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Sentenza

Sentenza del 14/07/2017 n. 1818 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Registro - Agevolazioni per acquisto prima casa - Acquisto effettuato da ufficiale di marina e dalla moglie in applicazione dell'art. 66, comma 2, legge 21.11.2000, n. 342 che esonera il personale delle Forze armate dal requisito della residenza - Il beneficio riguarda il solo dipendente delle Forze armate e non il coniuge.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'interpretazione dell'art. 66, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342, che esonera il personale in servizio permanente delle Forze armate e delle Forze di polizia dal requisito della residenza nel Comune in cui si trova l'immobile acquistato con le agevolazioni prima casa. Il punto controverso era se tale esonero potesse estendersi anche al coniuge, o ad altro componente del nucleo familiare, quando l'immobile fosse acquistato in comunione con il militare.

La decisione

La pretesa del coniuge non è stata accolta. L'esonero dal requisito della residenza è stato interpretato come beneficio personale, riservato esclusivamente al dipendente delle Forze armate o delle Forze di polizia indicato dalla legge. Il coniuge che acquista l'immobile in comunione deve invece avere la residenza nel Comune dell'immobile oppure trasferirla entro diciotto mesi dall'acquisto; in mancanza, non può beneficiare dell'agevolazione per la propria quota.

Norme richiamate

  • Art. 66, comma 2, legge 21 novembre 2000, n. 342

    Per il "personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare nonché quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile non è richiesta la condizione della residenza nel comune ove sorge l'unità abitativa".

    L'esonero dalla residenza è una deroga personale, applicabile soltanto al militare o all'appartenente alle forze di polizia direttamente individuato dalla norma, non al coniuge né agli altri componenti del nucleo familiare.

  • Nota II-bis della tariffa, parte I, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    La condizione della residenza nel Comune ove sorge l'unità abitativa.

    La regola generale richiede che l'acquirente abbia la residenza nel Comune dell'immobile o la trasferisca entro diciotto mesi dall'acquisto. La deroga prevista per il personale militare non si estende automaticamente agli altri comproprietari.

  • d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Testo unico dell'imposta di registro

    Disciplina il regime dell'imposta di registro e le condizioni per usufruire delle agevolazioni fiscali relative all'acquisto della prima casa.

Massime di principio

  • Le agevolazioni fiscali personali e le relative deroghe ai requisiti ordinari non si estendono automaticamente al coniuge o agli altri comproprietari.
  • Quando un immobile è acquistato in comunione, ciascun acquirente deve verificare autonomamente il possesso dei requisiti per la propria quota.
  • L'appartenenza alle Forze armate o alle Forze di polizia consente di derogare al requisito della residenza solo al soggetto direttamente appartenente a tali corpi.
  • Il coniuge o altro familiare non appartenente ai corpi indicati deve avere la residenza nel Comune dell'immobile oppure trasferirla entro diciotto mesi dall'acquisto, salvo ulteriori specifiche condizioni previste dalla normativa.
  • In presenza di una norma agevolativa eccezionale, l'interpretazione tende a essere restrittiva: la deroga vale nei limiti espressamente indicati dalla legge e non può essere ampliata per analogia.

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