Cassazione Penale, Sentenza n. 30550/2024 del 25/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la conferma della condanna per autoriciclaggio e il diniego della sospensione condizionale della pena. Nel primo motivo contestava che l'impiego delle somme sottratte (bonifico dal conto della persona offesa al conto della ricorrente e successivo acquisto di polizze vita a lei intestate) non avrebbe creato alcun ostacolo concreto all'identificazione della provenienza delittuosa, essendo la tracciabilità immediata. Con il secondo e terzo motivo censurava la mancanza di motivazione nel rigetto della sospensione condizionale, rilevando che, essendo ultra-settantenne al momento dei fatti, la pena inflitta (2 anni e 4 mesi + multa €4.000) non eccede il limite di legge (2 anni e 6 mesi) e quindi il beneficio poteva essere concesso; in ogni caso la Corte avrebbe dovuto esplicitare le valutazioni discrezionali (artt. 132, 133 e 164 c.p.).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo (ha ritenuto corretta l'affermazione di responsabilità per autoriciclaggio: l'impiego delle somme nella sottoscrizione di polizze vita, la loro commistione con somme lecite e le operazioni patrimoniali sono idonee ex ante a ostacolare l'accertamento dell'origine illecita). Ha invece accolto il secondo motivo: la pena complessiva inflitta non supera il limite previsto dal terzo comma dell'art. 163 c.p. per i soggetti ultracentenari/ultrasettantenni (nel caso concreto il limite è 2 anni e 6 mesi), quindi il rigetto della sospensione condizionale per incompatibilità di entità era errato. Per effetto di ciò la sentenza impugnata è annullata limitatamente al diniego della sospensione condizionale della pena e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia per nuovo giudizio su quel punto; il resto del ricorso è dichiarato inammissibile. È confermata irrevocabile l'affermazione di responsabilità e la condanna alle spese per la parte civile, liquidate in €3.686,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 648-ter.1 cod. pen. (autoriciclaggio)
«[f]uori dei casi di cui ai commi precedenti»
Il reato richiede che il denaro/proventi del reato presupposto siano destinati ad attività economiche/finanziarie e che le condotte siano idonee ex ante a ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza; la clausola citata esclude dalla non punibilità solo i casi di mera utilizzazione o godimento senza operazioni atte a ostacolare l'identificazione
art. 163 cod. pen. (sospensione condizionale della pena)
Il terzo comma fissa limiti di pena per la concessione del beneficio tenendo conto dell'età del reo; per chi aveva compiuto 70 anni al fatto il limite è 2 anni e 6 mesi: la pena irrogata (2 anni e 4 mesi + conversione della multa) rientra nel limite, quindi il diniego per "incompatibilità" per eccesso di pena era errato
art. 135 cod. pen. (conversione della pena pecuniaria in giorni di reclusione)
Serve a computare, ai fini del limite per la sospensione condizionale, l'equivalente in giorni della pena pecuniaria (calcolo utilizzato dalla Corte per verificare che la pena complessiva non superi il limite di art. 163)
art. 164 cod. pen. (requisiti soggettivi per la sospensione condizionale)
Attribuisce al giudice un potere discrezionale: quando la pena rientra nei limiti normativi il giudice deve valutare i requisiti soggettivi (es. responsabilità, pericolosità, condotte successive, restituzione) e motivare il diniego o la concessione
art. 624, comma 2, cod. proc. pen.
Norma richiamata per dichiarare l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità nel dispositivo
Massime di principio
- Per il reato di autoriciclaggio la valutazione è ex ante: conta se le operazioni compiute erano idonee, al momento della loro realizzazione, a ostacolare concretamente l'identificazione dell'origine delittuosa, indipendentemente dall'esito positivo delle indagini successive
- La semplice disponibilità o godimento diretto dei proventi illeciti senza operazioni di dissimulazione può configurare una causa di non punibilità prevista dai commi successivi di art. 648-ter.1; ma acquisti, movimentazioni bancarie o intestazioni (anche a sé) che "confondono" somme lecite e illecite sono tipicamente considerate idonee a caratterizzare l'autoriciclaggio
- La conversione della multa in giorni di reclusione (art. 135 c.p.) è rilevante per verificare il superamento dei limiti previsti per la sospensione condizionale (art. 163 c.p.), specialmente quando l'età del condannato abbassa il criterio numerico soglia
- Se la pena rientra nei limiti legali per la sospensione condizionale, il giudice deve esercitare e motivare la valutazione discrezionale sui requisiti soggettivi (art. 164 c.p.); un mero riferimento generico all'"incompatibilità" non è sufficiente
- In casi analoghi è prudente documentare eventuali elementi favorevoli (restituzione del profitto, età avanzata, condotta dopo il fatto, assenza di precedenti) perché influenzano la valutazione sulla sospensione condizionale
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