Sentenza n. 117/2026 - Roma, Sezione 2Q
per la declaratoria di nullità ovvero per l’annullamento della nota della Comunità Montana Castelli Romani e Prenestini – a firma del RUP, dott.ssa Laura Lezzerini – prot. n. 3962/2025 del 3.7.2025 ed avente ad aggetto “Riscontro istanza di riavvio del procedimento del 20.06.2025 trasmessa via PEC in data 23.06.2025 (Prot. 3639 del 24.06.2025) - Vs oggetto «Ricorso Italiana Distribuzione Audiotelevie s.r.l. - Sentenza Tar Lazio Sez. II quater n. 10160/2025 depositata il 327/05/2025 nell’ambito del procedimento n. 674/2022 Reg. RIC - Istanza di riavvio del procedimento»”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota della Comunità Montana che ha negato il riavvio e la conclusione del procedimento relativo all’istanza autorizzativa per il riordino e risanamento del sito radiotelevisivo
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha agito, in via principale, per l’ottemperanza alla precedente sentenza del TAR Lazio n. 10160/2025 e per la declaratoria di nullità della nota della Comunità Montana del 3 luglio 2025, ritenendola elusiva del giudicato. In via subordinata ha proposto domanda autonoma di annullamento della stessa nota. La vicenda trae origine da un’ordinanza comunale di demolizione del 2003 relativa a opere abusive destinate alle trasmissioni radiotelevisive, dalla successiva istanza autorizzativa del 2018, dichiarata inammissibile dal Comune, e da un’ulteriore istanza del 2021, cui era seguita una comunicazione di avvio del procedimento. Tale comunicazione era stata impugnata e il relativo ricorso era stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché l’atto era stato qualificato come mera comunicazione di avvio, priva di autonoma lesività. Dopo la sentenza del 2025, la ricorrente aveva chiesto il riavvio e la conclusione del procedimento; la Comunità Montana aveva negato tale possibilità, affermando che il procedimento relativo all’istanza del 2018 era già concluso e che la precedente sentenza aveva natura meramente processuale. La ricorrente ha contestato la natura pretestuosa delle ragioni dell’amministrazione, ha sostenuto l’esistenza di un obbligo di riavvio dell’istruttoria e ha riproposto le censure già formulate nel precedente giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibili la domanda di ottemperanza e quella di accertamento della nullità. La sentenza oggetto di ottemperanza aveva infatti contenuto esclusivamente processuale: si era limitata a dichiarare il difetto di interesse derivante dalla natura non provvedimentale e non lesiva dell’atto impugnato, senza accertare posizioni sostanziali e senza imporre all’amministrazione alcun obbligo conformativo o di provvedere. Ne consegue che essa non conteneva statuizioni suscettibili di esecuzione mediante giudizio di ottemperanza, né poteva fondare una censura di elusione del giudicato. Il TAR ha inoltre escluso che la precedente pronuncia avesse imposto all’amministrazione di avviare l’istruttoria e concludere il procedimento: un simile obbligo non era stato enunciato e non avrebbe potuto derivare da una sentenza che aveva definito il ricorso per annullamento in rito. Quanto alla domanda subordinata di annullamento della nota del 3 luglio 2025, il TAR ha disposto la conversione del rito camerale di ottemperanza in rito ordinario di cognizione ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a., fissando l’udienza pubblica del 21 aprile 2026. La decisione è quindi non definitiva e la regolazione delle spese è stata rinviata alla sentenza definitiva.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
La ricorrente ha agito, ex art. 112 c.p.a., per l’ottemperanza della sentenza.
Il giudizio di ottemperanza presuppone l’esistenza di una pronuncia contenente statuizioni suscettibili di esecuzione e di conformazione dell’attività amministrativa.
art. 32, comma 2, c.p.a.
disporre la conversione del rito ex art. 32, comma 2, c.p.a.
Quando una domanda proposta con un rito non adeguato deve essere esaminata con altro rito compatibile, il giudice può disporre la conversione del rito, preservando la prosecuzione della domanda di annullamento.
art. 73, comma 1, c.p.a.
memorie ex art. 73, comma 1, c.p.a.
La norma è richiamata quale disciplina del deposito delle memorie difensive; non emerge nel testo una specifica interpretazione ulteriore.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è inammissibile quando la sentenza della cui esecuzione si chiede l’attuazione ha contenuto esclusivamente processuale e si è limitata a dichiarare l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, senza accertare situazioni sostanziali o imporre obblighi conformativi all’amministrazione.
- La qualificazione di un atto come mera comunicazione di avvio del procedimento, priva di autonoma lesività, non comporta di per sé l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di avviare o concludere uno specifico procedimento sostanziale.
- Una sentenza che definisce in rito un ricorso per annullamento non può essere interpretata come fonte di un obbligo di provvedere non espressamente contenuto nel relativo dispositivo o nella motivazione conformativa.
- Quando, insieme alla domanda di ottemperanza, è proposta in via subordinata una domanda autonoma di annullamento dell’atto amministrativo, il giudice può dichiarare inammissibile l’ottemperanza e convertire il rito camerale in rito ordinario per esaminare la domanda impugnatoria.
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