Cassazione Civile, Ordinanza n. 02064/2023 del 24/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (organo vendita)
La controversia
Nell'ambito di una procedura esecutiva mobiliare relativa a un autocarro, l'aggiudicatario ha scoperto dopo il pagamento del prezzo e il ritiro del bene che la data di immatricolazione del veicolo era molto più risalente di quella indicata nell'annuncio di vendita e negli atti della gara. Ha quindi proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. chiedendo la declaratoria di nullità o annullabilità della gara telematica e dell'ordinanza di aggiudicazione, sostenendo che il bene venduto fosse diverso da quello pubblicizzato o comunque che il suo consenso all'acquisto fosse stato viziato dall'errore. Il Tribunale ha rigettato l'opposizione, ritenendo tardiva l'introduzione della domanda di annullamento per errore, insussistente una radicale diversità del bene e inammissibile la pretesa risarcitoria nei confronti dell'I.V.G. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti cinque motivi: 1) violazione delle norme su errore e sulle modifiche della domanda processuale, per avere il giudice ritenuto nuova e tardiva la domanda di annullamento; 2) violazione delle norme sulla vendita forzata e sull'errore, sostenendo che il bene aggiudicato fosse aliud pro alio; 3) violazione delle norme su errore, vendita forzata e onere della prova, per avere il Tribunale negato la prova del vizio del consenso e dei vizi del bene; 4) omesso esame di un fatto decisivo, individuato nel vizio del consenso; 5) violazione di norme sulla responsabilità dell'I.V.G. e sul risarcimento del danno, assumendo che l'Istituto dovesse rispondere del pregiudizio causato dalla pubblicazione di dati non corretti sul veicolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nelle opposizioni esecutive, non è consentita l'introduzione con la memoria ex art. 183 c.p.c. di una nuova domanda di annullamento fondata su un diverso vizio del consenso, quando l'atto introduttivo si era limitato a dedurre l'ipotesi dell'aliud pro alio. Ha respinto anche i motivi secondo e terzo osservando che la vendita forzata è disciplinata da regole speciali e che l'esclusione della garanzia per vizi ex art. 2922 c.c. non impedisce solo in ipotesi di radicale diversità qualitativa del bene, mentre nella specie era emersa al più una differenza di valore legata all'anzianità del mezzo, non una diversità ontologica del bene aggiudicato; la valutazione di fatto del giudice di merito è stata ritenuta non sindacabile. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché la censura di omesso esame non individuava un fatto storico decisivo, ma riproponeva una questione giuridica già scrutinata. Ha dichiarato inammissibile il quinto motivo perché la statuizione sul risarcimento del danno avrebbe dovuto essere impugnata con appello e non con ricorso per cassazione. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa degli intimati.
Norme richiamate
art. 617 c.p.c.
opposizione ex art. 617 cod. proc. civ.
nelle opposizioni agli atti esecutivi le contestazioni devono essere proposte tempestivamente e nei limiti dell'atto introduttivo; i motivi nuovi sono preclusi dal termine decadenziale
art. 183 c.p.c.
memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, cod. proc. civ.
la modifica della domanda è ammessa nei limiti delle memorie, ma non può consistere nell'aggiunta di una domanda ulteriore autonoma rispetto a quella originaria
artt. 1427, 1428, 1429 c.c.
richiamati in tema di errore e vizi del consenso, ma ritenuti non utilmente invocabili nel caso concreto per la natura della vendita forzata e per l'inammissibilità della nuova domanda
art. 2922 c.c.
l'esclusione della garanzia per i vizi nella vendita forzata riguarda le fattispecie tipiche di vizi e mancanza di qualità, ma non esclude, in astratto, l'ipotesi di consegna di aliud pro alio solo quando il bene sia radicalmente diverso da quello oggetto di vendita
art. 1490 c.c.
richiamato come disposizione la cui garanzia per vizi non si applica alla vendita forzata
art. 1448 c.c.
richiamato tra le tutele escluse nella vendita esecutiva
art. 1492 c.c.
richiamato tra le azioni di tutela ordinariamente previste nella vendita volontaria ma escluse nella vendita forzata
art. 1494 c.c.
richiamato per escludere l'azione di risarcimento del danno da vizi nella vendita forzata
art. 2697 c.c.
richiamato in relazione all'onere di allegazione e prova dei vizi o della diversa conformazione del bene
art. 536, secondo comma, c.p.c.
richiamato nel motivo sulla responsabilità dell'I.V.G., ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di mezzo di impugnazione
d.m. n. 109/1997, artt. 2 e 8
richiamati in relazione all'attività dell'I.V.G. e alla sua eventuale responsabilità, ma senza esame di merito per inammissibilità del motivo
art. 2043 c.c.
richiamato come base della pretesa risarcitoria per comportamento colposo dell'I.V.G., ma il motivo è stato dichiarato inammissibile
art. 2050 c.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere una responsabilità da attività pericolosa dell'I.V.G., ma senza scrutinio di merito
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
l'omesso esame è censurabile solo per fatti storici decisivi e discussi nel giudizio, non per la riproposizione di questioni giuridiche o di fatti già valutati
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per gli effetti economici del rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nelle opposizioni agli atti esecutivi il thema decidendum è delimitato dall'atto introduttivo e non può essere ampliato con l'introduzione di una nuova causa petendi oltre il termine decadenziale previsto per l'impugnazione dell'atto esecutivo.
- La modificazione della domanda ai sensi dell'art. 183 c.p.c. è consentita solo se la nuova prospettazione sostituisce o precisa la domanda originaria in relazione alla medesima vicenda sostanziale; non è invece ammessa l'aggiunta di una domanda ulteriore autonoma.
- Nella vendita forzata l'esclusione della garanzia per vizi opera in modo peculiare: non ogni inesattezza descrittiva o differenza di valore integra aliud pro alio, occorrendo una radicale diversità del bene o una sua totale inidoneità alla funzione economico-sociale perseguita.
- Per far valere l'aliud pro alio nella vendita esecutiva occorre allegare e provare una diversità qualitativa sostanziale del bene, non essendo sufficiente la sola svalutazione economica derivante da una caratteristica difforme da quella pubblicizzata.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione di un fatto storico decisivo non valutato dal giudice, non potendo essere utilizzato per rimettere in discussione apprezzamenti di merito o questioni giuridiche già affrontate.
- Le statuizioni autonome su domande risarcitorie o altri capi della decisione devono essere impugnate con il mezzo di gravame proprio del capo deciso; l'uso di un mezzo diverso determina inammissibilità.
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