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Ordinanza

Ordinanza n. 7532/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'ottemperanza della sentenza n. 16657 del 26 settembre 2025 emessa da questa Sezione.

Giustizia amministrativa202507245

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 16657 del 26 settembre 2025, limitatamente al pagamento delle somme liquidate a titolo di spese di giudizio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto, nell’ambito del giudizio di ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta per dare esecuzione alla sentenza n. 16657 del 26 settembre 2025. Tale sentenza aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito e il Ministero dell’Università e della Ricerca al pagamento di euro 400,00, oltre agli eventuali accessori di legge e alla rifusione del contributo unificato, per le spese del giudizio di cognizione, nonché di euro 500,00, oltre agli accessori di legge e al contributo unificato, per le spese del giudizio di ottemperanza. Il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato entro 45 giorni dalla comunicazione della sentenza. Decorso inutilmente tale termine, il ricorrente ha domandato l’attivazione del commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accertato il decorso del termine assegnato senza che le amministrazioni abbiano corrisposto le somme dovute in esecuzione della sentenza. Ha quindi disposto la nomina di un commissario ad acta, individuato nel Responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, affinché provveda al pagamento entro l’ulteriore termine di 90 giorni, con facoltà di delega. Le spese della presente fase sono state compensate, in ragione della natura dell’istanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’inutile decorso del termine assegnato dal giudice per adempiere a una condanna pecuniaria giustifica la nomina di un commissario ad acta incaricato di realizzare l’esecuzione del giudicato.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente dell’amministrazione inadempiente e può essere autorizzato a delegare l’attività esecutiva, purché sia assegnato un termine specifico per l’adempimento.
  • La compensazione delle spese della fase di ottemperanza può essere disposta in ragione della natura dell’istanza proposta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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