusura delle stesse privative fiscali in oggetto

Giustizia amministrativa202601165

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo novennale della concessione di una rivendita ordinaria di tabacchi e annessa ricevitoria del Lotto, con successiva revoca della gerenza provvisoria e chiusura delle privative fiscali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità amministrativa)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto il rinnovo, per un ulteriore novennio con decorrenza dal 1° ottobre 2024, della concessione di una rivendita ordinaria di tabacchi e dell’annessa ricevitoria del Lotto. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli aveva comunicato i motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990 e il ricorrente aveva presentato memorie, sostenendo che una condanna penale del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, originariamente accompagnata dalla sospensione condizionale della pena, non integrasse la causa ostativa prevista dall’art. 6 l. 1293/1957, poiché il beneficio era stato successivamente revocato. Sono stati dedotti: l’omessa indicazione della data negli atti impugnati; la mancata audizione personale, nonostante la richiesta; il difetto di motivazione e la sproporzione del diniego rispetto all’affidabilità economica dimostrata nella gestione dell’attività.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. La mancata indicazione della data nel provvedimento non incide sulla validità dell’atto, anche perché la data risultava desumibile dal protocollo indicato nella PEC di comunicazione. La mancata audizione personale non determina illegittimità: l’art. 10 l. 241/1990 garantisce la presentazione di memorie e documenti, ma non un diritto generalizzato a essere ascoltati oralmente, salvo che l’audizione sia prevista da una specifica norma di settore. Inoltre, il contraddittorio procedimentale era stato garantito e avrebbe comunque trovato applicazione l’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990. Quanto al merito, l’art. 6, comma 1, lett. c), l. 1293/1957 preclude la gestione del magazzino a chi abbia riportato determinate condanne, salvo il godimento della sospensione condizionale della pena. La sospensione condizionale, se inizialmente concessa ma successivamente revocata, non può ritenersi goduta: opera quindi la causa ostativa al rinnovo. Il giudice ha ritenuto tale interpretazione coerente sia con il dato letterale sia con la ratio della norma, poiché il disvalore della mancata concessione originaria del beneficio è analogo a quello della sua successiva revoca. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in € 1.500 oltre accessori di legge e contributo unificato, se versato.

Norme richiamate

  • art. 25 l. 1293/1957

    Disciplina il rinnovo della concessione della rivendita ordinaria di tabacchi per un ulteriore novennio.

  • art. 6, comma 1, lett. c), l. 1293/1957

    non può gestire un magazzino chi abbia riportato condanne ... ove la pena inflitta sia superiore a trenta giorni di reclusione ... a meno che ... il condannato non goda della sospensione condizionale della pena

    La causa ostativa opera anche quando la sospensione condizionale, inizialmente concessa, sia stata successivamente revocata; in tal caso il condannato non gode più del beneficio.

  • art. 10 l. 241/1990

    Il diritto di partecipazione comprende la presentazione di memorie scritte e documenti pertinenti, ma non impone, in assenza di una previsione normativa specifica, l’audizione orale del privato.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    L’Amministrazione ha comunicato i motivi ostativi al rinnovo, consentendo al ricorrente di presentare memorie.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    La mancata audizione personale non determina comunque l’annullabilità quando il contraddittorio sia stato garantito e il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, sentite le parti, quando ricorrono i relativi presupposti.

  • art. 74 c.p.a.

    Richiamato quale presupposto per la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata.

Massime di principio

  • La causa ostativa prevista dall’art. 6, comma 1, lett. c), l. 1293/1957 opera anche quando la sospensione condizionale della pena sia stata inizialmente concessa ma successivamente revocata, poiché in tale situazione il condannato non gode del beneficio richiesto dalla norma.
  • L’art. 10 l. 241/1990 garantisce al privato la possibilità di presentare memorie e documenti pertinenti, ma non riconosce un diritto generale all’audizione orale, salvo che questa sia espressamente prevista dalla normativa di settore.
  • L’omessa indicazione della data nel provvedimento amministrativo non ne determina l’illegittimità quando la data sia comunque desumibile da elementi documentali attendibili, come il protocollo o la comunicazione di notificazione.
  • Quando il contraddittorio procedimentale sia stato effettivamente garantito mediante la comunicazione dei motivi ostativi e la possibilità di presentare osservazioni, la mancata audizione orale non comporta annullabilità del provvedimento, anche in applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidantiProporzionalità e ragionevolezza

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