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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16111/2024 del 10/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva notificato alla contribuente due avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2006 e 2007 e un avviso di contestazione sanzionatoria, ritenendo che ella avesse detenuto attività finanziarie e redditi di fonte estera non dichiarati nel quadro RW, sulla base di informazioni provenienti dalla c.d. lista Falciani e di una scheda cliente relativa a un conto presso una banca svizzera. I giudici tributari di merito avevano confermato la pretesa. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha proposto cinque motivi: 1) violazione del principio di irretroattività dello Statuto del contribuente e dell'art. 12, comma 2, d.l. 78/2009, sostenendo che la presunzione legale di evasione non fosse applicabile a periodi anteriori ed avesse natura sostanziale; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c., deducendo che la CTR avrebbe dovuto verificare l'attendibilità dei dati della lista Falciani; 3) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla censura relativa al metodo di calcolo dei redditi, che secondo la ricorrente era stato effettuato sommando incrementi mensili anziché solo annuali; 4) omessa motivazione sulla illegittima applicazione della tassazione presuntiva ex art. 6 d.l. 167/1990 e sulla pretesa duplicazione dell'IRPEF sugli interessi; 5) violazione dell'art. 13-bis d.l. 78/2009, per non avere la CTR spiegato perché fossero stati considerati gli incrementi mensili e non i soli saldi finali, anche alla luce del fatto che le plusvalenze sarebbero già state tassate in Svizzera.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che la presunzione legale relativa introdotta dall'art. 12, comma 2, d.l. 78/2009 non è retroattiva e non si applica agli anni 2006 e 2007; tuttavia ha confermato la legittimità della pretesa fiscale perché l'Ufficio poteva comunque fondarsi, per quegli anni, su presunzioni semplici gravi e precise, anche su un solo elemento indiziario, quale la scheda cliente riferita alla contribuente e la documentazione acquisita tramite cooperazione internazionale. Ha inoltre ritenuto infondate le censure sul calcolo dei redditi e sulla pretesa duplicazione d'imposta, osservando che la CTR aveva comunque esaminato le questioni e che erano tassabili anche gli incrementi e gli interessi prodotti dalle somme investite, non solo il capitale scudato. In dispositivo la Corte ha rigettato il ricorso e ha condannato la ricorrente alle spese, con applicazione anche del contributo unificato aggiuntivo ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 3 L. 27 luglio 2000, n. 212

    La norma è richiamata come espressione del principio di irretroattività della legge tributaria; la Corte ne esclude la violazione perché la presunzione legale dell'art. 12, comma 2, d.l. 78/2009 non è applicabile retroattivamente ma la pretesa può essere sostenuta con presunzioni semplici.

  • art. 12, comma 2, d.l. 1° luglio 2009, n. 78, conv. in L. 3 agosto 2009, n. 102

    in deroga ad ogni vigente disposizione di legge

    Introduce una presunzione legale relativa di evasione per attività finanziarie detenute in Stati o territori a fiscalità privilegiata non dichiarate; la Corte afferma che non ha natura meramente procedimentale e non si applica retroattivamente agli anni d'imposta precedenti alla sua entrata in vigore.

  • art. 6 d.l. 28 giugno 1990, n. 167, conv. in L. 4 agosto 1990, n. 227

    È richiamato come disciplina previgente delle presunzioni relative in materia di investimenti esteri; la Corte rileva che, per gli anni in esame, la pretesa può essere sostenuta anche in base a tale disciplina e a presunzioni semplici.

  • art. 4 d.l. 28 giugno 1990, n. 167, conv. in L. 4 agosto 1990, n. 227

    È richiamato in relazione agli obblighi di dichiarazione degli investimenti e delle attività finanziarie estere.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura è respinta perché la CTR ha potuto utilizzare i dati acquisiti e la contribuente non aveva contestato la titolarità del conto né la veridicità della scheda cliente, ma solo il calcolo degli importi.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia è esclusa perché le questioni sul metodo di calcolo risultano affrontate nella motivazione della CTR.

  • art. 13-bis d.l. 1° luglio 2009, n. 78, conv. in L. 3 agosto 2009, n. 102

    La Corte lo interpreta nel senso che lo scudo fiscale regolarizza le somme detenute all'estero senza distinguere tra capitale originario e incrementi maturati, i quali restano tassabili se costituiscono reddito.

  • art. 3 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili

    Serve a fondare la tassabilità di tutti i redditi del residente, compresi gli incrementi e gli interessi prodotti dalle somme investite all'estero.

  • art. 2729 c.c.

    La Corte ribadisce che la prova dell'esistenza di redditi non dichiarati può essere fornita anche mediante una sola presunzione semplice, purché grave e precisa; la concordanza rileva solo se vi siano più elementi indiziari.

  • art. 38, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973

    È indicato come base per la rettifica del reddito delle persone fisiche mediante presunzioni semplici.

  • art. 384, quarto comma, c.p.c.

    La Corte opera correzione della motivazione della sentenza impugnata, confermando il dispositivo di rigetto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • La presunzione legale relativa di evasione introdotta per le attività finanziarie detenute in Paesi a fiscalità privilegiata non ha efficacia retroattiva e non può essere applicata a periodi d'imposta anteriori alla sua entrata in vigore.
  • L'inapplicabilità della presunzione legale non impedisce all'Amministrazione finanziaria di dimostrare l'esistenza di redditi non dichiarati mediante presunzioni semplici, purché l'indizio sia grave e preciso; la concordanza è necessaria solo se gli elementi presuntivi sono plurimi.
  • In materia tributaria, un unico elemento indiziario può essere sufficiente a fondare il convincimento del giudice se dotato di elevata valenza probabilistica e se non è smentito da prova contraria.
  • La documentazione acquisita tramite cooperazione internazionale e riferita a un conto estero può costituire valido elemento presuntivo, senza necessità di una preventiva verifica ulteriore da parte dell'Ufficio, quando la parte non contesti specificamente la titolarità del rapporto o la veridicità del dato documentale.
  • Lo scudo fiscale regolarizza le somme detenute all'estero ma non neutralizza la tassazione degli incrementi e degli interessi maturati su tali somme, ove qualificabili come reddito imponibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullità

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