Sentenza n. 633/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l’annullamento, previa sospensione dell'efficacia: della determinazione n. 2479 del 5 dicembre 2025, con la quale il Direttore del Servizio concorsi dell'Assessorato regionale agli affari generali, personale e riforma della Regione ha escluso il ricorrente dalla procedura volta all'inquadramento nei ruoli dell'Amministrazione regionale del personale proveniente da altre Amministrazioni, in posizione di comando, ai sensi dell'art. 3, c. 2 del decreto legge 14 marzo 2025, n. 25; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso e, segnatamente: i) del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO 2025-2027), nella parte in cui ha stabilito i requisiti per l'inquadramento del personale proveniente da altre Amministrazioni, in posizione di comando, ai sensi dell'art. 3, c. 2, d.l. 25/2025; ii) della deliberazione della Giunta regionale n. 57/33 del 5 novembre 2025 di approvazione del PIAO 2025-2027; iii) “per quanto occorrer possa”, della circolare dell'Assessore agli Affari generali, personale e riforma della Regione del 7 novembre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione di esclusione dalla procedura di inquadramento nei ruoli regionali e previsioni del PIAO 2025-2027 che escludevano i dirigenti e richiedevano dodici mesi di comando già maturati alla data del 14 maggio 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente in comando)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, dirigente di un'azienda sanitaria pubblica in comando presso la Regione dal 9 settembre 2024, aveva chiesto l'inquadramento nei ruoli regionali ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.l. 25/2025. Era stato escluso perché il PIAO 2025-2027 richiedeva, da un lato, l'assenza della qualifica dirigenziale e, dall'altro, il compimento di dodici mesi di comando presso la Regione alla data del 14 maggio 2025, anziché alla data di presentazione della domanda. Ha dedotto che tali requisiti fossero ulteriori e più restrittivi rispetto a quelli previsti dalla legge e che il PIAO fosse stato approvato dalla Giunta regionale in violazione del principio di separazione tra politica e gestione. La Regione ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e l'inammissibilità dell'impugnazione del PIAO, chiedendo comunque il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione, distinguendo la controversia dalla ordinaria mobilità per passaggio diretto tra amministrazioni, normalmente devoluta al giudice ordinario. Nel caso concreto erano contestate specifiche prescrizioni del PIAO, quale atto di macro-organizzazione espressivo di potere pubblicistico, che introducevano condizioni di accesso alla procedura asseritamente ulteriori rispetto alla legge e incidevano su una posizione di interesse legittimo in una fase prodromica alla costituzione del rapporto di lavoro. È stata respinta anche l'eccezione di inammissibilità: le previsioni del PIAO erano immediatamente lesive e quindi autonomamente impugnabili. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il giudice ha annullato il punto 3.3.5, lett. a), del PIAO, ritenendo che l'art. 3, comma 2, d.l. 25/2025 non escluda i dirigenti: le nozioni di area funzionale e posizione economica non impediscono l'inquadramento del personale dirigenziale nel ruolo e nella qualifica dirigenziale dell'amministrazione di destinazione. La disciplina statale, qualificata come principio fondamentale e norma fondamentale di riforma economico-sociale, si applica anche alla Regione autonoma, nel rispetto dello Statuto speciale. L'esclusione dei dirigenti è stata inoltre ritenuta irragionevole, anche perché la stessa amministrazione aveva in precedenza applicato la disciplina della mobilità al personale dirigenziale. È stato annullato anche il punto 3.3.5, lett. c), del PIAO: in assenza di una specifica previsione legislativa, il requisito dei dodici mesi di comando deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda, non alla data di entrata in vigore della legge di conversione. Il terzo motivo, relativo alla violazione della separazione tra politica e gestione, è stato assorbito. Sono stati annullati anche gli atti consequenziali e la Regione è stata condannata al pagamento di 1.500 euro oltre accessori per spese di lite.
Norme richiamate
art. 3, comma 2, d.l. 25/2025
le amministrazioni (…) nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, inquadrano il personale proveniente da altre amministrazioni che ne abbia fatto richiesta e che si trovi in posizione di comando e abbia maturato, in tale posizione, almeno dodici mesi di servizio e conseguito una valutazione della performance pienamente favorevole
La disposizione non esclude il personale dirigente e, in assenza di una diversa previsione espressa, il requisito dei dodici mesi deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda.
art. 30, comma 2-bis, d.lgs. 165/2001
La disciplina della mobilità e le nozioni di posizione di comando, appartenenza alla stessa area funzionale e posizione economica non impediscono l'applicazione della procedura al personale dirigenziale; la controversia, tuttavia, riguarda un atto di macro-organizzazione e non la gestione del singolo rapporto.
art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001
La giurisdizione amministrativa residuale sulle procedure concorsuali non è la regola ordinaria per la mobilità, ma nel caso deciso la giurisdizione deriva dalla contestazione di un potere pubblicistico di macro-organizzazione.
art. 3, comma 1, lett. a), Statuto speciale della Sardegna
nel rispetto (…) delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica
La competenza legislativa regionale in materia di stato giuridico ed economico del personale deve rispettare le norme fondamentali di riforma economico-sociale; per il TAR, l'art. 3, comma 2, d.l. 25/2025 rientra in tale categoria e si impone anche alla Regione autonoma.
art. 117 Cost.
È richiamato quale fondamento del carattere di principio fondamentale della disciplina statale in materia di rapporti di lavoro pubblico.
Massime di principio
- La controversia sulla mobilità tra pubbliche amministrazioni appartiene alla giurisdizione amministrativa quando non riguarda l'esito o lo svolgimento della singola procedura, ma contesta specifiche scelte di macro-organizzazione con cui l'amministrazione, esercitando un potere pubblicistico di autorganizzazione, restringe l'ambito soggettivo o introduce requisiti ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla legge.
- Le previsioni di un PIAO sono autonomamente impugnabili quando, per il loro contenuto concreto, risultano immediatamente lesive della sfera giuridica degli interessati, indipendentemente dalla qualificazione generale del piano come atto interno o a limitata rilevanza esterna.
- Una disposizione legislativa che consente l'inquadramento del personale in comando nell'area funzionale e nella posizione economica corrispondenti non può essere interpretata come esclusione del personale dirigente, se l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione consente l'inquadramento nel ruolo e nella qualifica dirigenziale.
- In assenza di un'espressa previsione legislativa che stabilisca una diversa data, il requisito temporale di servizio richiesto per partecipare a una procedura selettiva o di mobilità deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda.
- Le Regioni a statuto speciale devono rispettare, nell'esercizio della competenza in materia di stato giuridico ed economico del personale, le norme statali qualificate come principi fondamentali o norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.
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