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Sentenza

Sentenza n. 129/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'ottemperanza - alla sentenza n. 3363/2024 del 29 ottobre 2024 del Tribunale Civile di Firenze (RG n. 5703/2023), con riferimento alla condanna del Ministero dell’Interno al pagamento delle spese di lite in favore del difensore dichiaratosi antistatario, Avv. Antonio Lorito.

Giustizia amministrativa202502919

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza definitiva del Tribunale civile di Firenze, nella parte relativa al pagamento delle spese di lite distratte in favore del difensore

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore di spese legali)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza civile definitiva che aveva condannato il Ministero dell'Interno al pagamento delle spese processuali, liquidate in compensi, esborsi, spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il titolo esecutivo era stato notificato al Ministero il 12 maggio 2025, ma, decorso il termine di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l'Amministrazione non aveva provveduto al pagamento. Il ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato e la penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha dichiarato l'obbligo del Ministero dell'Interno di disporre, ove non ancora effettuato, il pagamento delle somme riconosciute dalla sentenza civile, comprensive degli ulteriori accessori di legge, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, ha nominato quale commissario ad acta il dirigente del Ministero preposto alla Direzione Generale per le libertà civili e l'immigrazione, con obbligo di provvedere nei successivi trenta giorni e di riferire al Tribunale. Ha inoltre applicato, ritenendola non manifestamente iniqua, una penalità di mora di 20 euro per ogni giorno di ritardo, decorrente dalla scadenza del termine di trenta giorni e fino all'insediamento del commissario ad acta, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Ha posto a carico del Ministero le spese del giudizio, liquidate in 1.500 euro oltre accessori, nonché la restituzione del contributo unificato. È stato richiamato il principio secondo cui l'esecuzione delle sentenze deve avvenire anche in caso di incapienza dei capitoli di bilancio, mediante pagamento in conto sospeso.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di imporre all'amministrazione l'adempimento, nominare un commissario ad acta e adottare le misure conseguenti.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    Consente di fissare, su richiesta di parte e quando non sia manifestamente iniquo, una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima che possa essere avviata l'esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni statali e degli enti pubblici.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30

    Impone l'esecuzione delle sentenze anche in caso di incapienza degli appositi capitoli di bilancio, mediante l'utilizzo del pagamento in conto sospeso.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza civile definitiva che condanni un'amministrazione al pagamento di somme, quando il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni sia decorso senza adempimento.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e, in caso di ulteriore inerzia, nominare un commissario ad acta incaricato dell'esecuzione sostitutiva.
  • L'incapienza degli stanziamenti di bilancio non giustifica il mancato pagamento di somme dovute in forza di una sentenza; l'amministrazione deve procedere anche mediante il pagamento in conto sospeso, secondo la disciplina applicabile.
  • La penalità di mora può essere disposta su domanda di parte nel giudizio di ottemperanza quando non risulti manifestamente iniqua, quale misura coercitiva per ritardata esecuzione del giudicato; la decorrenza e la durata devono essere determinate dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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