Sentenza del 28/11/2016 n. 7506 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Ente associativo - Dichiarazione IRES - Avvenuta presentazione - Costi indeducibili - Variazione in aumento - Errata indicazione - Dichiarazione IRES integrativa - Avvenuta presentazione - Minori costi indeducibili - Variazione in aumento - Corretta indicazione - Ente impositore - Dichiarazione IRES favore - Mancata considerazione - Liquidazione automatizzata - Ruolo esecutivo - Illegittimità pretesa - Consegue
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'ente aveva presentato una dichiarazione IRES originaria indicando erroneamente, tra le variazioni in aumento, un ammontare di costi indeducibili superiore a quello effettivamente spettante. Successivamente aveva presentato una dichiarazione IRES integrativa a favore per correggere l'errore e ridurre i costi indeducibili. L'Amministrazione finanziaria non aveva considerato la dichiarazione integrativa e, mediante liquidazione automatizzata, aveva formato un ruolo esecutivo sulla base della dichiarazione originaria.
La decisione
La pretesa iscritta a ruolo è stata ritenuta illegittima. È stata riconosciuta la rilevanza della dichiarazione integrativa a favore, diretta a correggere un errore materiale o contabile della dichiarazione originaria, sicché l'Amministrazione non poteva ignorarla nella liquidazione automatizzata. Il ruolo formato sulla base dell'erronea dichiarazione originaria deve quindi essere annullato o comunque non può fondare la maggiore pretesa tributaria.
Norme richiamate
Art. 53 della Costituzione
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
La pretesa tributaria deve essere commisurata alla reale capacità contributiva e non può fondarsi su un errore dichiarativo successivamente corretto, quando la rettifica rappresenti fedelmente la situazione fiscale effettiva.
Art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La liquidazione automatizzata consente controlli meramente cartolari e automatizzabili, ma non legittima il disconoscimento di una dichiarazione integrativa a favore quando questa corregge un errore evidente della dichiarazione originaria e non richiede valutazioni istruttorie complesse.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 15063/2006
Il contribuente può emendare la propria dichiarazione, anche a proprio favore, per correggere errori che abbiano determinato un'imposizione maggiore rispetto a quella dovuta; l'Amministrazione deve considerare la reale situazione fiscale risultante dalla rettifica.
Massime di principio
- Una dichiarazione fiscale errata può essere rettificata dal contribuente mediante dichiarazione integrativa a favore, anche quando l'errore abbia determinato un'imposta maggiore.
- L'Amministrazione non può ignorare una dichiarazione integrativa validamente presentata se essa corregge un errore oggettivo e documentabile della dichiarazione originaria.
- La liquidazione automatizzata ex art. 36-bis è limitata a controlli cartolari e non può essere utilizzata per mantenere una maggiore pretesa fondata esclusivamente su un dato dichiarato erroneamente e successivamente corretto.
- In situazioni analoghe è opportuno conservare la documentazione contabile che dimostri l'errore, la corretta quantificazione dei costi e la tempestiva presentazione della dichiarazione integrativa.
- La correzione dichiarativa non opera automaticamente per ogni modifica: se riguarda valutazioni controverse o elementi che richiedono un accertamento sostanziale, l'Amministrazione può effettuare ulteriori controlli.
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