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Sentenza

Sentenza n. 1125/2026 - Catania, Sezione 3

per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Catania, sezione lavoro, n. 1521 del 2024.

Giustizia amministrativa202600210

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, sezione lavoro, n. 1521 del 2024

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Catania, sezione lavoro, n. 1521 del 2024. Nel corso del giudizio il Ministero ha rappresentato di avere eseguito la sentenza mediante accredito, effettuato il 22 gennaio 2026, sul borsellino elettronico della ricorrente. Il difensore della ricorrente ha confermato l’avvenuta esecuzione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che, a seguito dell’accredito, la sentenza posta a fondamento del giudizio di ottemperanza è stata eseguita e non residuano ulteriori adempimenti decisori. Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero secondo il principio della soccombenza virtuale, in ragione della necessità del ricorso per ottenere l’esecuzione del giudicato, e sono state liquidate in 200 euro oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione esegue integralmente il giudicato nel corso del processo e tale esecuzione è confermata dalla parte interessata, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • Anche in caso di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta esecuzione del giudicato, le spese possono essere regolate secondo il principio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso e ponendole a carico dell’amministrazione che ha reso necessario il ricorso.
  • La dichiarazione di cessazione della materia del contendere non impedisce la condanna alle spese del giudizio di ottemperanza né la distrazione delle stesse in favore del difensore antistatario.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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