Cassazione Penale, Sentenza n. 14264/2026 del 20/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugna l'ordinanza che ha revocato la sospensione del procedimento con messa alla prova disposta il 29.3.2023. Sono dedotti quattro motivi: 1) errore nel ritenere automaticamente ostativo all'esito positivo della messa alla prova il superamento del termine biennale decorrente dall'inizio dei lavori di pubblica utilità, nonostante una precedente proroga concessa dal Tribunale; 2) omissione di considerare i rinvii d'ufficio non imputabili all'imputato che hanno fatto eccedere il termine biennale; 3) mancata considerazione che i lavori di pubblica utilità erano in corso e in ottemperanza alle prescrizioni impartite dal Tribunale (udienza 29.9.2025), con la revoca intervenuta mentre l'imputato si stava conformando e in assenza di ulteriori violazioni, e il fatto che l'udienza era stata fissata per la verifica dell'andamento del programma e non per la valutazione dei presupposti della revoca ai sensi dell'art.127; 4) assenza dell'indicazione di una "grave o reiterata trasgressione del programma di trattamento" richiesta dall'art.464-octies c.p.p. e dall'art.168‑quater c.p., ossia mancata motivazione tassativa della causa di revoca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il terzo motivo e ha affermato che il provvedimento di revoca adottato senza preventiva fissazione di udienza camerale partecipata e senza avviso alle parti viola il principio del contraddittorio ed è affetto da nullità generale a regime intermedio ex art.178, comma 1, lett. c) c.p.p. L'udienza in cui è stata pronunciata la revoca era stata fissata per la richiesta di proroga della sospensione e non aveva ad oggetto la valutazione della revoca, sicché l'interessato non aveva predisposto la difesa per tale diverso oggetto. Per questi motivi l'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Pordenone.
Norme richiamate
art. 464 octies cod.proc.pen.
Disciplina le ipotesi e le modalità di revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova; richiede una motivazione sulle ragioni della revoca (es. grave o reiterata violazione o altre cause) e impone il rispetto delle garanzie procedurali nella valutazione del programma di trattamento
art. 178, comma 1, lett. c), cod.proc.pen.
Prevede la nullità generale a regime intermedio per atti processuali che ledano il diritto al contraddittorio; la Corte lo ha invocato per affermare la nullità del provvedimento di revoca adottato senza udienza camerale partecipata e senza avviso alle parti
art. 127 cod.proc.pen.
Riferimento procedurale alla natura dell'udienza necessaria per valutare i presupposti della revoca; la Corte sottolinea che la mancata fissazione dell'udienza ai sensi di tale disposizione per la valutazione della revoca impedisce il corretto contraddittorio
art. 168 quater cod.pen.
Richiama la tassatività delle cause di revoca sotto il profilo sostanziale; va verificata la sussistenza di una "grave o reiterata trasgressione" o altra causa espressamente prevista prima di disporre la revoca
Massime di principio
- La revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova non può essere disposta senza rispettare il principio del contraddittorio: è necessaria la preventiva fissazione di un'udienza con adeguato avviso alle parti specificando l'oggetto della valutazione.
- Un'udienza fissata per la mera verifica dell'andamento del programma o per la richiesta di proroga non equivale a un'udienza destinata a decidere sulla revoca; disporre la revoca in tale contesto può determinare nullità del provvedimento.
- Il superamento del termine biennale decorso dall'inizio dei lavori di pubblica utilità va valutato considerando eventuali proroghe e rinvii non imputabili all'imputato; l'art.464‑octies non può essere applicato in modo meccanico senza accertare le cause del decorso del termine.
- La revoca richiede l'individuazione e la motivazione di una causa tassativa (es. grave o reiterata violazione del programma): la mancata specificazione impedisce una legittima revoca.
- In situazioni simili, il difensore dovrebbe chiedere espressamente la fissazione di un'udienza dedicata alla valutazione della revoca, documentare l'ottemperanza ai programmi e segnalare eventuali rinvii non imputabili all'imputato, per tutelare il diritto al contraddittorio e la correttezza procedurale.
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