Cassazione Penale, Sentenza n. 23129/2024 del 10/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si è estinto per intervenuta remissione della querela (remissione del 16/02/2023 e accettazione da parte del procuratore speciale). Pur annullando la condanna, la Corte ha condannato il querelato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 340 cod. proc. pen. Decisione del 29/05/2024.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La difesa di MICELLI ha impugnato la sentenza di conferma della condanna per furto pluriaggravato (fatto avvenuto il 03/02/2014 nella chiesa di Gagliano del Capo) deducendo come unico motivo l'intervenuta remissione della querela da parte del parroco pro tempore della "Chiesa Matrice di San Rocco Confessore" (dichiarazione resa davanti ai Carabinieri di Gagliano del Capo il 16/02/2023) e l'accettazione della remissione, nella stessa data, da parte del procuratore speciale dell'imputato, avv. Luca Puce.
Norme richiamate
art. 340 cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato l'art. 340 c.p.p. per motivare la condanna alle spese del procedimento a carico del querelato nonostante l'estinzione del reato a seguito di remissione della querela.
Massime di principio
- La remissione della querela, se valida e accettata, estingue l'azione penale per i reati perseguibili a querela e può determinare l'annullamento della condanna anche in sede di impugnazione.
- La remissione deve essere formalizzata e documentalmente provata (es. dichiarazione resa davanti alle forze di polizia) e la sua accettazione da parte dell'imputato o del suo procuratore speciale deve risultare da atto ufficiale per produrre effetto estintivo.
- L'efficacia estintiva della remissione dipende dalla natura del reato: non produce effetti se il reato è procedibile d'ufficio; è quindi essenziale verificare preventivamente la perseguibilità a querela dell'illecito contestato.
- La remissione può avere efficacia anche se intervenuta dopo una pronuncia di merito non definitiva, purché la decisione non sia ancora irrevocabile; in tali casi il giudice può annullare la sentenza per estinzione del reato.
- Nonostante l'estinzione del reato per remissione, il giudice può comunque disporre la condanna alle spese processuali a carico del querelato ai sensi dell'art. 340 c.p.p.; è quindi opportuno considerare anche l'esposizione economica connessa alla remissione/accettazione.
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