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Sentenza

Sentenza n. 9991/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento delle graduatorie di merito della classe di concorso A028 Piemonte (decreti n. 16818/2022 e n. 17184/2022), del bando di concorso straordinario “bis” di cui al D.D. n. 1081/2022 e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, inclusi quelli relativi alla procedura concorsuale e alla limitazione del numero dei vincitori.

Giustizia amministrativa202300785

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatorie di merito della classe di concorso A028 Piemonte, bando del concorso straordinario bis e atti della procedura concorsuale, inclusa la limitazione del numero dei vincitori

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti avevano chiesto l'annullamento delle graduatorie di merito della classe di concorso A028 Piemonte, del bando del concorso straordinario bis e degli atti presupposti, connessi e conseguenti, contestando anche la limitazione del numero dei vincitori. Con memoria del 21 maggio 2026 hanno dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Il giudice ha richiamato il principio secondo cui il ricorrente mantiene la disponibilità dell'azione fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e può dichiarare di non avere più interesse alla pronuncia. In tal caso il giudice deve dichiarare l'improcedibilità, non potendo procedere d'ufficio né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire. Le spese di lite sono state compensate in ragione dell'esito in rito.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse

    La sopravvenuta dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione comporta l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • Fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, il ricorrente conserva la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare la sopravvenuta perdita dell'interesse alla decisione.
  • Quando il ricorrente dichiara in modo espresso di non avere più interesse alla pronuncia, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e non può sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.
  • La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse impedisce al giudice di procedere d'ufficio all'esame del merito della controversia.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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