Corte di giustizia, Sentenza C-863/24
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 12 marzo 2026. — Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali (Federcasse) e a. contro Commissione europea. — Impugnazione – Politica economica e monetaria – Attività degli enti creditizi – Sistema di garanzia dei depositi (SGD) – Direttiva 2014/49/UE – Articolo 10, paragrafo 6 – Riduzione del livello-obiettivo dei contributi a un SGD – Condizioni – Richiesta di autorizzare la riduzione del livello-obiettivo di un SGD – Lettera della commissaria europea responsabile della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell’Unione dei mercati dei capitali che indica che le condizioni non sono soddisfatte – Nozione di “atto impugnabile” – Ricorso di annullamento. — Causa C-863/24 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto impugnabile la lettera dell’8 marzo 2023 con cui la Commissaria competente aveva, in sostanza, respinto la richiesta italiana di ridurre lo level-obiettivo di un sistema di garanzia dei depositi da 0,8% a 0,5% ai sensi della direttiva 2014/49/UE. Secondo la Corte, il Tribunale ha omesso di valorizzare il contenuto decisivo della lettera e del suo allegato, che contenevano un rigetto chiaro e definitivo. La causa è stata quindi rinviata al Tribunale per l’esame delle restanti questioni di ricevibilità e del merito.
Impugnabilità, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, della lettera della Commissaria che respinge in sostanza la richiesta di riduzione del livello-obiettivo di un sistema di garanzia dei depositi ex articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2014/49/UE.
La questione giuridica
Se una lettera della Commissaria europea, redatta in risposta alla richiesta di uno Stato membro di autorizzare la riduzione del livello-obiettivo di un sistema di garanzia dei depositi ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2014/49/UE, debba essere qualificata come atto impugnabile ex articolo 263 TFUE, tenendo conto del suo contenuto, del contesto, dei poteri dell’autore e dell’intenzione dichiarata; e, conseguentemente, se il Tribunale abbia errato nel dichiararne l’irricevibilità.
Principio di diritto
Ai fini dell’articolo 263 TFUE, una lettera della Commissione è impugnabile quando, valutata nella sua sostanza e nel suo contesto, contiene una determinazione definitiva, chiara, ferma e incondizionata che respinge una richiesta presentata da uno Stato membro nell’esercizio di un potere decisionale attribuito alla Commissione; non osta a tale qualificazione la circostanza che l’atto abbia forma di lettera, sia firmato da un membro della Commissione e non da una decisione formale, né che richiami un allegato tecnico o una disponibilità al dialogo. La Corte ha quindi annullato l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile il ricorso e ha respinto l’eccezione di irricevibilità limitatamente al motivo fondato sulla non impugnabilità dell’atto, rinviando la causa al Tribunale per l’esame delle altre eccezioni e del merito.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Direttiva 2014/49/UE
- Articolo 10, paragrafi 2 e 6, della direttiva 2014/49/UE
- Articolo 11, paragrafi 2 e 6, della direttiva 2014/49/UE
- Articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2014/49/UE
- Articolo 96.1, comma 3, del decreto legislativo italiano 1º settembre 1993, n. 385
Impugnabilità della lettera della Commissaria sulla riduzione del livello-obiettivo di un sistema di garanzia dei depositi
La sentenza riguarda un’impugnazione avverso l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile un ricorso di annullamento contro una lettera della Commissaria europea competente in materia di stabilità finanziaria. La controversia si colloca nell’ambito dell’articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2014/49/UE sui sistemi di garanzia dei depositi (SGD) e concerne la richiesta di riduzione del livello-obiettivo dei contributi per il Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo italiano.
Fatti e procedimento amministrativo
Le ricorrenti sono Federcasse e undici banche di credito cooperativo e casse rurali italiane, aderenti al Fondo; la BCC di Napoli sostiene l’impugnazione. Nel luglio 2021 il Fondo aveva chiesto alla Banca d’Italia la riduzione del livello-obiettivo dallo 0,8% allo 0,5% dei depositi coperti. La Banca d’Italia aveva trasmesso la richiesta al Ministero dell’Economia e delle Finanze, che a sua volta, con lettera del 15 dicembre 2022, aveva chiesto alla Commissione l’approvazione della riduzione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2014/49/UE.
L’8 marzo 2023 la Commissaria aveva risposto con la lettera controversa, comunicando che i servizi della Commissione erano giunti alla conclusione che le condizioni dell’articolo 10, paragrafo 6, non erano soddisfatte. La lettera era accompagnata da un allegato contenente un’analisi dettagliata.
Ricorso dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata
Le ricorrenti avevano proposto ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE contro la lettera, ma la Commissione aveva eccepito l’irricevibilità sostenendo che l’atto non fosse impugnabile, non producesse effetti diretti sulle ricorrenti e non desse loro interesse ad agire. Il Tribunale aveva accolto solo il primo profilo dell’eccezione e aveva dichiarato il ricorso irricevibile, ritenendo che la lettera non costituisse un atto impugnabile.
Motivi dell’impugnazione
In appello le ricorrenti deducevano tre motivi:
- errore di diritto nella qualificazione della lettera come atto non impugnabile;
- snaturamento di una lettera del Ministro del 31 agosto 2023 relativa all’accesso alla lettera controversa;
- difetto e contraddittorietà di motivazione dell’ordinanza del Tribunale.
La Corte esamina nel merito il primo motivo e, una volta accolto, non ritiene necessario affrontare gli altri.
