Sentenza n. 6596/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della determinazione di sospensione del giudizio di avanzamento per il 2023 ex art.1051, co.3 del D.Lgs n.66/2010 ed ogni atto connesso e per l''accertamento del diritto del ricorrente in quanto compresa nell''aliquota dei Maggiori in s.p.e. del R.T. per l''avanzamento al grado superiore – anno 2023, a venir giudicata all''avanzamento ed ottenere la promozione al grado di Tenente Colonnello, con ogni connesso adempimento necessario. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 3/2/2024: Provvedimento MD_Persomil del 29/11/2023 di promozione al grado superiore dei Maggiori del R.T. dell'Arma dei Carabinieri in s.p.e. anno 2023 con relativa graduatoria ove non viene inserito il nominativo della ricorrente ed atti connessi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione di sospensione del giudizio di avanzamento per l'anno 2023 e, con motivi aggiunti, provvedimento di promozione dei maggiori del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei Carabinieri con relativa graduatoria, nella parte in cui non include la ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione della difesa)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la determinazione con cui era stato sospeso il giudizio di avanzamento per il 2023 ai sensi dell'art. 1051, comma 3, del d.lgs. 66/2010, chiedendo l'accertamento del diritto a essere giudicata per l'avanzamento e a ottenere la promozione al grado di tenente colonnello. Con motivi aggiunti ha impugnato il successivo provvedimento di promozione dei maggiori del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei Carabinieri, unitamente alla graduatoria, nella parte in cui non recava il suo nominativo. Prima della decisione, il difensore della ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dei ricorsi, chiedendo la compensazione delle spese; le amministrazioni resistenti hanno aderito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare nel merito la legittimità della sospensione del giudizio di avanzamento né del successivo provvedimento di promozione e della graduatoria. La decisione è stata assunta sulla base della dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse e dell'adesione delle controparti. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
art. 1051, comma 3, d.lgs. 66/2010
La disposizione è indicata quale base normativa della determinazione di sospensione del giudizio di avanzamento, ma il TAR non ne ha esaminato l'applicazione nel merito.
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili alla definizione del giudizio per improcedibilità.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili alla definizione del giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte interessata.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalla parte ricorrente e non contestata dalle controparti, determina l'improcedibilità del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti, senza esame dei motivi di illegittimità dedotti.
- In caso di sopravvenuta carenza di interesse condivisa dalle parti, il giudice può compensare integralmente le spese di giudizio.
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