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Sentenza

Sentenza n. 503/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'accertamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle questioni infra illustrate 1) in tesi, accertare che il rapporto concessorio di cui è titolare la ricorrente è qualificabile come rapporto pluriennale di durata indefinita riguardo al quale, essendo sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, non possono trovare applicazione: a. il principio chiarito dalla Corte di Giustizia, Sez. VI, 7 dicembre 2000, Telaustria Verlags GmbH, C-324/98, secondo cui qualsiasi atto dello Stato che stabilisce le condizioni alle quali è subordinata la prestazione di un'attività economica sia tenuto a rispettare i principi fondamentali del trattato e, in particolare, i principi di non discriminazione in base alla nazionalità e di parità di trattamento, nonché l'obbligo di trasparenza che ne deriva; b. la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno; c. l'art. 3, comma 1°, legge 5 agosto 2022, n. 118, nella parte in cui dispone la cessazione dell'efficacia di tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 118/2022; d. i principi affermati in materia dalla sentenza n. 18/2021 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato; 2) in tesi, previa disapplicazione della normativa nazionale incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE, nonché con l'art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, per condannare ex art. 34 primo comma lett. c) ed e) del c.p.a., alla stregua dei principi dichiarati dalla Corte di Giustizia nella sent. Grossmania C-177/20, il Comune di Viareggio a rilasciare a favore della ricorrente titoli concessori ai sensi dell'art. 36 cod. nav. e del D.L. n. 400/1993 s.m.i. nei quali sia espressamente previsto, allo scadere della durata convenzionale o legale di ciascun rapporto, il loro rinnovo senza soluzione di continuità; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 15 marzo 2024, per l’annullamento: - della delibera di Giunta del Comune di Viareggio n. 484 del 23 dicembre 2023 – Settore 6 – Attività produttive e Beni Demaniali e Patrimoniali, pubblicata il 28 dicembre 2023, recante ad oggetto «concessioni demaniali marittime per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive e ai rapporti aventi ad oggetto la gestione delle strutture turistico-ricreative e sportive in aree ricadenti nel demanio marittimo determinazioni», con la quale è stato individuato «il termine di efficacia delle concessioni e dei rapporti di cui all'art.3, comma 1, lettere a) e b), l. 118/2022, al 31/12/2024»; - della determinazione dirigenziale del Comune di Viareggio n. 2822 del 29 dicembre 2023 - Settore 6 - Attività produttive e Beni Demaniali e Patrimoniali Concessioni Comunali, pubblicata il 2 gennaio 2024, recante ad oggetto «concessioni demaniali marittime per l'esercizio delle attività turistico ricreative e sportive. differimento dei termini di scadenza al 31.12.2024 ai sensi della versione originaria dell'art. 3, c.3, l. 118/2022. adempimenti», con la quale, in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 484 del 23 dicembre 2023, è stato individuato «il termine di efficacia delle concessioni e dei rapporti di cui all'art.3, co. 1, lettere a) e b), l. 118/2022, al 31/12/2024»; nonché per accogliere le seguenti domande: previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle questioni infra illustrate, nonché previa rimessione alla Corte costituzionale delle questioni di legittimità di seguito esposte in quanto rilevanti e non manifestamente infondate 1) in tesi, accertare che il rapporto concessorio di cui è titolare la ricorrente è qualificabile come rapporto pluriennale di durata indefinita riguardo al quale, essendo sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, non possono trovare applicazione: a. il principio chiarito dalla Corte di Giustizia, Sez. VI, 7 dicembre 2000, Telaustria Verlags GmbH, C-324/98, secondo cui qualsiasi atto dello Stato che stabilisce le condizioni alle quali è subordinata la prestazione di un'attività economica sia tenuto a rispettare i principi fondamentali del trattato e, in particolare, i principi di non discriminazione in base alla nazionalità e di parità di trattamento, nonché l'obbligo di trasparenza che ne deriva; b. la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno; c. l'art. 3, co. 1°, l. 5 agosto 2022, n. 118, nella parte in cui dispone la cessazione dell'efficacia di tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data di entrata in vigore della medesima l. n. 118/2022; d. i principi affermati in materia dalla sent. n. 17/2021 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato; 2) in tesi, previa disapplicazione della normativa nazionale incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE, nonché con l'art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, per condannare ex art. 34 primo co. lett. c) ed e) del c.p.a., alla stregua dei principi dichiarati dalla Corte di Giustizia nella sent. Grossmania C-177/20, il Comune di Viareggio a rilasciare a favore della ricorrente titoli concessori ai sensi dell'art. 36 cod. nav. e del D.L. n. 400/1993 s.m.i. nei quali sia espressamente previsto, allo scadere della durata convenzionale o legale di ciascun rapporto, il loro rinnovo senza soluzione di continuità.

