Cassazione Civile, Sentenza n. 20120/2023 del 13/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
MYDESIGN ha impugnato la conferma del decreto ingiuntivo e ha chiesto la revoca, la risoluzione del contratto per inadempimento e il risarcimento danni, deducendo che gli alimentatori forniti erano privi delle certificazioni CE e del requisito halogen free e pertanto costituissero aliud pro alio o comunque beni privi delle qualità essenziali. Con ricorso per cassazione ha censurato la sentenza di appello su questioni sia di diritto (interpretazione delle norme sulla garanzia per vizi e mancanza di qualità, applicabilità dell'art. 1491 c.c., rilevanza della normativa comunitaria sulle certificazioni CE) sia di merito e procedurali (uso di documentazione prodotta in appello, ammissibilità di motivi istruttori, mancata valutazione di fatti decisivi, tempestività della denuncia dei vizi, omissioni di pronuncia su punti di danno).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto insindacabili gli accertamenti di fatto compiuti dalla Corte d’appello: in particolare l'appellante (MYDESIGN) era a conoscenza dell'assenza delle certificazioni CE al momento della consegna e non aveva mosso obiezioni; la consulenza tecnica ha attestato che le certificazioni erano poi state ottenute, e gli alimentatori erano modificabili per ottenere la conformità. Perciò non si configurava aliud pro alio e la Corte d’appello ha correttamente applicato, in via ermeneutica, l'esclusione della garanzia (art. 1491 c.c.) anche rispetto alla mancanza di qualità (art. 1497 c.c.). Numerosi motivi sono stati ritenuti inammissibili per vizi di autosufficienza o perché riguardano valutazioni di fatto. Il ricorso è stato rigettato e MYDESIGN è stata condannata alle spese di cassazione.
Norme richiamate
Norma sulla risoluzione per inadempimento; richiamata nella distinzione tra rimedi per 'aliud pro alio' e per vizi/mancanza di qualità. La Corte conferma che la risoluzione è rimedio quando il bene è completamente diverso o l'inadempimento è essenziale.
Termine essenziale per l'adempimento: la Corte territoriale ha valutato come fatto (insindacabile) la non previsione di un termine essenziale fra le parti, escludendo la risoluzione per ritardo.
Disciplina dei vizi della cosa venduta come parte del sistema di garanzie a favore del compratore; la Corte ricorda l'unitarietà del sistema tra vizi e mancanza di qualità.
Esclusione della garanzia se il compratore conosceva i vizi o poteva riconoscerli con ordinaria diligenza: la Corte d'appello l'ha applicata anche alla mancanza di qualità nella fattispecie, dichiarando esclusa la garanzia.
Rimedi del compratore (risoluzione o riduzione del prezzo) nei casi di vizio redibitorio; richiamato nel contesto dell'interpretazione unitaria delle norme sulla garanzia.
Effetti restitutori della risoluzione (obbligo di restituire prezzo e cosa) citata nel quadro dei rimedi disponibili.
Diritto al risarcimento del danno salvo che il venditore provi di aver ignorato i vizi senza colpa; la Corte distingue fra rimedi oggettivi e responsabilità colposa.
Termini di decadenza e prescrizione per l'esercizio dei rimedi per vizi/mancanza di qualità; richiamato nel ragionamento sulla tempestività della denuncia.
Mancanza di qualità promesse o essenziali: la Corte ha equiparato, nella pratica interpretativa adottata, gli effetti della garanzia per vizi e della mancanza di qualità e applicato le relative regole, inclusa l'esclusione della garanzia se il compratore era a conoscenza.
Obbligo del giudice di pronunciare su tutte le questioni poste in giudizio; la Corte ha ritenuto che non sia sussistita omissione di pronuncia sulla domanda di danno, essendo implicita nel rigetto della risoluzione.
Principi sulla funzione istruttoria e oneri probatori; evocato nel contesto di censure procedurali sull'ammissione delle prove.
Prescrizioni sull'atto di appello e sui suoi requisiti; la Corte territoriale ha ritenuto che l'atto d'appello della resistente fosse formale e puntuale.
Regole sulla riproposizione delle richieste istruttorie: la Corte ha riaffermato l'onere di reiterare specificamente le istanze al momento delle conclusioni, pena l'abbandono.
Rinvio nel testo processuale con riferimento alle norme sull'istruzione probatoria e alle relative impugnazioni; usata in censura ma valutata inammissibile per mancanza di specificità.
art. 111 Cost.
Richiamata nel contesto dei vizi motivazionali denunciabili in cassazione; la Corte precisa i limiti dell'esame di legittimità sulla motivazione.
art. 132 n.4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.
Norme relative all'individuazione delle parti, domiciliazioni e adempimenti processuali; citate nelle censure sull'ammissibilità dell'appello e ritenute inidonee a determinare vizio di legittimità.
Norma relativa all'interesse legale e sue conseguenze menzionata marginalmente nei motivi; non ha inciso sulla decisione di merito.
Decisione CE n. 768/2008, allegato 1 (artt. R2, R4, R5)
Normativa comunitaria richiamata in relazione alla commerciabilità senza marcatura CE e alla documentazione tecnica; la Corte ha ritenuto che, nella fattispecie, la mancanza temporanea della certificazione non abbia reso il bene completamente diverso o inidoneo, stante la possibilità e la successiva acquisizione della certificazione (accertata con c.t.u.).
Massime di principio
- Per configurare 'aliud pro alio' occorre che il bene sia funzionalmente e sostanzialmente diverso da quanto pattuito, non basta la mera assenza di una certificazione o di una qualità se il bene può essere adeguato e la certificazione ottenuta.
- La conoscenza da parte del compratore della mancanza di una qualità essenziale (o la sua riconoscibilità con ordinaria diligenza) esclude la garanzia ai sensi dell'art. 1491 c.c.; pertanto la dichiarata consapevolezza del compratore è elemento decisivo.
- La distinzione fra vizi (arts. 1490-1496 c.c.) e mancanza di qualità (art. 1497 c.c.) può essere interpretata in modo unitario: i rimedi sono coordinati e l'esclusione della garanzia può trovare applicazione anche nella vicenda della mancanza di qualità quando il compratore era informato.
- Le valutazioni sull'essenzialità del termine di consegna (art. 1457 c.c.) e sulla tempestività della denuncia dei vizi (artt. 1492, 1495 c.c.) sono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito e difficilmente sindacabili in cassazione se adeguatamente motivati.
- In appello è fondamentale rispettare i requisiti formali: le doglianze istruttorie devono essere specifiche e, se si è visto rigettare in primo grado il consenso a singole prove, occorre reiterare espressamente le richieste al momento delle conclusioni per non perderle.
- La produzione tardiva di documenti in appello può essere valutata dal giudice di merito; tuttavia, la Corte di legittimità non riesamina apprezzamenti probatori salvo vizi di motivazione o violazioni normative palese.
- La c.t.u. assume rilevanza probatoria significativa: se attesta la possibilità o l'effettiva acquisizione di certificazioni, può ribaltare la qualificazione della fattispecie come aliud pro alio.
- Per contestare in cassazione motivazioni apparenti o omissioni di pronuncia occorre che il vizio rientri nelle categorie ammesse (mancanza assoluta di motivazione, motivazione perplessa, contrasto irriducibile); mere critiche sulla valutazione delle prove non sono sufficienti.
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