Sentenza n. 1186/2026 - Cagliari, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Dichiarazione di improcedibilità dell’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA per l’impianto agrivoltaico “SmeraldoPot 2”, motivata con l’inidoneità dell’area ai sensi della l.r. n. 20/2024, e nota di riavvio del procedimento che preannunciava l’applicazione della stessa legge regionale
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La società aveva avviato il procedimento di screening per un impianto agrivoltaico nel Comune di Ottana, con opere di connessione nei Comuni di Ottana e Bolotana. Dopo la sospensione del procedimento in applicazione della l.r. n. 5/2024 e il riavvio comunicato il 16 dicembre 2024, la Regione, con nota del 9 maggio 2025, ha archiviato l’istanza ritenendo l’area non idonea ai sensi della l.r. n. 20/2024 e applicando il divieto previsto dall’art. 1, comma 5. La ricorrente ha denunciato l’illegittimità costituzionale di tale previsione, per invasione delle competenze statali in materia ambientale e paesaggistica e violazione dei principi fondamentali statali ed europei in materia di energia; ha contestato inoltre l’introduzione di un divieto assoluto nelle aree non idonee, anche quando qualificate come idonee dalla normativa statale, e la sproporzione e irragionevolezza dei vincoli regionali, deducendo anche la lesione dell’affidamento, dell’eguaglianza e della libertà di iniziativa economica. La società ha altresì contestato i requisiti agrivoltaici previsti dall’Allegato G della legge regionale. Il TAR ha precisato che l’Allegato G non costituiva ragione effettiva del provvedimento e che le relative contestazioni, compresa la questione di costituzionalità su tale allegato, erano quindi irrilevanti ai fini della decisione.
La decisione
Il ricorso è stato accolto e il provvedimento di improcedibilità annullato. Il TAR ha ritenuto assorbente la censura fondata sulla declaratoria d’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5, della l.r. n. 20/2024, intervenuta con sentenza della Corte costituzionale n. 184 del 2025 e operante ex tunc: l’inidoneità dell’area non può valere come divieto assoluto e aprioristico di realizzare impianti da fonti rinnovabili. La Regione aveva arrestato il procedimento basandosi esclusivamente sulla parziale ricaduta del progetto in aree non idonee, senza una valutazione concreta e differenziata. Il TAR ha inoltre richiamato l’interpretazione costituzionalmente conforme dell’art. 1, comma 7, secondo cui l’interferenza con un’area non idonea può escludere l’accesso alla procedura autorizzatoria semplificata, ma non impedisce in assoluto la realizzazione dell’impianto: la decisione deve essere assunta nel procedimento autorizzatorio relativo al singolo progetto, ponderando in concreto gli interessi coinvolti. La Regione dovrà riattivare il procedimento secondo tali indicazioni. Le spese sono state integralmente compensate per la novità e complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 1, comma 5, l.r. Sardegna n. 20/2024
Ora, da tale passaggio, si desume che la non idoneità dell’area non può determinare l’adozione di un provvedimento definitivo di improcedibilità dell’istanza presentata dalla ricorrente, come fatto dalla Regione, in forza dell’art. 1, comma 5 della medesima l.r. n. 20 del 2024, essendo quest’ultimo stata espunta con efficacia ex tunc dall’ordinamento dalla sentenza n. 184 del 2025 della Corte costituzionale.
Dopo la declaratoria d’illegittimità costituzionale, la classificazione dell’area come non idonea non consente di dichiarare definitivamente improcedibile l’istanza relativa a un impianto FER.
art. 1, comma 7, l.r. Sardegna n. 20/2024
Ai sensi della richiamata normativa statale, infatti, la decisione definitiva in merito alla realizzazione degli impianti FER va assunta all’esito del singolo procedimento di autorizzazione concernente lo specifico progetto di impianto.
La presenza di un impianto anche in area non idonea non è un impedimento assoluto alla realizzazione, ma comporta l’impossibilità di accedere alla procedura semplificata; la decisione va assunta nel procedimento autorizzatorio individuale, valutando concretamente il progetto e gli interessi coinvolti.
art. 12, comma 4, d.lgs. 387/2003
La Valutazione d’impatto ambientale rappresenta un sub procedimento di natura autonoma le cui risultanze confluiscono nel procedimento di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12, comma 4 del d. lgs. n. 387 del 2003
Nel quadro normativo applicabile ratione temporis, la VIA è un subprocedimento autonomo le cui risultanze confluiscono nell’autorizzazione unica; la ponderazione complessiva degli interessi rilevanti per la realizzazione dell’impianto competeva al distinto procedimento autorizzatorio.
art. 12, comma 1, d.lgs. 387/2003
la relativa ponderazione di tali interessi e di tutti quelli emersi all’esito dell’istruttoria avveniva nell’ambito del distinto procedimento di autorizzazione unica, disciplinato dall’art. 12 del d. lgs. n. 387 del 2003 (nella versione all’epoca in vigore sopra richiamata), nelle forme della conferenza di servizi decisoria di cui alla legge n. 241 del 1990, in applicazione del richiamo espresso contenuto nell’art. 12, comma 1 del d. lgs. n. 387 del 2003
Nel regime richiamato dal TAR, la valutazione complessiva degli interessi pubblici e privati connessi alla realizzazione dell’impianto spettava al procedimento di autorizzazione unica, svolto in conferenza di servizi, e non alla sola procedura di VIA.
art. 88 c.p.a.
Al Collegio basta rilevare come la Corte costituzionale, con la sentenza n. 184 del 16 dicembre 2025, sul ricorso proposto in via principale dal Presidente del Consiglio dei Ministri, abbia dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 1, comma 5 della l.r. n. 20 del 2024
Il TAR richiama, ai sensi dell’art. 88 c.p.a., le proprie precedenti pronunce e la declaratoria costituzionale rilevante per la decisione.
Massime di principio
- La qualificazione regionale di un’area come non idonea alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili non può, da sola, comportare un divieto assoluto e aprioristico né giustificare l’arresto definitivo del procedimento relativo allo specifico progetto.
- La ricaduta, anche parziale, di un impianto FER in un’area non idonea può precludere l’accesso alla procedura autorizzatoria semplificata, ma la decisione sulla realizzazione deve essere assunta all’esito del procedimento autorizzatorio individuale, attraverso una valutazione concreta e differenziata del progetto e degli interessi coinvolti.
- La procedura di VIA è diretta alla valutazione degli impatti ambientali del progetto; nel quadro normativo applicabile ratione temporis, la ponderazione complessiva degli interessi connessi alla realizzazione dell’impianto compete al distinto procedimento di autorizzazione unica.
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