Ordinanza n. 138/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento n. -OMISSIS-, emesso nei confronti del ricorrente in data -OMISSIS- dallo Sportello Unico Per l’Immigrazione C/O U.T.G. di Cosenza;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Cosenza, oggetto dell’ordinanza cautelare il cui adempimento è stato ritenuto non effettuato
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato un provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Cosenza. Nel corso del giudizio, già definito quanto alla fase cautelare con una precedente ordinanza, la Prefettura ha trasmesso all’Avvocatura dello Stato un rapporto informativo. Il Collegio ha rilevato che tale rapporto non è un provvedimento amministrativo e non costituisce, pertanto, effettivo adempimento dell’ordinanza cautelare. Sono inoltre emersi cambi di residenza del ricorrente, discussi nella camera di consiglio, tali da rendere possibile la presentazione di una nuova istanza e della relativa richiesta di idoneità alloggiativa; ogni valutazione al riguardo è stata rimessa alla parte ricorrente.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che il rapporto informativo trasmesso dalla Prefettura all’Avvocatura dello Stato non avesse natura provvedimentale e non fosse sufficiente ad adempiere alla precedente ordinanza cautelare. Ha quindi assegnato alla Prefettura un nuovo termine di 15 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per la riedizione del potere, lasciando impregiudicato il contenuto della futura determinazione amministrativa. Il Collegio ha rimesso al ricorrente ogni valutazione sulla presentazione di una nuova istanza e della richiesta di idoneità alloggiativa, in considerazione dei cambi di residenza risultanti dagli atti. È stata fissata una nuova camera di consiglio per il 18 marzo 2026.
Massime di principio
- L’invio di un rapporto informativo interno o comunque privo di natura provvedimentale non integra l’adempimento di un ordine giudiziale rivolto all’amministrazione quando tale ordine richieda la riedizione del potere amministrativo.
- Quando l’amministrazione non abbia adottato un effettivo provvedimento in esecuzione di una misura cautelare, il giudice può assegnarle un nuovo termine per provvedere, senza predeterminare l’esito dell’attività amministrativa.
- La riedizione del potere amministrativo deve consistere nell’adozione di una determinazione provvedimentale effettiva, non potendo essere sostituita dalla mera trasmissione di informazioni processuali o interne.
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