Cassazione Civile, Ordinanza n. 25639/2025 del 18/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (assistito previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un ricorso per accertamento tecnico preventivo in materia previdenziale, nel quale la prestazione richiesta era stata poi riconosciuta e liquidata dall'ente previdenziale nel corso del giudizio, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere da parte del Tribunale. Il tribunale non aveva però provveduto sulle spese di lite, nonostante avesse dato atto della soccombenza dell'ente, giustificando l'omissione con il fatto che l'ente non si era costituito e con la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. La ricorrente ha impugnato l'ordinanza con due motivi: con il primo ha denunciato violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell'art. 24 Cost. e dell'art. 6, comma 3-bis, l. n. 80/2006, per mancata statuizione sulle spese; con il secondo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che prima del ricorso non era stata eseguita una visita medica, ma l'accertamento della commissione era avvenuto solo sugli atti.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, dichiarando ammissibile la censura perché diretta non contro la motivazione, ma contro l'omessa pronuncia sulle spese. Ha affermato che il tribunale, pur riconoscendo la soccombenza dell'ente, non poteva omettere la regolazione delle spese: l'art. 152 disp. att. c.p.c. esonera dalle spese solo la parte soccombente, non la parte vittoriosa; inoltre la contumacia dell'ente soccombente non esclude la pronuncia sulle spese quando la parte costituita non è soccombente. Il provvedimento impugnato è stato quindi cassato con rinvio a diverso giudice del medesimo Tribunale per la regolazione delle spese. Il secondo motivo non risulta essere stato accolto, essendo assorbito dall'accoglimento del primo.
Norme richiamate
la parte soccombente deve essere condannata al rimborso delle spese; il giudice non può omettere di provvedere sulle spese quando individua la soccombenza
richiamato come parametro della disciplina della compensazione, ma nel caso non ricorrevano i presupposti per non regolare le spese
art. 24 Cost.
invocato dalla ricorrente a tutela del diritto di difesa in relazione alla mancata liquidazione delle spese
art. 6, comma 3-bis, l. n. 80/2006
richiamato dalla ricorrente in relazione al regime delle spese nei procedimenti previdenziali
esenta dall'obbligo delle spese solo la parte soccombente che rientri nei presupposti della norma; non giustifica l'omessa pronuncia quando la parte vittoriosa non è soccombente
Cass. 5813/2023
la contumacia della parte soccombente non esonera dalla pronuncia sulle spese ove la parte costituita non sia soccombente
Cass. 13498/2018
richiamata nel medesimo senso sulla necessità di pronunciare sulle spese nonostante la contumacia della parte soccombente
Massime di principio
- Quando il giudice accerta la soccombenza di una parte, deve comunque provvedere alla regolazione delle spese di lite; l'omissione integra violazione dell'art. 91 c.p.c.
- La dichiarazione di esonero dalle spese prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c. opera soltanto nei confronti della parte soccombente che ne abbia i presupposti e non può essere invocata per negare le spese alla parte vittoriosa.
- La contumacia della parte soccombente non esclude il dovere del giudice di statuire sulle spese quando la parte costituita non sia soccombente.
- In cassazione è ammissibile la censura che denunci l'omessa pronuncia sulle spese, poiché non si contesta la motivazione del provvedimento ma la mancata applicazione della disciplina sulle spese.
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