Sentenza n. 1409/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Castrovillari n. 1132 del 27 maggio 2024
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. nei confronti del Ministero dell’istruzione e del merito, lamentando la mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Castrovillari n. 1132 del 27 maggio 2024. Nel corso del giudizio, con memoria depositata il 2 luglio 2026, la ricorrente ha riferito che l’amministrazione aveva provveduto al pagamento dovuto in esecuzione del titolo giudiziale.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il pagamento effettuato dall’amministrazione pienamente satisfattivo e, conseguentemente, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Il Collegio ha tuttavia condannato il Ministero alle spese di lite in applicazione del principio della soccombenza virtuale, poiché l’ottemperanza è intervenuta soltanto dopo la proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate in complessivi € 828,00, oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari. È stata inoltre disposta l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione del giudicato.
art. 34, comma 5, c.p.a.
la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. comporta l’obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale
La cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa non esclude la decisione sulle spese, che devono essere regolate considerando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso e la condotta processuale delle parti.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione esegue integralmente il giudicato nel corso del giudizio di ottemperanza, la causa deve essere dichiarata cessata per sopravvenuta soddisfazione della pretesa.
- La cessazione della materia del contendere non impedisce la pronuncia sulle spese, che devono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale.
- Se l’amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, la condotta successiva non esclude la condanna dell’amministrazione alle spese di lite.
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