Ordinanza n. 985/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento a. del provvedimento del Ministero dell’Università e della Ricerca con cui il ricorrente è stato dichiarato “non abilitato” in relazione alla procedura per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia per il “Settore concorsuale 06/D4 – malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente” di cui al bando approvato con D.D. n. 1796 del 27.10.23; b. del verbale della Commissione giudicatrice contenente il giudizio di inidoneità nella sola parte in cui non gli sono stati considerati i titoli “d” ed “l”; c. degli atti preordinati, connessi e conseguenziali ove lesivi degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non abilitazione all'Abilitazione Scientifica Nazionale, con mancata valutazione dei titoli indicati dal candidato
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale con cui è stato dichiarato non abilitato nella procedura per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 06/D4, nonché il verbale della commissione giudicatrice, nella parte in cui non sarebbero stati considerati i titoli contrassegnati dalle lettere d) e l), e gli atti connessi e conseguenziali. Ha chiesto in via incidentale la sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati. In sede di discussione ha rinunciato alla decisione sulla domanda cautelare.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile l’istanza cautelare per sopravvenuta rinuncia. Il Collegio ha comunque rilevato che, ove la domanda fosse stata esaminata, la prognosi sarebbe stata sfavorevole per insussistenza del periculum in mora: la mancata abilitazione, di per sé, non produce effetti irreversibili né determina un’utilità immediata, e il ricorrente non ha allegato circostanze individualizzate idonee a giustificare una diversa valutazione dell’urgenza. Le spese della fase cautelare sono state compensate, poiché l’Amministrazione si è limitata a depositare l’atto di costituzione formale senza svolgere attività difensiva.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata nell’ambito del rito cautelare amministrativo; il Collegio ha valutato in particolare la sussistenza del periculum in mora.
Massime di principio
- La rinuncia alla decisione sulla domanda cautelare determina l’improcedibilità dell’istanza cautelare per sopravvenuta rinuncia, senza necessità di esaminare nel merito la domanda.
- La mancata abilitazione a una procedura selettiva universitaria, considerata di per sé e in assenza di allegazioni individualizzate, non integra un periculum in mora quando non produca effetti irreversibili né attribuisca un’utilità immediata al candidato.
- La valutazione cautelare dell’urgenza richiede l’allegazione di circostanze concrete e individualizzate; in mancanza, la domanda cautelare è prevedibilmente destinata al rigetto.
- La mancata condanna alle spese della fase cautelare è giustificata quando l’amministrazione resistente si sia limitata alla costituzione formale, senza svolgere attività difensiva.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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