Ordinanza n. 15279/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento - mediante ricorso introduttivo: - della nota della Regione Lazio, Direzione Generale Ciclo dei Rifiuti, Area Bonifica dei Siti inquinati, prot. n. 322253 del 22 marzo 2023, di rigetto implicito dell'invito e diffida di Copart a non intraprendere alcuna attività di caratterizzazione e MISE nel sito di sua proprietà; degli atti della procedura, di seguito indicati, finalizzati alla stipula di un accordo quadro ex art. 54, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento dei “servizi di rimozione dei rifiuti abbandonati, caratterizzazione, rimozione amianto e monitoraggio delle acque ad uso potabile, irriguo e domestico” suddivisa in nove lotti, conosciuti in esito alla predetta nota, in quanto alla stessa allegati; di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziali, tra cui l'eventuale contratto con l'aggiudicataria Soc. Greenthesis s.p.a., ove nelle more intervenuto; - mediante ricorsi per motivi aggiunti: della nota della Regione Lazio, Direzione Generale Ciclo dei Rifiuti, Area Bonifica dei Siti inquinati, prot. n. 322253 del 22 marzo 2023; - della nota della Regione Lazio prot. 322253/2023: accordo di programma del 12.03.19 per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del sito di interesse nazionale del bacino del fiume sacco in sostituzione e in danno del soggetto obbligato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Nota regionale di rigetto dell’invito a non svolgere attività di caratterizzazione e messa in sicurezza di emergenza nel sito, nonché atti della procedura per un accordo quadro relativo a interventi di rimozione dei rifiuti, caratterizzazione, rimozione dell’amianto e monitoraggio delle acque
Esito
La controversia
La società proprietaria del sito ha impugnato la nota della Regione Lazio del 22 marzo 2023, gli atti della procedura suddivisa in nove lotti per la stipula di un accordo quadro relativo agli interventi ambientali nel bacino del fiume Sacco e gli atti connessi, compreso l’eventuale contratto con l’aggiudicataria. Con motivi aggiunti ha contestato nuovamente la nota regionale e gli atti relativi all’accordo di programma del 12 marzo 2019 per la realizzazione, in sostituzione e in danno del soggetto obbligato, degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del sito di interesse nazionale. All’udienza del 16 settembre 2026 il TAR ha prospettato d’ufficio la propria incompetenza territoriale, rilevando che gli atti impugnati producono effetti limitati alla Provincia di Frosinone e indicando come competente la Sezione staccata di Latina.
La decisione
Il TAR non ha definito il ricorso né ha dichiarato la propria incompetenza. Ha dato formale avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., del possibile difetto di competenza territoriale della sede di Roma in favore della Sezione staccata di Latina e ha rinviato la trattazione alla camera di consiglio del 18 novembre 2026, per consentire il contraddittorio sulla questione. Ha richiamato il proprio orientamento secondo cui il giudice di primo grado della sede centrale può sollevare d’ufficio tale questione, purché la sottoponga al contraddittorio; l’art. 47, comma 2, c.p.a. limita invece l’eccezione di parte e il rilievo d’ufficio in appello.
Norme richiamate
l’art. 47, comma 2, c.p.a. deve essere letteralmente interpretato, infatti, nel solo senso che l’eccezione di parte ivi prevista non può essere proposta direttamente in appello o sollevata d’ufficio dal giudice dell’appello se non eccepita anche in primo grado (per cui, in sintesi, non è viziata la sentenza che il giudice di primo grado della Sede centrale ha emesso omettendo di assegnare d’ufficio la causa alla Sezione staccata), ma non anche nel senso che il profilo della competenza interna non possa essere sollevato d’ufficio dal giudice di prime cure della Sede centrale ex art. 73 c.p.a
Il limite previsto dall’art. 47, comma 2, riguarda la proposizione dell’eccezione in appello e il rilievo officioso da parte del giudice d’appello; non impedisce al giudice di primo grado della sede centrale di sollevare d’ufficio la questione di competenza interna.
ai sensi di quest’ultima norma, avente carattere aperto e generale, il giudice di primo grado è invero libero di sollevare qualsiasi questione (strettamente) processuale purché sulla stessa si instauri il contraddittorio con le parti
Il giudice di primo grado può sollevare d’ufficio questioni processuali, compresa quella di competenza territoriale interna, a condizione di instaurare il contraddittorio con le parti.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo di primo grado della sede centrale può rilevare d’ufficio la possibile incompetenza territoriale in favore di una sezione staccata; prima di decidere deve sottoporre la questione alle parti e instaurare il contraddittorio ai sensi dell’art. 73 c.p.a.
- L’art. 47, comma 2, c.p.a. non impedisce al giudice di primo grado della sede centrale di sollevare d’ufficio una questione di competenza interna; il limite riguarda la proposizione dell’eccezione in appello e il rilievo officioso da parte del giudice d’appello nei termini precisati dalla disposizione.
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