Ordinanza n. 961/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento A) del decreto dipartimentale del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Direzione generale per il personale scolastico prot. n. 2575 e n. 2576 del 06.12.2023 (pubblicato in data 11.12.2023 sul portale InPa), recante bando di indizione del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado e dell’infanzia e primaria, su posto comune e di sostegno, laddove prevede che la graduatoria definitiva sia compilata con l’elencazione dei soli candidati vincitori, senza quindi esplicitazione dei candidati comunque risultati idonei a seguito del superamento delle prove selettive e della valutazione dei titoli dichiarati (art. 9, co. 1); B) del Decreto Ministeriale 26.10.2023 n. 205 e n. 206, recante disciplina regolamentare dei concorsi per l’accesso ai ruoli del personale docente, laddove prevede che la graduatoria sia compilata con l’elencazione dei soli candidati vincitori rispetto ai posti banditi (art. 12); C) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti, e conseguentemente per l’annullamento e/o la riforma: D) dei provvedimenti di approvazione delle graduatorie definitive adottati dagli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio in relazione alle classi concorsuali per le quali i ricorrenti hanno concorso nei rispettivi ambiti, ut supra elencate e altresì dettagliate in atti, laddove non figurano i loro nominativi in quanto idonei, per l’effetto, per la condanna anche ai sensi dell’art. 30 cod. proc. amm. - delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a pubblicare le graduatorie definitive con inserimento di tutti i candidati idonei onde consentire di evidenziare la loro collocazione sulla scorta del punteggio complessivamente riconosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: bandi e decreti ministeriali che prevedono la pubblicazione delle graduatorie concorsuali con i soli vincitori, nonché le graduatorie definitive che omettono i candidati idonei non vincitori
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato i bandi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente, i decreti ministeriali recanti la disciplina regolamentare dei concorsi e le graduatorie definitive approvate dagli Uffici Scolastici Regionali, nella parte in cui prevedono o applicano la pubblicazione delle graduatorie con l'elencazione dei soli candidati vincitori, senza indicare i candidati idonei che abbiano superato le prove selettive e conseguito un punteggio nella valutazione dei titoli. È stata chiesta la pubblicazione delle graduatorie complete di tutti gli idonei, con indicazione della relativa posizione e del punteggio, nonché la condanna delle amministrazioni ai sensi dell'art. 30 c.p.a. L'ordinanza non esamina i motivi di legittimità dedotti nel merito.
La decisione
Il TAR ha rilevato che la controversia riguarda una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse previste dal PNRR e che, pertanto, deve essere trattata secondo il rito previsto dall'art. 12-bis del d.l. n. 68/2022, convertito dalla l. n. 108/2022. Ha disposto la conversione del rito e il rinvio della prosecuzione della fase cautelare. Inoltre, ha rilevato che, ai sensi dell'art. 12-bis, comma 4, del d.l. n. 68/2022, è parte necessaria il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR – Struttura di Missione per il PNRR. Ha quindi ordinato ai ricorrenti di notificare il ricorso a tale amministrazione entro quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e di depositare la prova della notifica entro i successivi cinque giorni. La prosecuzione della fase cautelare è stata rinviata all'udienza pubblica del 3 giugno 2026; nessuna decisione è stata assunta sull'annullamento degli atti, sulla domanda risarcitoria o sulla fondatezza dei motivi.
Norme richiamate
art. 12-bis d.l. n. 68/2022, convertito dalla l. n. 108/2022
La disposizione è stata ritenuta applicabile alle controversie relative a procedure amministrative concernenti interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR e comporta la conversione del rito secondo le relative regole.
art. 12-bis, comma 4, d.l. n. 68/2022
La norma è stata interpretata nel senso che il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR – Struttura di Missione per il PNRR è parte necessaria del giudizio, con conseguente ordine di notificazione del ricorso.
art. 30 c.p.a.
È richiamato quale fondamento della domanda di condanna risarcitoria, ma l'ordinanza non ne esamina l'applicazione concreta.
Massime di principio
- Quando una controversia amministrativa riguarda una procedura connessa a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR, il giudice amministrativo deve verificare l'applicabilità del rito speciale previsto dall'art. 12-bis del d.l. n. 68/2022 e, se necessario, disporre la conversione del rito per assicurare il rispetto dei termini speciali.
- Nei giudizi soggetti all'art. 12-bis del d.l. n. 68/2022, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR – Struttura di Missione per il PNRR deve partecipare quale parte necessaria; in caso di mancata evocazione, il giudice deve ordinare la notificazione del ricorso entro il termine perentorio assegnato e il deposito della prova della notifica.
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