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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6311/2024 del 13/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 25/05/2023 della Corte d'Appello di Palermo che aveva rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo 18/11/2016-14/05/2020, nonostante l'assoluzione definitiva del ricorrente il 14/05/2020. La Corte distrettuale aveva escluso il risarcimento ritenendo che il ricorrente avesse concorso a causare la custodia cautelare per colpa grave: a) per frequentazioni con soggetti ritenuti affiliati ad un'associazione mafiosa di origine nigeriana e per intercettazioni ambientali; b) per un episodio di aggressione verso un esponente del sodalizio; c) per una presunta reticenza e mancata collaborazione processuale. Il ricorrente contestava la violazione della presunzione di innocenza, l'uso di elementi esclusi o neutralizzati nel giudizio penale, la qualificazione del silenzio come reticenza alla luce della modifica normativa (d.lgs. 188/2021) e chiedeva l'acquisizione di sentenze successive che avrebbero inciso sulle valutazioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato alla Corte d'Appello di Palermo per un nuovo esame. La Cassazione ha ritenuto la motivazione del giudice della riparazione gravemente carente e contraddittoria: il giudice distrettuale ha valorizzato elementi che nella sentenza di assoluzione erano stati neutralizzati o ritenuti insufficienti, non ha indicato con precisione le frequentazioni contestate né il nesso causale tra tali frequentazioni o l'episodio di violenza e l'adozione o il mantenimento della misura cautelare, e non ha adeguatamente considerato la modifica normativa che esclude l'effetto preclusivo del silenzio dell'imputato (d.lgs. 188/2021). La mancanza di motivazione specifica in ordine alla causalità e alla natura delle contestate condotte imponeva il rinvio per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave

    La norma pone come condizione per l'indennizzo l'assenza di dolo o colpa grave che abbia determinato la custodia; il giudice della riparazione deve accertare d'ufficio l'eventuale concorso di causa e motivare specificamente il nesso causale tra la condotta del detenuto e la misura cautelare.

  • d.lgs. n. 188 del 8/11/2021, art. 4 (modifica art. 314 c.p.p.)

    L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo.

    La modifica esclude che il silenzio o l'esercizio del diritto di non rispondere costituisca, di per sé, causa ostativa al diritto alla riparazione; la disposizione è immediatamente applicabile e impedisce di qualificare automaticamente come colpa grave la mancata collaborazione processuale.

  • Direttiva (UE) 2016/343

    Direttiva sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali

    Ha fornito il quadro sovranazionale che ha giustificato l'adeguamento legislativo nazionale (d.lgs. 188/2021) riguardo alla protezione dei diritti procedurali, in particolare sul tema del silenzio dell'imputato.

  • art. 6 CEDU, par. 1 e par. 2

    Par.1 diritto a un processo equo; Par.2 presunzione di innocenza

    Richiamati per sottolineare che la valutazione della colpa grave non può travalicare la tutela della presunzione di innocenza e dell'equo processo: il procedimento riparatorio deve essere equo e motivato, senza ritradurre in termini di responsabilità penale fatti già esclusi nel giudizio di merito.

  • art. 64, comma 3, lett. b) cod. proc. pen.

    facoltà dell'imputato di non rispondere

    La facoltà di non rispondere è tutelata e, secondo la modifica normativa, non può essere usata per escludere il diritto alla riparazione.

Massime di principio

  • Il giudice della riparazione valuta ex ante e autonomamente la sussistenza di dolo o colpa grave, ma deve motivare specificamente e dettagliatamente il nesso causale tra le condotte contestate e l'adozione o il mantenimento della misura cautelare.
  • Le frequentazioni con soggetti coinvolti in attività illecite possono integrare indizi di colpa grave solo se il giudice indica la natura, la qualità e il rapporto temporale delle frequentazioni e dimostra la loro incidenza causale sulla decisione cautelare.
  • Non è ammesso valorizzare in modo decisivo elementi che siano stati neutralizzati, esclusi o ritenuti irrilevanti nel giudizio di assoluzione, salvo che il giudice della riparazione spieghi perché quegli elementi mantengono utilità probatoria rispetto al motivo della cautela.
  • Dopo il d.lgs. 188/2021 il silenzio o l'esercizio del diritto di non rispondere non possono essere considerati di per sé come colpa grave ostativa al risarcimento; occorre valutare altre condotte concrete e il loro apporto causale alla misura.
  • La mera enunciazione di comportamenti 'ambigui' o generiche frequentazioni senza indicazioni puntuali non basta: la motivazione deve essere specifica, e la sua insufficienza determina l'annullamento e il rinvio.
  • Se nel corso del giudizio riparatorio sopravvengono sentenze penali che incidono sui presupposti (es. esclusione dell'associazione), è legittimo e opportuno acquisirle e tenerle in considerazione nel nuovo esame.
  • La Corte di Cassazione controlla la correttezza logico-giuridica della motivazione del giudice di merito; valutazioni di merito rigorose ma non adeguatamente giustificate possono essere rimesse al giudice di merito con annullamento.

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