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Ordinanza

Ordinanza n. 4777/2026 - Roma, Sezione 4

per l'accertamento della illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione sulla domanda di parte ricorrente di riconoscimento del titolo sul sostegno conseguito all’estero e segnatamente in Romania. Sostituzione del commissario ad acta.

Giustizia amministrativa202306484

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza che aveva ordinato al Ministero di provvedere sulla domanda di riconoscimento del titolo estero e aveva nominato un commissario ad acta

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente, già vittoriosa in un giudizio avverso il silenzio dell'Amministrazione, ha proposto un incidente di esecuzione deducendo che né il Ministero né il commissario ad acta avevano dato esecuzione alla sentenza n. 2222/2025, ormai passata in giudicato. Ha chiesto la revoca o sostituzione del commissario ad acta e, in alternativa, la sostituzione del Tribunale all'Amministrazione nell'esecuzione del giudicato. Il Collegio ha rilevato il protrarsi dell'inadempimento nonostante la scadenza dei termini assegnati e l'assenza di difese del Ministero sul punto.

La decisione

Il TAR ha preso atto che la sentenza passata in giudicato non risultava eseguita. Ha chiesto chiarimenti al Ministero e al responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione sulle ragioni dell'inadempimento. Non ha disposto la sostituzione del commissario ad acta, ritenendo rilevante la sua peculiare professionalità, ma ha prorogato di ulteriori 60 giorni il termine per provvedere, decorrenti dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza. Ha avvertito che, in caso di ulteriore ritardo, avrebbe valutato la trasmissione degli atti alla competente autorità giudiziaria per gli eventuali profili di responsabilità amministrativa e/o penale dei funzionari obbligati a provvedere. Ha fissato la prosecuzione della trattazione alla camera di consiglio del 10 giugno 2026.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il giudicato che impone all'Amministrazione di provvedere non risulta eseguito entro i termini assegnati, il giudice può acquisire chiarimenti dall'Amministrazione e dall'organo commissariale sulle ragioni dell'inadempimento e assegnare un ulteriore termine per l'adempimento.
  • La mancata sostituzione del commissario ad acta può essere giustificata dal giudice dell'ottemperanza in ragione della peculiare professionalità del commissario già nominato, anche quando l'attività commissariale non sia stata ancora compiuta, mediante la concessione di una proroga del termine per provvedere.
  • Il giudice dell'ottemperanza può avvertire l'Amministrazione e il commissario che l'ulteriore inosservanza dell'obbligo di dare esecuzione al giudicato potrà comportare la trasmissione degli atti alla competente autorità giudiziaria per la valutazione di eventuali responsabilità amministrative e/o penali dei funzionari obbligati a provvedere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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