Normativa rilevante
La Corte richiama innanzitutto l’articolo 10 della direttiva 2014/49/UE:
- il paragrafo 2 fissa per gli SGD un livello-obiettivo minimo dello 0,8% dei depositi coperti;
- il paragrafo 6 consente, in deroga, una riduzione fino a un minimo dello 0,5%, previa approvazione della Commissione, se sono soddisfatte determinate condizioni legate alla struttura del settore bancario e all’uso probabile dei mezzi finanziari disponibili;
- l’articolo 13, paragrafo 1, è evocato dalla Commissione come alternativa per differenziare il livello dei contributi tra segmenti di mercato senza abbassare il livello-obiettivo globale.
Sono inoltre richiamati l’articolo 263 TFUE, l’articolo 56 e l’articolo 61 dello Statuto della Corte.
Ragionamento della Corte sulla nozione di atto impugnabile
La Corte ricorda la giurisprudenza costante secondo cui sono impugnabili solo gli atti che producono effetti giuridici vincolanti idonei a incidere sugli interessi del ricorrente. Quando il ricorrente non è il destinatario formale dell’atto, è sufficiente che l’atto sia destinato a produrre effetti vincolanti nei confronti del suo destinatario per essere impugnabile.
Per distinguere un atto preparatorio da un atto impugnabile occorre esaminare la sostanza dell’atto e l’intenzione del suo autore, valorizzando criteri oggettivi: contenuto, contesto e poteri dell’istituzione autrice. L’aspetto centrale è il contenuto concreto dell’atto, non le sole forme esteriori.
Errore del Tribunale nell’analisi della sostanza della lettera
La Corte censura il Tribunale perché non aveva considerato un elemento decisivo del contenuto della lettera: la frase secondo cui, al termine dell’esame, i servizi della Commissione avevano determinato che le condizioni dell’articolo 10, paragrafo 6, non erano soddisfatte nel caso del Fondo e, più in generale, dell’Italia. Secondo la Corte, tale formulazione svolge, in sostanza, la funzione di dispositivo, perché contiene un rigetto chiaro, fermo e incondizionato della richiesta italiana.
La Corte rileva inoltre che il Tribunale non aveva dato il giusto peso all’allegato, che spiegava in dettaglio la metodologia e concludeva in termini categorici che l’Italia non soddisfaceva né il criterio A né il criterio B. Lettera e allegato, letti congiuntamente, mostravano che la richiesta non poteva che essere respinta.
La Corte aggiunge che altri elementi del contenuto corroborano il carattere decisorio dell’atto:
- l’interpretazione dell’articolo 10, paragrafo 6, secondo cui la verifica delle condizioni va compiuta a livello dell’intero settore bancario dello Stato membro e non di un suo sottosettore;
- il richiamo all’articolo 13, paragrafo 1, come misura alternativa, che presuppone proprio il mancato accoglimento della deroga richiesta;
- la formula finale di disponibilità a fornire chiarimenti, considerata mera cortesia e non indice di un vero dialogo interlocutorio.
Contesto, forma e intenzione dell’autore
Quanto al contesto, la Corte osserva che il fatto che la lettera fosse una risposta alla domanda del Ministro non ne escludeva l’impugnabilità. Anche il richiamo a un eventuale dialogo non mutava la sostanza dell’atto.
Sui poteri dell’autore, la Corte sottolinea che l’articolo 10, paragrafo 6, della direttiva conferisce alla Commissione un potere decisionale esclusivo di approvare o respingere la richiesta di riduzione del livello-obiettivo. Il fatto che la lettera non fosse formalmente una decisione del collegio della Commissione, ma una lettera firmata dalla Commissaria, non era determinante: in materia di impugnabilità prevale la sostanza sulla forma. La Corte richiama anche il principio di tutela giurisdizionale effettiva e precisa che la Commissione non può sottrarsi al controllo del giudice dell’Unione attraverso il mancato rispetto di requisiti formali.
Quanto all’intenzione dell’autore, essa può avere solo valore complementare. Nel caso concreto, nessun elemento della lettera consentiva di ritenere che si trattasse di una mera apertura di interlocuzione; nemmeno il precedente relativo alla decisione di esecuzione adottata a favore della Francia poteva incidere sulla qualificazione dell’atto impugnato.
Dispositivo e rinvio al Tribunale
La Corte conclude che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel ritenere che la lettera controversa non costituisse un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE. L’ordinanza impugnata è quindi annullata.
Nel merito dell’eccezione di irricevibilità, la Corte respinge solo il motivo relativo alla non impugnabilità della lettera, ma rinvia la causa al Tribunale perché quest’ultimo esamini gli altri motivi di irricevibilità — diretta e individuale incidenza e interesse ad agire — e, se del caso, il merito del ricorso. Le spese sono riservate.
Principio affermato
Una lettera della Commissione che, nell’ambito del potere attribuito dall’articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2014/49/UE, esprima in modo chiaro, fermo e incondizionato il rigetto di una richiesta di deroga al livello-obiettivo di un sistema di garanzia dei depositi costituisce un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE, anche se non riveste la forma di una decisione formale e richiama la disponibilità a fornire ulteriori chiarimenti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 12 mar 2026Corte di giustizia, Sentenza C-728/23
- Sentenza · 12 mar 2026Corte di giustizia, Sentenza C-43/24
- Sentenza · 12 mar 2026Corte di giustizia, Sentenza C-84/24
- Sentenza · 12 mar 2026Corte di giustizia, Sentenza C-119/24
- Sentenza · 12 mar 2026Corte di giustizia, Sentenza C-209/24
- Sentenza · 12 mar 2026Corte di giustizia, Sentenza C-465/24
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →