Cassazione Penale, Sentenza n. 34367/2024 del 11/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha chiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra due sentenze irrevocabili per il reato di evasione (sentenze del 10/03/2017 divenuta irrevocabile il 29/05/2017 e del 12/07/2018 divenuta irrevocabile il 21/04/2023). La difesa ha sostenuto che tra i fatti era decorso un brevissimo arco temporale (circa sei mesi), che i reati erano dello stesso titolo e omogenei, e che le evasioni erano commesse per esigenze familiari (la ricorrente madre di cinque figli) e dunque rientravano in un disegno criminoso unitario. Il Tribunale dell'esecuzione ha rigettato la richiesta rilevando la significativa dimensione temporale complessiva delle condotte (dal 16/08/2015 al 20/02/2016), l'esistenza di autorizzazioni agli allontanamenti e l'assenza di indici concreti e specifici dell'identità del disegno criminoso, ritenendo le condotte espressione di una tendenza a delinquere e non di un progetto unitario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per infondatezza ritenendo corretta e logica la motivazione del Tribunale dell'esecuzione. Ha confermato che la mera contiguità cronologica e l'identità del titolo di reato non sono sufficienti a dimostrare il vincolo di continuazione; grava sul ricorrente l'onere di allegare elementi specifici e concreti che attestino l'identità di disegno criminoso (indicatori quali omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, modalità, causalità , sistematicità e la programmazione dei reati). Ha altresì rilevato l'esistenza di autorizzazioni agli allontanamenti che rendevano compatibili le esigenze familiari con il rispetto delle prescrizioni. In conclusione il ricorso è stato rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione in sede di esecuzione; la Corte richiede quegli elementi concreti per dimostrare l'identità del disegno criminoso, non potendo sufficiente la sola contiguità cronologica.
art. 81 cod. pen.
Principio sostanziale sulla continuazione fra più reati: la Corte interpreta la norma nel senso che occorre dimostrare un progetto criminoso unitario e non limitarsi a rilevare identità del titolo di reato o mera contiguità temporale.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma prevista per la condanna alle spese processuali; applicata dalla Corte per compensare le spese a carico della ricorrente rigettata.
Giurisprudenza citata (Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico)
Richiama il principio che grava sul condannato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno della continuazione; la mera contiguità cronologica e l'identità del titolo non sono sufficienti.
Giurisprudenza citata (Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010, Faneli)
Confermato orientamento secondo cui indici come la contiguità cronologica o l'identità del titolo di reato possono essere sintomatici non di un progetto unitario ma di abitudinarietà o tendenza delinquenziale.
Giurisprudenza citata (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo)
Elenca gli indicatori rilevanti per il riconoscimento della continuazione: omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, causalità , modalità della condotta, sistematicità e preprogrammazione dei reati.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione richiede l'allegazione e la prova di elementi specifici e concreti che attestino l'identità di un disegno criminoso unitario; la sola contiguità cronologica o l'identità del titolo di reato non sono sufficienti.
- Spetta al ricorrente (condannato) l'onere di indicare indici relativi a modalità , circostanze di tempo e luogo, causalità e sistematicità tali da dimostrare la programmazione o l'unitarietà del disegno criminoso.
- Il giudice dell'esecuzione ha discrezionalità nell'apprezzare la contiguità cronologica e gli altri indici; tale valutazione deve però essere adeguatamente motivata e considerare tutte le circostanze rilevanti.
- Autorizzazioni agli allontanamenti o altre prescrizioni che rendono compatibili le esigenze familiari con i tempi concessi possono indebolire la tesi della continuazione fondata su esigenze familiari come giustificazione delle evasioni.
- In casi simili, per aumentare le possibilità di riconoscimento della continuazione, il difensore deve produrre elementi concreti: rapporti, testimoni, orari e modalità delle condotte, circostanze che dimostrino programmazione o identità intenzionale del disegno criminoso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34221/2024 del 11/09/2024
- Sentenza penale · 11 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34223/2024 del 11/09/2024
- Sentenza penale · 11 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34224/2024 del 11/09/2024
- Sentenza penale · 11 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34225/2024 del 11/09/2024
- Sentenza penale · 11 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34227/2024 del 11/09/2024
- Sentenza penale · 11 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34228/2024 del 11/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →