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Sentenza

Sentenza del 20/02/2015 n. 3436 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per due ragioni principali: la motivazione apparente della decisione, che si era limitata ad aderire alla sentenza di primo grado senza esaminare i motivi di appello, e l'errata qualificazione fiscale dei terreni edificabili. Secondo l'Ufficio, tali terreni non potevano essere considerati beni strumentali dell'attività agricola e dovevano essere assoggettati all'imposta proporzionale di registro, anziché all'imposta di registro in misura fissa prevista per operazioni soggette a IVA.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi del ricorso dell'Agenzia delle Entrate, dichiarando assorbiti gli altri motivi e il ricorso incidentale sulle spese. Ha rilevato che la motivazione della CTR era apparente e ha affermato che un terreno edificabile, anche se di proprietà e coltivato da un imprenditore agricolo, non costituisce un bene strumentale agricolo ai fini IVA, perché la destinazione edificatoria lo rende un bene diverso da quello agricolo originario. Poiché la questione poteva essere decisa senza ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza e deciso direttamente nel merito, respingendo i ricorsi delle contribuenti contro gli avvisi di liquidazione. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate tra l'Agenzia e le società controricorrenti; nulla è stato disposto per F.P. S.n.c., non costituitasi.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 40

    La norma disciplina il rapporto tra IVA e imposta di registro, prevedendo l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa alle operazioni soggette a IVA. Nel caso esaminato, la Corte ha escluso che la cessione dei terreni edificabili rientrasse in tale ipotesi.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 1 della Tariffa allegata

    La disposizione riguarda l'imposta proporzionale di registro sugli atti traslativi di immobili. È stata ritenuta applicabile alle cessioni dei terreni edificabili oggetto della controversia.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 1 e seguenti

    La disciplina dell'IVA non si applica, secondo la Corte, alla cessione di un terreno edificabile considerato autonomamente come bene destinato all'edificazione, anche se il cedente è un imprenditore agricolo e il terreno era stato coltivato.

  • Codice civile, art. 2135

    La nozione di imprenditore agricolo non comporta automaticamente che ogni bene ceduto dall'imprenditore sia un bene strumentale agricolo. La destinazione edificatoria del terreno prevale sulla precedente utilizzazione agricola.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21

    Prevede il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso tributario. Il ricorso di F.P. S.n.c. era stato dichiarato inammissibile dai giudici di merito perché tardivo.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4

    Richiede che la sentenza tributaria contenga una motivazione adeguata. Una motivazione meramente apparente, ottenuta mediante rinvio generico alla decisione di primo grado senza esaminare i motivi di appello, determina la nullità della sentenza.

  • Codice di procedura civile, art. 384, comma 2

    Consente alla Corte di cassazione, quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, di cassare la decisione e decidere direttamente la causa nel merito. La Corte ha applicato questa facoltà nel caso concreto.

  • Direttiva 2006/112/CE, artt. 9, n. 1, e 12, n. 1

    La giurisprudenza europea richiamata distingue tra attività economica soggetta a IVA e semplice gestione del patrimonio privato. La cessione di un terreno agricolo divenuto edificabile per una modifica urbanistica può restare fuori campo IVA se costituisce mera gestione patrimoniale; ciò non modifica, nel caso deciso, la conclusione nazionale sulla natura edificabile dei terreni ceduti.

Massime di principio

  • Un terreno agricolo che diventa edificabile assume una natura economica e commerciale diversa e, ai fini dell'imposizione indiretta, non è automaticamente qualificabile come bene strumentale dell'impresa agricola.
  • La sola qualifica di imprenditore agricolo del venditore o la prova della coltivazione del terreno non sono sufficienti, da sole, a rendere la cessione soggetta a IVA.
  • La destinazione urbanistica edificatoria può prevalere sull'utilizzazione agricola precedente e comportare l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro, secondo il regime fiscale concretamente applicabile.
  • Le sentenze d'appello devono esaminare i motivi di gravame e spiegare il percorso logico-giuridico seguito; il semplice rinvio alla motivazione del primo giudice può integrare motivazione apparente e causare la nullità della decisione.
  • La Corte di cassazione può decidere direttamente il merito, senza rinvio, quando la questione giuridica è decisiva e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
  • La qualificazione IVA di una cessione immobiliare richiede comunque di verificare il contesto dell'operazione, la natura del cedente, la destinazione urbanistica e se l'atto costituisca esercizio di attività economica oppure mera gestione del patrimonio privato.

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