Cassazione Civile, Ordinanza n. 18808/2023 del 04/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (associazione)
La controversia
Due soggetti, assumendo di essere co-usufruttuari per 3/4 di un fondo sito nel Comune di Feltre, hanno convenuto in giudizio l'associazione proprietaria del fondo confinante e altri soggetti indicati come proprietari/usufruttuari, chiedendo che fosse dichiarata l'autenticità delle firme apposte in calce a una scrittura privata del 20 gennaio 1929. Secondo la ricostruzione riportata nel provvedimento, la scrittura sarebbe stata costitutiva di una servitù di transito a favore del loro mappale e a carico del fondo dell'associazione, con conseguente ordine di trascrizione della sentenza. L'associazione ha eccepito il difetto di legittimazione attiva, l'improcedibilità/inammissibilità della domanda, nonché la prescrizione della servitù per non uso ventennale; in via riconvenzionale ha chiesto, nell'ipotesi di accoglimento della pretesa attorea e di attribuzione di valenza costitutiva alla scrittura, la declaratoria di estinzione della servitù per non uso. Il Tribunale ha dichiarato l'autenticità delle sottoscrizioni e rigettato le altre domande; la Corte d'appello ha respinto sia l'appello principale sia quello incidentale, condannando gli appellanti alle spese. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione manoscritta e illeggibile; 2) ultrapetizione, perché i giudici di merito avrebbero interpretato la domanda come volta all'accertamento della servitù, mentre essa sarebbe stata diretta solo alla verificazione delle firme; 3) omessa/erronea motivazione e violazione di norme processuali per avere il giudice d'appello affrontato il tema della prescrizione della servitù, nonostante la relativa domanda/eccezione non fosse stata ritualmente riproposta in appello; 4) violazione delle regole sulle spese di lite per la condanna degli appellanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la motivazione manoscritta, pur di lettura non immediata, era comunque intellegibile e la giurisprudenza di legittimità esclude la nullità in mancanza di una espressa sanzione. Ha ritenuto inammissibili congiuntamente il secondo e il terzo motivo: l'erronea interpretazione della domanda e delle eccezioni non integra violazione di legge ma, al più, un vizio di motivazione; inoltre il controllo motivazionale era precluso dalla doppia conforme, poiché decisione di primo e secondo grado si fondavano sul medesimo iter argomentativo, e comunque le censure non coglievano la ratio decidendi, essendo le considerazioni sulla servitù e sulla sua asserita prescrizione svolte solo ad abundantiam. Ha ritenuto inammissibile anche il quarto motivo, osservando che la censura sulle spese è scrutinabile in cassazione solo se le spese siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa, evenienza non ricorrente perché i ricorrenti erano stati parzialmente soccombenti in primo grado e totalmente soccombenti in appello. I ricorrenti sono stati condannati in solido a rifondere le spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 216 c.p.c.
richiamato come base della domanda di dichiarazione dell'autenticità delle sottoscrizioni in calce alla scrittura privata
art. 1073 c.c.
richiamato per l'eccezione e la domanda riconvenzionale di prescrizione/estinzione della servitù per non uso ventennale
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato quale parametro della dedotta nullità della sentenza per motivazione illeggibile
artt. 118 e 119 disp. att. c.p.c.
richiamati insieme all'art. 132 c.p.c. come norme sulla motivazione della sentenza
art. 111 Cost.
richiamato a fondamento della censura sulla motivazione della sentenza
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
indicato come parametro delle censure di violazione o falsa applicazione di legge, ma escluso come mezzo per censurare l'interpretazione della domanda e delle eccezioni
art. 2934 c.c.
richiamato dai ricorrenti nel secondo motivo in relazione alla prescrizione della servitù
art. 2935 c.c.
richiamato dai ricorrenti nel secondo motivo in relazione alla prescrizione della servitù
art. 112 c.p.c.
richiamato per il divieto di ultrapetizione e per il dovere di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 113 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti nel secondo motivo
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
richiamato per la preclusione del controllo sulla motivazione in presenza di doppia conforme
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato come limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione, ma precluso dalla doppia conforme
art. 343 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti per sostenere la mancata riproposizione della domanda/eccezione in appello
art. 346 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti per sostenere la mancata riproposizione della domanda/eccezione in appello
artt. 91 e 92 c.p.c.
richiamati nel quarto motivo in tema di spese di lite e soccombenza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
Massime di principio
- La mera difficoltà di lettura di una sentenza redatta in forma autografa non determina nullità quando il testo sia comunque intellegibile e non manchi un requisito essenziale della decisione.
- L'erronea interpretazione della domanda o delle eccezioni da parte del giudice di merito non integra, di regola, violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c., ma può essere denunciata solo nei limiti del vizio di motivazione consentito in cassazione.
- In presenza di doppia conforme, il controllo sulla motivazione è precluso se le decisioni di primo e secondo grado si fondano sul medesimo percorso logico-argomentativo, anche quando il giudice d'appello aggiunga argomenti ulteriori.
- Una censura di ultrapetizione o di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato deve misurarsi con la reale ratio decidendi: non è fondata se il giudice si è mantenuto entro i limiti della domanda e ha svolto considerazioni solo ad abundantiam.
- Il sindacato di legittimità sulle spese di lite è ammesso solo quando il giudice abbia posto le spese a carico della parte totalmente vittoriosa; in caso di soccombenza, anche solo parziale in primo grado e totale in appello, la condanna alle spese non è censurabile su tale specifico presupposto.
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