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Sentenza

Sentenza n. 1662/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della D.G.R. della Lombardia n. XI/2228 in data 22 a-prile 2024, recante “Ulteriori indicazioni in tema di negoziazione sanitaria in attuazione della DGR n. XII/1827 del 31/01/2024”, nelle parti in cui: a) quanto alla modalità di determinazione del budget di specialistica ambulatoriale, stabilisce che esso sia “pari al 100% del valore contrattualizzato nel 2023 al netto delle eventuali rimodulazioni non storicizzabili disposte nel corso del 2023” (cfr. “SCHEDA DI BUDGET ANNO 2024”, allegato 2 alla D.G.R. n. XII/2228/2022 – doc. 1); b) quanto al sotto budget assegnato per le prestazioni di ricovero e cura da erogare a favore dei cittadini fuori regione prevede che “Nel caso di superamento del tetto è previsto un abbattimento dell’esubero di produzione rilevato per ciascuna Struttura rispetto al tetto fuori regione definito per l’anno in corso” (cfr. “SCHEDA DI BUDGET ANNO 2024”, allegato 2 alla D.G.R. n. XII/2228/2022 – doc. 1); - nonché di tutti gli atti a detta deliberazione preordinati, consequenziali, connessi ed applicativi, fra cui, specificamente, le deliberazioni delle ATS Insubria e Milano di approvazione dei contratti anno 2024, nonché i relativi contratti anno 2024, sottoscritti con riserva dalla ricorrente (doc.2, 2-bis), nelle parti in cui vengono riprodotte e/o richiamate le suddette impugnate disposizioni regionali di cui alla DGR n. XII/2228/2024. B) per quanto riguarda il primo atto di motivi aggiunti: - in via principale: della D.G.R. Lombardia n. XII/2966 in data 5 agosto 2024 (cfr. doc. 4), recante “Ulteriori determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l’anno 2024”, nelle parti in cui, al punto 12 “NEGOZIAZIONE SANITARIA” dell’Allegato 2 “Polo Ospedaliero”: i) al punto 12.2 “PRESTAZIONI AMBULATORIALI” “richiama la DGR 2228/24 che prevede che “il valore del budget di struttura per l’anno 2024, dedicato alle attività di specialistica ambulatoriale, sarà calcolato come il valore del contratto 2023 stipulato entro il 30.06.2023”, per precisare che l’incremento dell’1% al netto delle risorse non storicizzabili indicato nella DGR 1827/24 verrà utilizzato anche per non applicare le regressioni tariffarie sulle prestazioni aggiuntive rispetto al 2022 che verranno finanziati oltre al 106% e fino al 110%”; ii) al punto12.1 “ATTIVITA’ DI RICOVERO E CURA” dispone che, con riguardo al sotto budget assegnato per le prestazioni di ricovero e cura da erogare a favore dei cittadini fuori regione, sarà possibile ottenere un incremento, ma solo fino al 10%; iii) al punto 12.3 “PRECISAZIONI PER EEPA”, ultimo capoverso, conferma la previsione della D.G.R. 2228/24 secondo cui, “in caso di mancato utilizzo di budget screening, ogni ATS potrà valutare l’opportunità di assegnare [o di non assegnare] le risorse residue a copertura delle altre prestazioni ambulatoriali” (cfr. punto 12.3, ultimo capoverso); - in via incidentale, per quant’occorrer possa: della D.G.R. Lombardia n. XII/1827 in data 31 gennaio 2024 e della D.G.R. Lombardia n. XII/2228 in data 22 aprile 2024, ove intese nel senso di prescrivere implicitamente che l’eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi di quota variabile si applicherà riducendo il valore del budget assegnato con contratto.

Giustizia amministrativa202401726

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti regionali di programmazione sanitaria e relativi atti applicativi concernenti i criteri di assegnazione dei budget per prestazioni ambulatoriali e ricoveri a favore di cittadini fuori regione

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La struttura sanitaria accreditata ha impugnato la D.G.R. Lombardia n. XI/2228 del 22 aprile 2024, nonché gli atti applicativi e i contratti sanitari del 2024 sottoscritti con riserva, contestando i criteri di determinazione del budget per la specialistica ambulatoriale, la disciplina del sotto-budget per le prestazioni di ricovero e cura rese a cittadini fuori regione e la destinazione delle eventuali risorse residue del budget screening. Con motivi aggiunti ha impugnato anche la D.G.R. n. XII/2966 del 5 agosto 2024, censurando ulteriori precisazioni e limitazioni relative all'incremento del budget per le prestazioni ambulatoriali e per i ricoveri fuori regione, nonché la possibilità per le ATS di destinare le risorse residue del budget screening ad altre prestazioni ambulatoriali. In via incidentale ha contestato, ove interpretate in tal senso, le D.G.R. n. XII/1827 del 31 gennaio 2024 e n. XII/2228 del 22 aprile 2024, nella parte in cui avrebbero previsto implicitamente la riduzione del budget contrattuale in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di quota variabile.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse. La decisione è stata assunta dopo che, a seguito dell'avviso di Segreteria previsto dall'art. 72-bis, comma 1, c.p.a., il difensore della ricorrente ha dichiarato a verbale, nella camera di consiglio del 13 aprile 2026, il venir meno dell'interesse alla definizione nel merito della controversia. Il Collegio non ha quindi esaminato le censure sostanziali relative ai criteri di assegnazione dei budget sanitari. Le spese sono state compensate, in ragione della definizione in rito e del limitato svolgimento dell'attività difensiva della Regione.

Norme richiamate

  • art. 72-bis, comma 1, c.p.a.

    ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione

    La disposizione è stata utilizzata per informare le parti della fissazione del ricorso e verificare la permanenza dell'interesse alla decisione.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente dichiara che è venuto meno l'interesse alla decisione, il giudice amministrativo deve dichiarare improcedibili il ricorso e gli eventuali motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure dedotte.
  • La definizione in rito per sopravvenuta carenza di interesse può giustificare la compensazione delle spese, soprattutto quando l'attività difensiva della parte resistente è stata limitata.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoOrganizzazione del servizio sanitarioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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