Cassazione Civile, Ordinanza n. 38504/2021 del 06/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto fondata la censura e ha accolto il ricorso. Ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione afferma che la contumacia della controparte, da sola, non giustifica la compensazione delle spese quando permane la sostanziale soccombenza della stessa.
Esito
Favorevole al ricorrente (parte vittoriosa)
La controversia
La controversia nasce dal decreto con cui la Corte d'appello, quale giudice del rinvio dopo un precedente intervento della Cassazione, ha liquidato alla parte privata le spese del giudizio di merito e di legittimità, compensando però le spese del giudizio di rinvio. La compensazione è stata motivata facendo leva sulla mancata costituzione del Ministero nel grado di rinvio. La ricorrente ha impugnato il decreto per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c., sostenendo che la compensazione delle spese non poteva essere disposta sulla sola base della contumacia della controparte, perché tale ragione non rientra tra le ipotesi tassative che consentono la compensazione in assenza di reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 92 c.p.c.
Nel testo applicabile ratione temporis la compensazione delle spese in assenza di reciproca soccombenza è consentita solo se sussistono gravi ed eccezionali ragioni, specificamente indicate in motivazione; non è sufficiente richiamare la mancata costituzione della controparte.
art. 380-bis c.p.c.
È richiamato come base procedimentale della proposta del relatore e della definizione del ricorso in camera di consiglio.
Massime di principio
- In tema di spese processuali, la compensazione fuori dai casi di reciproca soccombenza richiede la presenza di gravi ed eccezionali ragioni, che devono emergere da circostanze specifiche della controversia e devono essere esplicitate nella motivazione.
- La mera contumacia della parte vittoriosa o la mancata costituzione della controparte non costituiscono, di per sé, ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese, poiché non eliminano la sostanziale soccombenza della parte non costituita.
- Quando il giudice compensa le spese in assenza dei presupposti legali, la decisione è censurabile per violazione dell'art. 92 c.p.c. e va cassata con rinvio per il nuovo regolamento delle spese.
Come è indicizzato
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