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Sentenza

Sentenza n. 2571/2026 - Catania, Sezione 5

Giustizia amministrativa202601169

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Catania n. 4237/2025, che aveva condannato il Ministero all’attribuzione di € 1.500,00 a titolo di carta elettronica del docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale civile, sezione lavoro, di Catania n. 4237/2025, pubblicata il 25 novembre 2025, con cui era stata riconosciuta in suo favore la somma complessiva di € 1.500,00 per la carta elettronica del docente. Il Ministero si è costituito depositando documentazione attestante l’avvenuta attivazione della carta e l’esecuzione degli adempimenti di propria competenza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la pretesa azionata era stata soddisfatta mediante l’attivazione della carta del docente e l’esecuzione degli adempimenti ministeriali. Ha tuttavia posto le spese a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché l’amministrazione aveva eseguito il giudicato solo dopo l’instaurazione del giudizio. Le spese sono state liquidate in € 500,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    a fronte di quanto allegato dall’Amministrazione e stante il soddisfacimento della pretesa azionata in giudizio dalla ricorrente, non resta al Collegio che dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34 comma 5 cod. proc. amm..

    Il soddisfacimento della pretesa nel corso del giudizio giustifica la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, se l’amministrazione soddisfa la pretesa azionata mediante l’esecuzione del giudicato durante il processo, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
  • Quando l’amministrazione esegue il giudicato solo dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza, le spese possono essere poste a suo carico secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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