Cassazione Penale, Ordinanza n. 22982/2025 del 18/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice di merito)
La controversia
La decisione riguarda due imputati coinvolti in una vicenda di cessioni di cocaina: il primo motivo di ricorso contestava la dichiarazione di responsabilità di uno di essi, sostenendo che non fosse stata individuata alcuna condotta concretamente causalmente rilevante, ma solo la sua presenza nell'abitazione; il secondo motivo contestava per entrambi il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di lieve entità di cui all'art. 62 n. 4 c.p., deducendo l'esiguità del dato ponderale e l'incompatibilità della motivazione d'appello con il diniego dell'attenuante. La Corte di cassazione rileva che le censure riproponevano questioni già esaminate e disattese in appello, senza confrontarsi in modo critico e puntuale con la motivazione impugnata, e miravano in sostanza a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che i motivi non fossero consentiti in sede di legittimità perché meramente ripetitivi di doglianze già vagliate, privi di specifica critica alla motivazione della sentenza impugnata e, quanto al primo motivo, diretti a sollecitare una nuova lettura delle prove. Quanto al secondo motivo, ha condiviso il diniego dell'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p., osservando che in un contesto di stabile attività di spaccio non basta il contenuto valore ponderale delle dosi o l'asserita modestia del profitto, dovendosi considerare anche la dannosità e pericolosità dell'evento, che nel caso concreto non era affatto di speciale tenuità. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria.
Norme richiamate
art. 62 n. 4 c.p.
L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità richiede non solo l'esiguità del lucro perseguito o conseguito, ma anche che l'evento dannoso o pericoloso, inteso in senso giuridico, sia di particolare modestia e proporzionato alla tenuità del vantaggio patrimoniale.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 192 c.p.p.
Richiamato implicitamente nel riferimento alla valutazione delle fonti probatorie e alla motivazione fondata su elementi indiziari coerenti; non viene però svolta una specifica analisi della norma.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito proporre censure che si risolvano nella mera riproduzione di questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito, se non accompagnate da una critica specifica e puntuale alla motivazione impugnata.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del compendio probatorio o una lettura alternativa dei fatti, salvo che sia dedotto uno specifico travisamento della prova decisiva.
- La responsabilità concorsuale può essere desunta da un insieme di condotte sintomatiche del contributo alla realizzazione e alla protezione dell'attività illecita, non essendo decisiva la sola mancanza di una singola azione materiale di cessione.
- L'attenuante del fatto di speciale tenuità patrimoniale richiede una valutazione complessiva che tenga conto sia dell'entità del profitto sia della dannosità o pericolosità dell'evento, sicché non è riconoscibile quando il contesto criminoso riveli una stabile e significativa offensività.
- La censura sulla dosimetria della pena è inammissibile se la sentenza di merito contiene una motivazione sufficiente, non manifestamente illogica e che abbia preso in esame le deduzioni difensive.
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