Sentenza del 15/04/2019 n. 840 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Accertamento - potere accertativo - termine di decadenza - violazioni - reato - obbligo di denuncia - raddoppio dei termini di accertamento - adempimento all'obbligo - non rileva
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato che il raddoppio del termine di accertamento opera già per il fatto che le violazioni rilevate integrino, in astratto, una fattispecie di reato idonea a far sorgere l'obbligo di denuncia. Non è quindi necessario che la denuncia sia stata concretamente presentata: l'adempimento, o il mancato adempimento, dell'obbligo di denuncia non incide sull'applicabilità del termine raddoppiato.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il termine di decadenza del potere di accertamento tributario quando siano state rilevate violazioni fiscali astrattamente configurabili come reati e, pertanto, tali da imporre al pubblico ufficiale l'obbligo di denuncia alla Procura della Repubblica. Il punto esaminato è se il raddoppio dei termini dipenda dall'effettivo invio della denuncia oppure dalla sola sussistenza dei presupposti che rendono la denuncia obbligatoria.
Norme richiamate
Norme tributarie sul raddoppio dei termini di accertamento
Il raddoppio del termine opera in presenza di violazioni che comportano l'obbligo di denuncia per reato.
Il presupposto del raddoppio è la sussistenza di una violazione astrattamente penalmente rilevante e dell'obbligo di denuncia, non l'effettiva presentazione della denuncia alla Procura.
Obbligo di denuncia del pubblico ufficiale alla Procura della Repubblica
L'obbligo di denuncia rileva come conseguenza giuridica della natura della violazione; il suo mancato adempimento non elimina il presupposto per il raddoppio dei termini di accertamento.
Massime di principio
- Quando una violazione tributaria è astrattamente configurabile come reato e impone al pubblico ufficiale l'obbligo di denuncia, l'Amministrazione può beneficiare del termine di accertamento raddoppiato.
- Per applicare il raddoppio non è indispensabile dimostrare che la denuncia sia stata effettivamente presentata: è sufficiente la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia.
- La valutazione deve concentrarsi sulla configurabilità astratta del reato in relazione ai fatti accertati, non sull'esito del procedimento penale né sull'effettivo adempimento dell'obbligo di denuncia.
- In casi analoghi, occorre comunque verificare la concreta esistenza di una violazione penalmente rilevante e il rispetto degli altri requisiti previsti dalla disciplina applicabile.
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