Sentenza del 22/04/2016 n. 417 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
ACCERTAMENTO - Impianto fotovoltaico su terreno agricolo - il terreno resta di valore agricolo - .
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva rettificato il valore dichiarato per la cessione, per 25 anni, del diritto di superficie su un terreno agricolo destinato alla realizzazione di un impianto fotovoltaico, aumentando il corrispettivo da 60.000 euro a 900.578 euro. Secondo l'Ufficio e la Commissione Tributaria Provinciale, le autorizzazioni per l'impianto avrebbero fatto perdere al terreno la natura agricola, attribuendogli un valore superiore. I ricorrenti hanno contestato tale impostazione, sostenendo che l'impianto fotovoltaico è compatibile con la destinazione agricola, che era stato trasferito soltanto un diritto di superficie temporaneo e che non era stato ceduto l'impianto fotovoltaico.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello principale dei ricorrenti e riformato la sentenza di primo grado. Ha stabilito che l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico non modifica la destinazione urbanistica agricola del terreno né ne determina automaticamente un aumento di valore. Ha inoltre rilevato che il trasferimento riguardava soltanto un diritto di superficie venticinquennale, non la piena proprietà, sicché la valutazione non poteva essere effettuata come se fosse stata trasferita l'intera proprietà del fondo. Il valore dichiarato di 60.000 euro è stato ritenuto congruo e l'accertamento fiscale è stato sostanzialmente annullato. È stato accolto anche l'appello incidentale dell'Agenzia sulle spese, che sono state compensate sia per il primo sia per il secondo grado.
Norme richiamate
Norme in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale
La base imponibile deve riflettere il valore effettivamente trasferito. Nel caso concreto, essendo stato ceduto soltanto un diritto di superficie temporaneo e non la piena proprietà del terreno, non era corretto assumere come riferimento il valore integrale del fondo.
Disciplina civilistica del diritto di superficie
La costituzione o cessione di un diritto di superficie comporta una limitazione dell'esercizio della proprietà per la durata prevista, e non equivale alla vendita della piena proprietà del terreno. La relativa valutazione deve quindi tenere conto della durata e dell'estensione del diritto trasferito.
Disciplina urbanistica e fiscale dei terreni agricoli
La realizzazione di un impianto fotovoltaico su un terreno agricolo, anche se autorizzata, non comporta automaticamente il mutamento della destinazione urbanistica né la perdita della qualificazione agricola del suolo. L'attività di produzione energetica resta soggetta alla propria disciplina fiscale.
Massime di principio
- La presenza o l'autorizzazione di un impianto fotovoltaico non determina automaticamente un aumento del valore fiscale o commerciale del terreno agricolo: occorre dimostrare un effettivo mutamento giuridico della destinazione urbanistica o un diverso valore trasferito.
- Nella tassazione di un atto deve essere valutato il diritto concretamente trasferito. La cessione di un diritto di superficie a tempo determinato non può essere valorizzata come una vendita della piena proprietà del terreno.
- Il valore del terreno agricolo va normalmente determinato in relazione alla sua natura e alla situazione giuridica esistente alla data dell'atto, non sulla base dell'uso futuro che l'acquirente intende farne.
- L'eventuale valore dell'impianto fotovoltaico deve essere distinto dal valore del terreno e può essere incluso nell'accertamento soltanto se risulta effettivamente trasferito con l'atto.
- Per contestare un valore dichiarato, l'Amministrazione deve fondare la rettifica su elementi concreti e coerenti con l'oggetto effettivo del trasferimento, la durata del diritto e la destinazione urbanistica del bene.
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