Sentenza del 03/12/2018 n. 5344 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2007, sostenendo che l'immobile fosse di fatto inedificabile e dovesse quindi essere valorizzato come terreno agricolo o comunque inedificabile. Ha richiamato la ridotta superficie, la contiguità con altri fabbricati, la presenza della strada di piano e altre caratteristiche dei terreni confinanti, ritenute incompatibili con una concreta edificabilità. Ha inoltre chiesto l'annullamento dell'avviso e la riforma della sentenza di primo grado.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello e confermato la legittimità dell'imposizione ICI come terreno edificabile. Il Collegio ha rilevato che, in presenza di variazioni permanenti incidenti sulla rendita o sulla destinazione dell'immobile, il contribuente può utilizzare una rendita presunta, ma resta obbligato a richiedere il nuovo accatastamento e a denunciare le variazioni rilevanti. La ricorrente non ha dimostrato di aver richiesto il cambio di destinazione d'uso, il nuovo accatastamento o di aver impugnato tempestivamente gli atti comunali rilevanti. Il Comune non era quindi tenuto a correggere d'ufficio la classificazione o a riconoscere una riduzione d'imposta non denunciata. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 300,00 oltre oneri e accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Consente al contribuente, in presenza di variazioni permanenti intervenute sull'immobile e rilevanti ai fini della rendita catastale, di determinare l'imponibile sulla base di una rendita presunta costituita da quella di immobili similari.
La possibilità di utilizzare una rendita presunta non elimina l'obbligo del contribuente di richiedere il nuovo accatastamento quando intervengano modifiche permanenti rilevanti ai fini fiscali.
Art. 37, comma 53, del D.L. n. 223/2006, convertito nella L. n. 248/2006
Ha fatto salvo l'obbligo di denunciare le variazioni soggettive e oggettive incidenti sulla determinazione dell'imposta e comportanti riduzioni di imposta.
Quando la variazione favorevole al contribuente non è conoscibile d'ufficio dal Comune, spetta al contribuente denunciarla; in mancanza, l'ente impositore è esonerato dall'obbligo di accertarla autonomamente.
Cassazione, Sez. 5, sentenza n. 19196 del 6 settembre 2006
La negligenza del contribuente nel richiedere il nuovo accatastamento non può essere posta a carico del Comune.
Cassazione, sentenza n. 1704 del 29 gennaio 2016
Un immobile erroneamente classificato non è automaticamente esente o soggetto a minore imposizione se l'errata classificazione deriva dall'omessa denuncia dell'effettivo utilizzo o della variazione da parte del contribuente.
Cassazione, Sez. 6-5, ordinanza n. 17562 del 2 settembre 2016
Le variazioni che comportano un beneficio fiscale devono essere denunciate dal contribuente e non possono essere sostituite da forme indirette di pubblicità o conoscibilità.
Cassazione, Sez. 5, sentenza n. 20515 del 12 ottobre 2016
Il Comune non è tenuto a ricercare d'ufficio gli eventi favorevoli al contribuente quando questi non siano stati formalmente denunciati.
Massime di principio
- Chi sostiene che un immobile sia diventato inedificabile o abbia una diversa destinazione fiscalmente più favorevole deve dimostrarlo con documentazione urbanistica e catastale, non con la sola descrizione delle caratteristiche fisiche del terreno.
- Le variazioni permanenti dell'immobile che incidono sulla rendita o sulla base imponibile devono essere tempestivamente denunciate dal contribuente e, ove necessario, accompagnate dalla richiesta di nuovo accatastamento.
- Il Comune non è normalmente obbligato a modificare d'ufficio una rendita o a riconoscere una riduzione d'imposta quando la variazione favorevole non sia stata formalmente comunicata dal contribuente.
- L'eventuale inedificabilità di fatto deve essere distinta dall'inedificabilità giuridica risultante dagli strumenti urbanistici: entrambe devono comunque essere provate e fatte valere nei tempi e nelle sedi appropriate.
- Per ottenere l'annullamento di un accertamento tributario non basta contestare genericamente la classificazione dell'immobile; occorre provare sia la concreta situazione urbanistica o catastale sia l'adempimento degli obblighi dichiarativi e procedurali.
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