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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03557/2026 del 28/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Milano del 16 giugno 2025, lamentando con un unico motivo un vizio di motivazione sulla determinazione della pena. Dal testo emerge che la doglianza mirava a ottenere una pena più mite, senza però indicare specifiche criticità della motivazione resa dal giudice di appello. La Corte di cassazione rileva che la decisione di merito aveva già fornito una motivazione puntuale e adeguata sulla dosimetria della pena; perciò le deduzioni del ricorrente sono state ritenute generiche e non idonee a fondare il vizio denunciato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la Corte di appello avesse già motivato in modo adeguato la determinazione del trattamento sanzionatorio e che il ricorso si limitasse a sollecitare una pena più lieve senza specifiche censure. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione contro il trattamento sanzionatorio, la censura di vizio di motivazione deve confrontarsi in modo specifico con le ragioni espresse dal giudice di merito e non può risolversi nella mera richiesta di una pena più mite.
  • Quando la Corte di appello abbia motivato puntualmente sulla dosimetria della pena, una doglianza che non indichi concreti profili di illogicità, carenza o contraddittorietà della motivazione è generica e non idonea a superare il vaglio di ammissibilità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta ex lege la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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