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Ordinanza

Ordinanza n. 3178/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della Nota prot. n. -OMISSIS- del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione, avente ad oggetto “Esame di maturità per l’a.s. 2025/2026 – Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione”, ove interpretata nel senso di consentire agli Uffici Scolastici Regionali di assegnare i candidati privatisti prescindendo dalle preferenze di sede dagli stessi espresse nella domanda di assegnazione; - della Nota prot. n. -OMISSIS-del Ministero dell’Istruzione e del Merito, recante “Formazione delle commissioni dell’esame di maturità per l’a.s. 2025/2026”, sempre ove interpretata nel senso di consentire agli Uffici Scolastici Regionali di assegnare i candidati privatisti prescindendo dalle preferenze di sede dagli stessi espresse nella domanda di assegnazione; - della Ordinanza prot. n. -OMISSIS-sull’Esame di maturità per l’a.s. 2025/2026, sempre ove interpretata nel senso di consentire agli Uffici Scolastici Regionali di assegnare i candidati privatisti prescindendo dalle preferenze di sede dagli stessi espresse nella domanda di assegnazione; - del provvedimento del MIM, conosciuto lo scorso 8 aprile 2026, di assegnazione del ricorrente come candidato privatista all’Istituto Statale “-OMISSIS-” di Lentini (SR), quale sede difforme dalla sede di esame indicata dal candidato nella propria domanda; - per quanto occorrer possa, dei provvedimenti dell’USR Sicilia, di data ed estremi ignoti, quali gli avvisi pubblicati sul sito dell’11/11/2025 e del 3/02/2026, meramente applicativi dei provvedimenti ministeriali sopra indicati, sulla base dei quali è stata disposta l’assegnazione del candidato esterno ad una sede di esame difforme da quella dallo stesso prescelta; Nonché di tutti di gli atti presupposti, consequenziali o connessi, precedenti o successivi ai suddetti atti.

Giustizia amministrativa202605479

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: assegnazione del candidato esterno a una sede d'esame diversa da quella indicata nella domanda, nonché gli atti ministeriali e regionali interpretati nel senso di consentire di prescindere dalle preferenze espresse

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato esterno)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, le note ministeriali e l'ordinanza relative ai termini, alle modalità di presentazione delle domande e alla formazione delle commissioni dell'esame di maturità per l'anno scolastico 2025/2026, nella parte in cui sarebbero state interpretate come autorizzative dell'assegnazione dei candidati privatisti a una sede diversa da quella preferita. Ha inoltre impugnato il provvedimento di assegnazione all'istituto statale di Lentini, ritenuto difforme dalla sede indicata nella domanda, nonché gli atti dell'USR Sicilia applicativi degli atti ministeriali. In sede cautelare ha dedotto, in sostanza, l'illegittimità dell'assegnazione per mancata considerazione delle preferenze di sede e per insufficiente esplicitazione del percorso motivazionale seguito dall'amministrazione. Il Collegio ha esaminato il fumus boni iuris; non risulta una specifica valutazione del periculum in mora, distinta dall'esigenza di assicurare la partecipazione agli esami.

La decisione

Dopo il rigetto della misura monocratica ex art. 56 c.p.a., il TAR ha accolto l'istanza cautelare ai fini del riesame. Ha rilevato che né il provvedimento impugnato né gli elementi successivamente depositati consentono di comprendere agevolmente il percorso motivazionale seguito dall'USR per assegnare il candidato esterno. Ha quindi ordinato all'amministrazione di riesaminare la posizione del ricorrente applicando i criteri previsti dall'art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 62/2017 e dal paragrafo 3 della circolare n. 74346 del 10 novembre 2025, secondo l'interpretazione della giurisprudenza consolidata, tenendo conto delle preferenze espresse dal candidato. Il riesame deve essere effettuato in tempi compatibili con la regolare partecipazione del ricorrente agli esami di Stato. La trattazione del merito è stata fissata per il 23 febbraio 2027; spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto ha costituito la base processuale per l'accoglimento dell'istanza ai fini del riesame.

  • art. 56 c.p.a.

    La misura cautelare monocratica era stata precedentemente respinta con decreto; il Collegio ha poi esaminato la domanda cautelare in sede collegiale.

  • art. 14, comma 3, d.lgs. 13 aprile 2017, n. 62

    Individua i criteri normativi rilevanti per l'assegnazione dei candidati esterni, che l'amministrazione deve applicare nel riesame tenendo conto delle preferenze espresse.

  • par. 3 della circolare 10 novembre 2025, n. 74346

    Integra i criteri applicabili all'assegnazione dei candidati esterni e deve essere considerata dall'amministrazione nel riesame della posizione.

  • Cons. Stato, 13 luglio 2022, n. 5964

    È richiamata come giurisprudenza consolidata nell'elaborazione dei criteri normativi concernenti l'assegnazione dei candidati esterni.

Massime di principio

  • In sede cautelare, quando il provvedimento di assegnazione di un candidato esterno a una sede d'esame non rende comprensibile il percorso motivazionale seguito dall'amministrazione, il giudice può disporre il riesame della posizione senza definire nel merito la legittimità dell'assegnazione.
  • Nel riesame dell'assegnazione di un candidato esterno agli esami di Stato, l'amministrazione deve applicare i criteri previsti dall'art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 62/2017 e dalla disciplina amministrativa attuativa, tenendo conto delle preferenze di sede espresse nella domanda.
  • La misura cautelare può essere conformata come ordine di riesame, anziché come immediata assegnazione alla sede richiesta, quando occorre consentire all'amministrazione di rinnovare la valutazione secondo criteri normativi e con adeguata motivazione.
  • Il riesame disposto in via cautelare deve essere svolto entro tempi compatibili con l'effettiva e regolare partecipazione dell'interessato agli esami di Stato.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentale

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