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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15712/2026 del 30/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di riesame ex art. 309 c.p.p. avverso il decreto di sequestro preventivo (24/11/2025) relativo a somme ritenute provento di reato ai sensi dell'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il ricorrente contestava la motivazione del Tribunale (presunta apparente), sostenendo che la difesa aveva documentato la lecita provenienza delle somme (regali di nozze e di battesimo, risparmi da stipendio tracciabile) e la destinazione (acquisto e ristrutturazione immobile), nonché che le somme erano riconducibili esclusivamente al ricorrente e non alla moglie indagata. Denuncia altresì violazione degli artt. 322, 324 e 568, comma 4, c.p.p. e travisamento dei presupposti sull'interesse del terzo; si lamentava un'asserita inversione dell'onere probatorio e la mancata valutazione degli elementi offerti dalla difesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che il vizio di motivazione denunciato non sussista: l'ordinanza del Tribunale del riesame si è confrontata con la documentazione difensiva e ha motivato solidamente la ritenuta insufficientità degli elementi a dimostrare l'esclusiva e lecita riferibilità delle somme a Biondillo. Il provvedimento ha valorizzato indici quali l'indagine sulla moglie (indagata per associazione e custodia di proventi), la custodia continuativa di denaro da parte della suocera, intercettazioni che correlano l'ammontare sequestrato (60.100 euro) a somme dichiarate dagli indagati, la modestia dei redditi della coppia, l'irragionevolezza di grandi giacenze liquide rispetto alle limitazioni all'uso del contante, la modalità di occultamento del denaro e l'irrilevanza probatoria dei presunti regali (suscettibili di essere fatti dopo il sequestro). Non è stata rilevata inversione dell'onere della prova. Conseguentemente il sequestro è stato confermato, il ricorso dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese nonché a versare €3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 c.p.p.

    Riferimento alla procedura di riesame del sequestro preventivo; il ricorso era proposto ex art. 309 ma dichiarato inammissibile perché la documentazione difensiva non ha eliminato gli indici di illiceità.

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma che sanziona i delitti relativi agli stupefacenti; il sequestro era collegato al sospetto che le somme fossero provento di tale reato.

  • art. 322 c.p.p.

    Richiamato nella censura del ricorrente in tema di motivazione; la Corte ha ritenuto che non vi fosse il vizio grave di cui all'art. 322 (motivazione del provvedimento) perché l'ordinanza conteneva un percorso argomentativo adeguato.

  • art. 324 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme di procedimento; la Corte non ha colto violazioni procedurali tali da rendere il provvedimento viziato.

  • art. 568, comma 4, c.p.p.

    Norma relativa ai motivi di ricorso e passioni connesse; il ricorrente invocava violazioni di legge per vizio di motivazione, ma la Corte ha ritenuto infondate le doglianze.

  • art. 325 c.p.p.

    Stabilisce i limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali (ammissibile solo per violazione di legge). La Corte ha applicato questo principio per escludere la gravità del vizio dedotto.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che dispone conseguenze economiche per l'inammissibilità del ricorso (onere delle spese e versamento alla Cassa delle ammende). La Corte ha ordinato il versamento di €3.000,00.

  • Sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Citata per affermare che, in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, può comunque applicarsi la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.; la Corte ha ritenuto non sussistere elementi per escludere l'applicazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari reali è ammesso solo per violazione di legge: non è sufficiente la mera insoddisfazione per la valutazione delle prove, salvo che la motivazione sia del tutto assente o così generica da essere apparente.
  • Il terzo che contesta un sequestro preventivo deve dimostrare un rapporto di fatto o di diritto con la cosa sequestrata; tuttavia non gli è richiesto un onere probatorio impossibile: occorre una prova idonea a rendere credibile la provenienza lecita, valutata nel contesto degli altri indici.
  • Nelle valutazioni sul sequestro di denaro contante hanno rilievo indici quali: collegamenti con persone indagate, intercettazioni che quantifichino somme corrispondenti, modestia dei redditi dichiarati, modalità di occultamento, limiti normativi all'uso del contante e temporalità delle presunte spiegazioni (es. regali) rispetto al sequestro.
  • Le dichiarazioni o documenti prodotti dalla difesa non sono decisivi se posteriori al sequestro o se privi di riscontri concreti; il giudice deve comunque confrontarsi con essi e motivare il loro apprezzamento.
  • Non costituisce inversione dell'onere della prova l'attribuzione al giudice di valutare la persistenza di indici di illiceità: incombe al terzo l'onere di rendere plausibile la provenienza lecita, mentre allo Stato spetta comprovare indici sufficienti per il sequestro.

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