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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30905/2026 del 12/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che nel patteggiamento in appello ex art. 599-bis c.p.p. non è consentito proporre ricorso per cassazione contro la misura della pena liberamente concordata tra le parti e recepita dal giudice, salvo il caso di pena illegale. Ha quindi disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, in sede di concordato in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., aveva riformato la decisione di primo grado rideterminando la pena in anni 3, mesi 4 e giorni 20 di reclusione ed euro 14.000 di multa per i reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990 e 697 c.p., relativi a fatti commessi in Napoli il 19 novembre 2024. I due motivi di ricorso contestavano il trattamento sanzionatorio concordato, cioè la misura della pena applicata in appello. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché diretto a sindacare la pena concordata nel patteggiamento in appello, operazione non consentita salvo il caso di illegalità della pena, che nel caso concreto non è stata ravvisata.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    patteggiamento in appello

    Nel giudizio di appello definito con concordato tra le parti, la pena concordata e recepita dal giudice non può essere unilateralmente modificata in sede di legittimità, salvo il caso di illegalità della pena.

  • art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990

    Norma incriminatrice dei reati in materia di stupefacenti contestati nel procedimento.

  • art. 697 c.p.

    Ulteriore reato contestato nel procedimento, richiamato nella sentenza impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in favore della Cassa delle ammende, di una somma equitativamente determinata.

Massime di principio

  • Nel patteggiamento in appello ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per contestare la sola misura della pena concordata tra le parti e recepita dal giudice di merito.
  • La censura sulla pena concordata è ammissibile in cassazione solo se si deduce l'illegalità della pena; in mancanza di tale profilo, il ricorso è inammissibile.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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