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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15034/2022 del 11/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce dall'acquisto di obbligazioni emesse da Cirio da parte dell'investitore, che agiva poi quale erede del soggetto originario. In primo grado era stata proposta domanda di nullità, o in subordine di annullamento, dell'operazione di acquisto e, in ulteriore subordine, domanda risarcitoria nei confronti della banca intermediaria, deducendo la violazione degli obblighi informativi e di correttezza previsti dalla normativa sull'intermediazione finanziaria: in particolare, si lamentava che l'intermediario non avesse informato il cliente che i titoli erano emessi da società estere prive di rating e che versasse in conflitto di interessi per i rapporti di credito con società del gruppo dell'emittente. Il Tribunale aveva respinto le domande ritenendo che le violazioni denunciate integrassero, al più, inadempimenti degli obblighi di diligenza e informazione, non nullità dell'operazione; aveva inoltre ritenuto prescritta l'azione di annullamento e infondata la domanda di risarcimento, anche perché l'investitore era qualificato ed esperto e l'operazione era coerente con la sua operatività pregressa. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'appello per difetto di specificità dei motivi e, comunque, aveva condiviso il merito della decisione di primo grado. In Cassazione la ricorrente articolava tre motivi: 1) violazione dell'art. 342 c.p.c., sostenendo che, nel testo anteriore alla riforma del 2012, l'appello non richiedeva motivi specificamente calibrati nei termini richiesti dalla Corte territoriale; 2) violazione delle norme sulla forma del contratto di investimento, per omessa considerazione della mancata sottoscrizione del contratto da parte del legale rappresentante della banca e conseguente nullità; 3) violazione degli obblighi informativi in materia di servizi di investimento, censurando il rigetto della domanda risarcitoria in ragione della ritenuta qualità di investitore esperto e della sua disponibilità economica.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non autosufficiente e privo della specificità necessaria a consentire il controllo sulla correttezza della dichiarazione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi. Ha richiamato il testo dell'art. 342 c.p.c. applicabile ratione temporis e ha ribadito che l'atto di appello deve contenere una critica adeguata e specifica della sentenza impugnata, con contrapposizione alle argomentazioni del primo giudice. Ha inoltre affermato che, quando si contesta in Cassazione la pronuncia di inammissibilità dell'appello, occorre riportare nel ricorso il contenuto dei motivi di gravame nella misura necessaria a dimostrarne la specificità, non essendo sufficiente il mero rinvio all'atto di appello. I secondi due motivi sono stati dichiarati inammissibili perché la statuizione di inammissibilità dell'appello, rimasta ferma, aveva determinato il passaggio in giudicato della relativa pronuncia, facendo venir meno l'interesse a censurare le ulteriori rationes decidendi di merito. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché l'intimata non ha svolto difese.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    "L'appello si propone con citazione contenente l'esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell'impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell'articolo 163"

    Nel testo applicabile ratione temporis, l'appello deve contenere motivi specifici e una critica adeguata alla sentenza impugnata; non basta individuare le statuizioni censurate in modo generico.

  • art. 21, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

    È richiamato quale base degli obblighi informativi dell'intermediario nei servizi di investimento.

  • artt. 26-29, Reg. Consob 1° luglio 1998, n. 11522

    Sono richiamati quali norme regolamentari sugli obblighi informativi, sulla correttezza e sulla gestione del conflitto di interessi dell'intermediario.

  • art. 23, d.lgs. n. 58 del 1998

    È invocato in relazione alla forma del contratto di investimento e alla dedotta nullità per difetto di sottoscrizione del legale rappresentante della banca.

  • art. 18, d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415

    È richiamato insieme all'art. 23 TUF come norma relativa ai requisiti formali del contratto di intermediazione finanziaria.

  • art. 112 c.p.c.

    È evocato nel secondo motivo, ma la Corte non entra nel merito per difetto di interesse conseguente alla definitività della declaratoria di inammissibilità dell'appello.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato per determinare la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • Ai fini dell'art. 342 c.p.c. nel testo anteriore alla riforma del 2012, l'atto di appello deve contenere censure specifiche e correlate alla motivazione della sentenza impugnata; non è sufficiente un atto che si limiti a richiami giurisprudenziali o a contestazioni generiche.
  • Quando in Cassazione si censura una sentenza d'appello che ha dichiarato l'impugnazione inammissibile per difetto di specificità, il ricorrente deve riportare nel ricorso il contenuto essenziale dei motivi di appello, in modo da consentire il controllo della specificità; il semplice rinvio agli atti di merito non basta.
  • La mancata rimozione della statuizione processuale che dichiara inammissibile l'appello rende definitive le ulteriori rationes decidendi di merito, con conseguente difetto di interesse a censurarle in sede di legittimità.
  • Le violazioni degli obblighi informativi e di correttezza dell'intermediario finanziario, in quanto tali, non sono automaticamente causa di nullità dell'operazione di investimento, ma possono rilevare sul piano dell'inadempimento e della responsabilità risarcitoria, ove ne ricorrano i presupposti.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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