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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51152/2023 del 21/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che aveva rideterminato e confermato le condanne per truffa militare pluriaggravata continuata, deducendo: illegittimità costituzionale dell'art. 234, terzo comma, cod. pen. mil. pace (per l'automatismo della rimozione); disparità di trattamento rispetto alla truffa comune; assenza di dolo e difetto degli elementi costitutivi del reato per effetto della complessità e presunta ambiguità della normativa amministrativa sui rimborsi e dell'opzione per il rimborso forfettario; vizi di qualificazione giuridica (soggiacendo che i fatti sarebbero riconducibili a falsità ideologica o ad errori amministrativi, non a truffa); doglianze sulla valutazione delle prove e sulla mancata applicazione della non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis cod. pen.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi come infondati. Ha confermato la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito: gli imputati hanno ottenuto rimborsi maggiori presentando documentazione incompatibile con le spese effettivamente sostenute (biglietti il cui costo era inferiore a quanto richiesto) e dichiarazioni anomale sugli orari di missione, con artifizi idonei a indurre in errore l'amministrazione. La Corte ha ritenuto chiara la normativa regolamentare vigente al tempo, ha escluso l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità per la ripetitività delle condotte, l'entità complessiva del danno e l'abitualità pluriennale, e ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale sull'automatismo della rimozione e sulla presunta disparità di trattamento. Ha inoltre confermato che la sospensione condizionale della pena estende i suoi effetti anche alle pene accessorie, con la conseguente sospensione della rimozione disposta.

Norme richiamate

  • art. 234, terzo comma, codice penale militare di pace

    art. 234, terzo comma, cod. pen. mil. pace

    Prevede l'applicazione automatica della rimozione in caso di condanna per truffa militare; la Corte ha ritenuto la disposizione compatibile con la Costituzione e giustificata dall'incompatibilità tra la commissione del reato e il mantenimento del grado, richiamando la giurisprudenza costituzionale e di legittimità che ne ha accertato la legittimità sostanziale e l'effetto mitigato dalla sospensione condizionale delle pene accessorie

  • art. 640 codice penale (truffa comune)

    Richiamato per confronto rispetto alla truffa militare; la Corte ha ritenuto giustificata la disciplina differenziata nel codice militare per ragioni attinenti all'assetto gerarchico e all'affidamento connesso al grado

  • art. 131-bis codice penale (non punibilità per particolare tenuità)

    La Corte ha escluso l'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità a causa della pluralità e ripetitività delle condotte, della consistenza complessiva del danno e dell'abitualità degli illeciti

  • art. 47 codice penale

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere l'errore determinante del dolo; la Corte ha ritenuto infondato tale profilo in quanto la normativa e le evidenze istruttorie non consentivano di ritenere che i ricorrenti fossero stati indotti in un errore scusabile che escludesse il dolo

  • art. 166 codice penale

    La Corte ha evidenziato che la sospensione condizionale della pena si estende automaticamente alle pene accessorie, con conseguente effetto mitigatore dell'automatismo della rimozione

  • art. 606, comma 1, lett. e) codice di procedura penale

    art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Norma sul gravame in Cassazione relativa ai vizi della motivazione; la Corte ha ricordato i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione e sulla valutazione delle prove

  • art. 76 DPR 28 dicembre 2000, n. 445

    art. 76 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

    Citato in relazione alla carenza, nei moduli prodotti, del richiamo alle sanzioni per false dichiarazioni; la Corte ha ritenuto irrilevanti tali omissioni ai fini dell'accertamento del dolo

  • Circolare n. 26794 dell'8 febbraio 2018 (normativa amministrativa interna sui rimborsi)

    Circolare n. 26794 dell'8 febbraio 2018

    La Corte ha interpretato la circolare come non ambigua: imponeva l'obbligo di allegare i biglietti acquistati quando l'uso del treno era autorizzato e consentiva, alternativamente, l'opzione fra rimborso a piè di lista e rimborso forfettario; la non osservanza di tali prescrizioni ha formato elemento probatorio della condotta dolosa

  • art. 27, terzo comma, Cost.

    art. 27, terzo comma, Cost.

    Richiamato dai ricorrenti per contestare l'automatismo della rimozione in funzione del principio rieducativo della pena; la Corte ha ritenuto il richiamo non decisivo rispetto alla legittimità della disciplina militare

  • art. 3 Cost.

    Invocato in ordine alla presunta discriminazione tra militari e civili; la Corte ha ritenuto giustificata la differenziazione normativa per ragioni funzionali alla natura gerarchica e di fiducia del servizio militare

Massime di principio

  • La documentazione amministrativa coerente con le date e l'acquisto dei biglietti costituisce elemento probatorio significativo: la coincidenza temporale tra biglietti e missioni, unita all'assenza di spiegazioni plausibili, può fondare la prova del viaggio e dell'indebito profitto
  • L'ambiguità o complessità delle norme amministrative sui rimborsi non esclude automaticamente il dolo: se la normativa è interpretabile e i comportamenti degli agenti mostrano modalità ripetute e artifizi concreti, il giudice può ritenere integrato l'elemento soggettivo
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità è esclusa quando le condotte sono ripetute, abituali e producono un danno complessivo non trascurabile; il singolo peso economico non è unico parametro, rileva anche la molteplicità e la persistenza nel tempo
  • Le impugnazioni basate sulla diversa valutazione delle prove sono difficili in Cassazione: il sindacato si limita a verificare la logica e la coerenza della motivazione e non a rivedere il merito probatorio salvo vizi macroscopici
  • Le misure accessorie previste per i militari possono essere più gravose rispetto al contesto civile per ragioni connesse alla funzione militare e all'esigenza di preservare l'integrità dell'assetto gerarchico; tali differenze normative sono difficilmente dichiarate incostituzionali se adeguatamente motivate
  • La sospensione condizionale della pena comporta automaticamente la sospensione anche delle pene accessorie, offrendo un possibile effetto mitigatore dell'automatismo delle sanzioni accessorie nel processo militare

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