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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28632/2024 del 16/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha dedotto due motivi principali: 1) vizio di motivazione e violazione dell'art. 81, secondo comma, cod. pen. per non avere la Corte distrettuale esteso il riconoscimento della continuazione anche al reato associativo oggetto della sentenza del 29 maggio 2019, sostenendo che vi fosse un unico disegno criminoso connesso alle successive associazioni; 2) violazione degli artt. 73, 78 e 81, secondo comma, cod. pen. per errore nel calcolo della pena del reato continuato, in particolare per non aver applicato correttamente la diminuente per il rito abbreviato (contestando il modo in cui è stata individuata la pena base e l'applicazione della riduzione una sola volta).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d'appello di Salerno di non riconoscere la continuazione tra il reato associativo del 29 maggio 2019 e gli altri delitti associativi e di droga successivi, perché i sodalizi erano diversi per epoca, natura, programmi operativi e struttura organizzativa; Di Lascio nel primo sodalizio era mero gestore della piazza mentre nel secondo era fondatore e vertice, e la nuova organizzazione sarebbe nata successivamente per ragioni contingenti (arresti, collaborazioni) e non come prosecuzione originaria di un medesimo disegno criminoso. Quanto al calcolo della pena, la Corte ha ritenuto corretta la metodologia applicata dalla Corte d'appello conforme al principio delle Sezioni Unite: individuare quale violazione piu grave quella sanzionata con la pena in concreto piu severa dopo l'applicazione della diminuente per il rito abbreviato e applicare quindi gli aumenti per i reati satellite, anch'essi con la diminuzione se giudicati con rito abbreviato. La Corte ha segnalato un errore materiale nel computo degli aumenti, ma tale errore ha beneficiato il condannato e non ha inciso sulla conferma del dispositivo. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, il provvedimento di unificazione e la pena complessiva (anni 16, mesi 8, giorni 20 di reclusione e euro 1.000,00 di multa) sono confermati, e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 81, secondo comma, cod. pen.

    Disciplina della continuazione: la Corte ha applicato il criterio sostanziale per valutare il vincolo di continuazione, richiedendo specifica indagine su natura, programmi operativi, contiguità temporale e composizione dei sodalizi per i reati associativi

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma sulle condotte di spaccio e traffico di stupefacenti: le violazioni commesse nel 2017 sono state ritenute unificabili per epoca ravvicinata e soggetti coinvolti

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Norma sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: la Corte ha distinto tra diversi sodalizi, escludendo la continuazione quando emergono differenze strutturali, operative e temporali

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Competenza del giudice dell'esecuzione: il giudice adito in sede esecutiva deve determinare la pena risultante dall'unificazione e applicare i criteri interpretativi indicati dalla giurisprudenza di legittimità

  • art. 187 disp. att. cod. proc. pen.

    Criterio per individuare il reato piu grave ai fini della determinazione della pena unica: va presa come piu grave quella sanzionata con la pena in concreto piu severa, tenendo conto delle diminuzioni per il rito

  • Giurisprudenza delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 7029 del 28/09/2023 e altri precedenti citati)

    Confermata la prassi secondo cui, in presenza di riti abbreviati, il giudice deve considerare la pena gia ridotta per individuare il reato piu grave e applicare poi gli aumenti per i reati satellite, anch'essi ridotti se giudicati con rito abbreviato; inoltre, per reati associativi serve analisi puntuale di natura, struttura e continuità dei sodalizi

Massime di principio

  • Per riconoscere la continuazione tra reati associativi non basta l'omogeneità del titolo di reato o la persistenza della condotta: è necessario valutare la natura dei singoli sodalizi, i programmi operativi, la composizione degli aderenti e la contiguità temporale
  • La mera sovrapposizione cronologica o collegamenti occasionali tra gruppi non implicano automaticamente un unico disegno criminoso riconducibile alla continuazione
  • In sede esecutiva, quando sono presenti sentenze pronunciate con rito abbreviato, il giudice deve individuare quale reato sia il piu grave considerando le pene in concreto gia ridotte per il rito e applicare gli aumenti per i reati satellite tenendo conto della stessa diminuente
  • Un errore aritmetico nel calcolo della pena che risulti favorevole al condannato non inficia la legittimità della decisione, ma dovrebbe essere corretto se produce vantaggi o svantaggi in modo rilevante
  • Nelle controversie relative a continuazione tra associazioni criminali le valutazioni sono fortemente dipendenti dagli elementi di fatto accertati: decisioni diverse possono essere giustificate da differenze strutturali e operative tra i sodalizi

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