Giustizia amministrativa202201334

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera di Giunta e determinazione dirigenziale del Comune di Viareggio che fissavano al 31 dicembre 2024 il termine di efficacia delle concessioni demaniali marittime e dei rapporti indicati dall'art. 3, comma 1, lettere a) e b), della l. n. 118/2022

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni concedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società concessionaria ha proposto ricorso chiedendo, in via principale, l'accertamento della natura pluriennale e di durata indefinita del rapporto concessorio, sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, sostenendo l'inapplicabilità del principio di trasparenza derivante dalla sentenza Telaustria, della direttiva 2006/123/CE, dell'art. 3, comma 1, della l. n. 118/2022 e dei principi affermati dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. Ha inoltre chiesto, previa disapplicazione della normativa nazionale ritenuta incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE e con l'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la condanna del Comune al rilascio di titoli concessori con previsione di rinnovo senza soluzione di continuità. Con motivi aggiunti ha impugnato la delibera di Giunta comunale n. 484 del 23 dicembre 2023 e la determinazione dirigenziale n. 2822 del 29 dicembre 2023, con le quali era stato individuato al 31 dicembre 2024 il termine di efficacia delle concessioni e dei rapporti considerati dalla l. n. 118/2022, reiterando le domande di accertamento, disapplicazione e condanna e prospettando anche questioni da sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea e alla Corte costituzionale.

La decisione

Nel corso del giudizio, il 30 dicembre 2025, la società ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione e ha chiesto la declaratoria del sopravvenuto difetto di interesse. Il TAR, preso atto della sopravvenuta carenza di interesse, ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, senza esaminare le questioni di diritto dell'Unione europea, di legittimità costituzionale e di merito relative alla durata e al rinnovo delle concessioni demaniali marittime. Le spese sono state compensate tra le parti, anche in considerazione della non opposizione del Comune di Viareggio.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1, l. 5 agosto 2022, n. 118

    La disposizione è richiamata quale base normativa della cessazione dell'efficacia delle concessioni demaniali marittime e dei rapporti considerati dalla ricorrente, ma non è stata interpretata nel merito per effetto della declaratoria di improcedibilità.

  • art. 34, comma 1, lett. c) ed e), c.p.a.

    È richiamato nelle domande formulate dalla ricorrente per chiedere l'accertamento e la condanna dell'amministrazione, ma il giudice non ne ha esaminato l'applicazione concreta.

  • art. 36 cod. nav.

    È richiamato dalla ricorrente quale base normativa dei titoli concessori richiesti, senza esame nel merito.

  • artt. 49, 56 e 63 TFUE

    Sono invocati dalla ricorrente per sostenere l'incompatibilità della normativa nazionale sulle concessioni demaniali marittime, questione non esaminata per la sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 17 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    È invocato dalla ricorrente a tutela del diritto di proprietà, ma la questione non è stata esaminata nel merito.

  • Direttiva 2006/123/CE

    La ricorrente ne ha contestato l'applicabilità al rapporto concessorio, ma il TAR non ha deciso la questione.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione e chiede la relativa declaratoria, il ricorso e gli eventuali motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame delle questioni di merito ancora controverse.
  • La sopravvenuta carenza di interesse impedisce al giudice amministrativo di pronunciarsi sulle questioni pregiudiziali europee, sulle questioni di legittimità costituzionale e sulle domande di accertamento o condanna formulate nel giudizio, ove esse non siano più necessarie per la definizione della controversia.
  • In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere compensate quando tale regolazione sia conforme alla posizione processuale delle parti e, in particolare, non vi sia opposizione alla compensazione.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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