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Ordinanza

Ordinanza n. 66/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana dell’11 settembre 2025 n. -OMISSIS-, con il quale -OMISSIS--OMISSIS- è stata esclusa dalla procedura concorsuale indetta con D.D. 2575/2023, per la classe di concorso B012 (Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche) per mancanza del requisito di ammissione di cui all’art. 4, co. 1 del bando di concorso; di ogni atto presupposto, connesso, consequenziale e successivo

Giustizia amministrativa202600096

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale per la classe di concorso B012, motivato dalla mancanza del requisito di ammissione relativo al titolo di studio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana l'ha esclusa dalla procedura concorsuale indetta con D.D. 2575/2023 per la classe di concorso B012, ritenendo insussistente il requisito di ammissione previsto dall'art. 4, comma 1, del bando. Ha dedotto il difetto di motivazione e di istruttoria, la lesione del legittimo affidamento derivante da precedenti provvedimenti dell'Amministrazione scolastica, la contrarietà dell'esclusione rispetto a tali precedenti e la mancata valutazione dell'equipollenza tra il titolo posseduto e quelli richiesti per la classe di concorso. Nella fase cautelare il TAR aveva disposto che il Ministero producesse una relazione motivata e documentata sulla possibilità di valutare tale equipollenza; la relazione non è stata depositata entro la successiva udienza.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia del provvedimento di esclusione, disponendo la riammissione della ricorrente alla procedura concorsuale. La decisione è stata assunta in considerazione della prevalenza, allo stato degli atti, dell'esigenza cautelare della ricorrente, che non svolge attività lavorativa, nonché del pluriennale servizio prestato nella medesima classe di concorso con contratti a tempo determinato. La mancata trasmissione, da parte del Ministero, della relazione motivata e documentata sull'equipollenza richiesta dal TAR ha lasciato non adeguatamente chiarita la questione del possesso del requisito. Il giudizio di merito è stato rinviato all'udienza pubblica del 4 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 1, del bando di concorso

    eventuale requisito di ammissione previsto dal bando

    La disposizione è stata posta a fondamento del provvedimento di esclusione per asserita mancanza del titolo richiesto; la verifica dell'eventuale equipollenza è rimasta da approfondire.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo e costituisce la base processuale della domanda di sospensione esaminata dal TAR.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, l'esigenza di riammettere un candidato a una procedura concorsuale può prevalere quando l'esclusione per mancanza del requisito di ammissione non sia stata adeguatamente chiarita, soprattutto se l'amministrazione non adempie all'incombente istruttorio disposto dal giudice sulla possibile equipollenza del titolo posseduto.
  • La mancata produzione da parte dell'amministrazione di una relazione motivata e documentata richiesta dal giudice sulla sussistenza di un requisito di ammissione concorsuale impedisce, allo stato, di considerare definitivamente chiarita la legittimità dell'esclusione e può giustificare la sospensione cautelare dell'atto.
  • Nella valutazione cautelare relativa all'esclusione da un concorso, assumono rilievo anche la concreta situazione lavorativa dell'interessato e il servizio pluriennale svolto nella medesima classe di concorso, quali elementi idonei a evidenziare l'urgenza e il pregiudizio derivanti dall'esclusione.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaLegittimo affidamento

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