Sentenza n. 5091/2026 - Roma, Sezione 1B
Atto di trasposizione in sede giurisdizionale e costituzione in giudizio avanti al TAR Lazio - Roma, del ricorso straordinario per l'annullamento della Determinazione dirigenziale n. 10 del 12.12.2022 della Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere animale, ivi compresi i relativi Allegati – Parte integrante (A, B e C), con cui sono stati determinati gli importi asseritamente dovuti dalla Impresa ricorrente; del Decreto del 6.10.2022 del Ministero della Salute; del Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell''economia e delle finanze, 6.7.2022; dell''Accordo del 7.11.2019 Rep. Atti n. 181/CSR sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e ulteriori atti precisati nel ricorso. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Dasit S.p.A. il 9/5/2023: per l’annullamento della sopravvenuta Determinazione dirigenziale n. 1 del 08.02.2023 della Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere animale, ivi compresi i relativi Allegati – Parte integrante (A, B e C), con cui sono stati ri-determinati gli importi asseritamente dovuti dalla Impresa ricorrente in forza di quanto ivi riferito, con correlata imposizione alla stessa Impresa del relativo pagamento (correggendosi gli importi previamente fissati dalla previa Determinazione dirigenziale n. 10 del 12.12.2022 della Regione Puglia, contestualmente “sostituita”, quest''ultima Determinazione, già oggetto del ricorso originario cui la presente impugnativa accede), e dunque, qui contestandosi la imposizione del pagamento della somma (ora rifissata appunto) pari a € 1.743.739,51 a carico della Impresa qui ricorrente (“nuova” Determinazione Regione Puglia);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione dirigenziale della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022, successivamente sostituita dalla determinazione n. 1 dell'8 febbraio 2023, nonché gli atti statali presupposti relativi al meccanismo del payback sanitario
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha proposto, mediante trasposizione in sede giurisdizionale di un ricorso straordinario, domanda di annullamento degli atti regionali e statali relativi al meccanismo del payback, contestandone asseriti profili di illegittimità. Con motivi aggiunti ha impugnato la nuova determinazione regionale che aveva rideterminato in euro 1.743.739,51 l'importo posto a suo carico. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione della controversia, riferendo di avere versato la quota ridotta, pari al 25 per cento dell'importo indicato nei provvedimenti di ripiano, in applicazione dell'art. 7 del d.l. n. 95/2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha distinto tale esito dalla cessazione della materia del contendere prevista dall'art. 7 del d.l. n. 95/2025: quest'ultima può essere dichiarata soltanto dopo che le Regioni o le Province autonome abbiano comunicato al Tribunale i provvedimenti di accertamento dell'avvenuto versamento della quota ridotta. In assenza di tale comunicazione, la dichiarazione di pagamento resa dalla ricorrente è stata comunque ritenuta sufficiente a determinare la sopravvenuta carenza di interesse, poiché la prosecuzione del giudizio non avrebbe potuto procurarle alcuna utilità. Le spese sono state integralmente compensate in ragione delle peculiarità delle questioni e dell'andamento della vicenda processuale.
Norme richiamate
art. 7 d.l. 30 giugno 2025, n. 95
Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome Trento e Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese lite
La cessazione della materia del contendere presuppone la comunicazione al TAR dei provvedimenti regionali o provinciali di accertamento dell'avvenuto pagamento della quota ridotta; la sola dichiarazione di pagamento della ricorrente comporta invece la sopravvenuta carenza di interesse.
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Costituisce il fondamento processuale della dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nell'ambito della disciplina applicata alla definizione del giudizio.
art. 26, comma 1, c.p.a.
Richiamato, insieme all'art. 92, comma 2, c.p.c., per giustificare la compensazione delle spese.
art. 92, comma 2, c.p.c.
Consente la compensazione delle spese in presenza di eccezionali ragioni, ravvisate dal TAR nelle peculiarità della controversia e nell'andamento processuale.
Massime di principio
- Nel contenzioso relativo ai provvedimenti regionali di ripiano soggetti alla disciplina dell'art. 7 del d.l. n. 95/2025, la cessazione della materia del contendere richiede l'accertamento del pagamento della quota ridotta da parte della Regione o della Provincia autonoma e la comunicazione del relativo provvedimento alla segreteria del TAR competente.
- La dichiarazione del ricorrente di avere versato la quota ridotta prevista dalla normativa sopravvenuta determina la sopravvenuta carenza di interesse quando la prosecuzione del giudizio non sia più idonea a procurargli alcuna utilità concreta e attuale, anche se non risultano ancora perfezionati gli adempimenti amministrativi necessari per la formale cessazione della materia del contendere.
- La sopravvenuta carenza di interesse comporta l'improcedibilità del ricorso e non una pronuncia di merito sulla legittimità degli atti impugnati.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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