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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30550/2024 del 25/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava la conferma della condanna per autoriciclaggio e il diniego della sospensione condizionale della pena. Nel primo motivo contestava che l'impiego delle somme sottratte (bonifico dal conto della persona offesa al conto della ricorrente e successivo acquisto di polizze vita a lei intestate) non avrebbe creato alcun ostacolo concreto all'identificazione della provenienza delittuosa, essendo la tracciabilità immediata. Con il secondo e terzo motivo censurava la mancanza di motivazione nel rigetto della sospensione condizionale, rilevando che, essendo ultra-settantenne al momento dei fatti, la pena inflitta (2 anni e 4 mesi + multa €4.000) non eccede il limite di legge (2 anni e 6 mesi) e quindi il beneficio poteva essere concesso; in ogni caso la Corte avrebbe dovuto esplicitare le valutazioni discrezionali (artt. 132, 133 e 164 c.p.).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo (ha ritenuto corretta l'affermazione di responsabilità per autoriciclaggio: l'impiego delle somme nella sottoscrizione di polizze vita, la loro commistione con somme lecite e le operazioni patrimoniali sono idonee ex ante a ostacolare l'accertamento dell'origine illecita). Ha invece accolto il secondo motivo: la pena complessiva inflitta non supera il limite previsto dal terzo comma dell'art. 163 c.p. per i soggetti ultracentenari/ultrasettantenni (nel caso concreto il limite è 2 anni e 6 mesi), quindi il rigetto della sospensione condizionale per incompatibilità di entità era errato. Per effetto di ciò la sentenza impugnata è annullata limitatamente al diniego della sospensione condizionale della pena e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia per nuovo giudizio su quel punto; il resto del ricorso è dichiarato inammissibile. È confermata irrevocabile l'affermazione di responsabilità e la condanna alle spese per la parte civile, liquidate in €3.686,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 648-ter.1 cod. pen. (autoriciclaggio)

    «[f]uori dei casi di cui ai commi precedenti»

    Il reato richiede che il denaro/proventi del reato presupposto siano destinati ad attività economiche/finanziarie e che le condotte siano idonee ex ante a ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza; la clausola citata esclude dalla non punibilità solo i casi di mera utilizzazione o godimento senza operazioni atte a ostacolare l'identificazione

  • art. 163 cod. pen. (sospensione condizionale della pena)

    Il terzo comma fissa limiti di pena per la concessione del beneficio tenendo conto dell'età del reo; per chi aveva compiuto 70 anni al fatto il limite è 2 anni e 6 mesi: la pena irrogata (2 anni e 4 mesi + conversione della multa) rientra nel limite, quindi il diniego per "incompatibilità" per eccesso di pena era errato

  • art. 135 cod. pen. (conversione della pena pecuniaria in giorni di reclusione)

    Serve a computare, ai fini del limite per la sospensione condizionale, l'equivalente in giorni della pena pecuniaria (calcolo utilizzato dalla Corte per verificare che la pena complessiva non superi il limite di art. 163)

  • art. 164 cod. pen. (requisiti soggettivi per la sospensione condizionale)

    Attribuisce al giudice un potere discrezionale: quando la pena rientra nei limiti normativi il giudice deve valutare i requisiti soggettivi (es. responsabilità, pericolosità, condotte successive, restituzione) e motivare il diniego o la concessione

  • art. 624, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per dichiarare l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità nel dispositivo

Massime di principio

  • Per il reato di autoriciclaggio la valutazione è ex ante: conta se le operazioni compiute erano idonee, al momento della loro realizzazione, a ostacolare concretamente l'identificazione dell'origine delittuosa, indipendentemente dall'esito positivo delle indagini successive
  • La semplice disponibilità o godimento diretto dei proventi illeciti senza operazioni di dissimulazione può configurare una causa di non punibilità prevista dai commi successivi di art. 648-ter.1; ma acquisti, movimentazioni bancarie o intestazioni (anche a sé) che "confondono" somme lecite e illecite sono tipicamente considerate idonee a caratterizzare l'autoriciclaggio
  • La conversione della multa in giorni di reclusione (art. 135 c.p.) è rilevante per verificare il superamento dei limiti previsti per la sospensione condizionale (art. 163 c.p.), specialmente quando l'età del condannato abbassa il criterio numerico soglia
  • Se la pena rientra nei limiti legali per la sospensione condizionale, il giudice deve esercitare e motivare la valutazione discrezionale sui requisiti soggettivi (art. 164 c.p.); un mero riferimento generico all'"incompatibilità" non è sufficiente
  • In casi analoghi è prudente documentare eventuali elementi favorevoli (restituzione del profitto, età avanzata, condotta dopo il fatto, assenza di precedenti) perché influenzano la valutazione sulla sospensione condizionale

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