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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22982/2025 del 18/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice di merito)

La controversia

La decisione riguarda due imputati coinvolti in una vicenda di cessioni di cocaina: il primo motivo di ricorso contestava la dichiarazione di responsabilità di uno di essi, sostenendo che non fosse stata individuata alcuna condotta concretamente causalmente rilevante, ma solo la sua presenza nell'abitazione; il secondo motivo contestava per entrambi il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di lieve entità di cui all'art. 62 n. 4 c.p., deducendo l'esiguità del dato ponderale e l'incompatibilità della motivazione d'appello con il diniego dell'attenuante. La Corte di cassazione rileva che le censure riproponevano questioni già esaminate e disattese in appello, senza confrontarsi in modo critico e puntuale con la motivazione impugnata, e miravano in sostanza a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che i motivi non fossero consentiti in sede di legittimità perché meramente ripetitivi di doglianze già vagliate, privi di specifica critica alla motivazione della sentenza impugnata e, quanto al primo motivo, diretti a sollecitare una nuova lettura delle prove. Quanto al secondo motivo, ha condiviso il diniego dell'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p., osservando che in un contesto di stabile attività di spaccio non basta il contenuto valore ponderale delle dosi o l'asserita modestia del profitto, dovendosi considerare anche la dannosità e pericolosità dell'evento, che nel caso concreto non era affatto di speciale tenuità. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria.

Norme richiamate

  • art. 62 n. 4 c.p.

    L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità richiede non solo l'esiguità del lucro perseguito o conseguito, ma anche che l'evento dannoso o pericoloso, inteso in senso giuridico, sia di particolare modestia e proporzionato alla tenuità del vantaggio patrimoniale.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato implicitamente nel riferimento alla valutazione delle fonti probatorie e alla motivazione fondata su elementi indiziari coerenti; non viene però svolta una specifica analisi della norma.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito proporre censure che si risolvano nella mera riproduzione di questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito, se non accompagnate da una critica specifica e puntuale alla motivazione impugnata.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del compendio probatorio o una lettura alternativa dei fatti, salvo che sia dedotto uno specifico travisamento della prova decisiva.
  • La responsabilità concorsuale può essere desunta da un insieme di condotte sintomatiche del contributo alla realizzazione e alla protezione dell'attività illecita, non essendo decisiva la sola mancanza di una singola azione materiale di cessione.
  • L'attenuante del fatto di speciale tenuità patrimoniale richiede una valutazione complessiva che tenga conto sia dell'entità del profitto sia della dannosità o pericolosità dell'evento, sicché non è riconoscibile quando il contesto criminoso riveli una stabile e significativa offensività.
  • La censura sulla dosimetria della pena è inammissibile se la sentenza di merito contiene una motivazione sufficiente, non manifestamente illogica e che abbia preso in esame le deduzioni difensive.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccioCircostanze del reato
RamiProcesso penaleStupefacentiParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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