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Sentenza

Sentenza n. 406/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento - del decreto del Ministero della Difesa n. -OMISSIS-, recante il rigetto dell’istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, con concessione dell’equo indennizzo, per l’infermità “-OMISSIS-”; - del previo parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio n. -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202200147

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Ministero della Difesa di rigetto dell’istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, con concessione dell’equo indennizzo, e il presupposto parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato il diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per una polidiscopatia lombare con segni di sofferenza neurogena cronica accertata mediante EMG. Il parere del Comitato di Verifica aveva ritenuto la patologia prevalentemente riconducibile a una patogenesi artrogena associata all’usura dei dischi intervertebrali, escludendo che gli eventi e le condizioni di servizio fossero fattori causali o concausali efficienti e determinanti. Il ricorrente ha dedotto che tale valutazione non avesse adeguatamente considerato le condizioni di lavoro disagevoli proprie dell’attività svolta e ha prodotto una relazione medico-legale che riconosceva al servizio un ruolo causale o concausale efficiente e determinante. Il TAR, mediante verificazione affidata al Collegio Medico Legale della Difesa di Roma, ha disposto l’accertamento dell’eventuale dipendenza da causa di servizio anche sulla base della documentazione medica acquisita in giudizio.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto decisivo l’esito favorevole della verificazione, secondo cui l’infermità è dipendente da causa di servizio ed è ascrivibile all’VIII categoria della tabella A allegata al d.P.R. 834/1981. Sono stati quindi annullati il decreto ministeriale e il presupposto parere del Comitato di Verifica. Il Ministero della Difesa è stato obbligato, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a., ad assumere entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza le determinazioni coerenti con l’accertamento effettuato in sede di verificazione. Le spese del giudizio sono state compensate, mentre il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di verificazione, liquidate in euro 400 oltre IVA.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.

    In caso di accoglimento, il giudice può imporre all’amministrazione di assumere, entro un termine stabilito, le determinazioni coerenti con l’accertamento contenuto nella sentenza.

  • d.P.R. 834/1981, tabella A, VIII categoria

    La verificazione ha ricondotto l’infermità accertata all’VIII categoria della tabella A ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La norma è richiamata quale base per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono richiamate, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel giudizio avente a oggetto il diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, l’accertamento tecnico disposto dal giudice può assumere rilievo decisivo per verificare il rapporto causale o concausale tra le condizioni di servizio e l’infermità dedotta.
  • Quando la verificazione accerta, sulla base della documentazione disponibile, la dipendenza dell’infermità da causa di servizio in senso difforme dal parere dell’organo tecnico amministrativo, il giudice può annullare il diniego e il parere presupposto, imponendo all’amministrazione la riedizione dell’attività coerente con l’accertamento giudiziale.
  • L’amministrazione deve considerare concretamente le condizioni di lavoro e le modalità di svolgimento del servizio nella valutazione del nesso causale o concausale con l’infermità; una valutazione tecnica che non dia adeguatamente conto di tali elementi non può sorreggere il diniego.
  • L’annullamento del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio non determina necessariamente l’automatica liquidazione dell’equo indennizzo, ma impone all’amministrazione di adottare le determinazioni conseguenti all’accertamento giudiziale entro il termine fissato dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieCausa di servizio ed equo indennizzoIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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