Cassazione Civile, Ordinanza n. 29240/2022 del 07/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di verifica fiscale nei confronti di una società di capitali partecipata al 50% dal ricorrente, l'Ufficio notificava alla società un avviso di accertamento per maggiori ricavi occultati e, in ragione della partecipazione, al socio un distinto avviso di accertamento per maggiori redditi di capitale, con imposte, interessi e sanzioni. Il contribuente impugnava l'atto davanti alla Commissione tributaria provinciale; il giudizio veniva però sospeso in attesa della definizione della controversia pregiudiziale instaurata nei confronti della società e non veniva riassunto nel termine previsto dal processo tributario. I giudici di merito dichiaravano quindi l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione dopo il venir meno della causa di sospensione. In cassazione il ricorrente proponeva cinque motivi: (1) sosteneva la nullità originaria del processo per asserita carenza di capacità e legittimazione processuale propria e del giudizio presupposto, deducendo che il socio non avrebbe potuto impugnare l'atto emesso verso la società e che la nullità del giudizio pregiudicante avrebbe travolto quello successivo; (2) contestava la decorrenza del termine per riassumere, assumendo che il processo presupposto fosse nullo e improduttivo di effetti; (3) censurava l'interpretazione dell'art. 47 del d.lgs. 546/1992, ritenendo che spettasse alla Commissione fissare l'udienza di prosecuzione; (4) sosteneva che la richiesta di sospensione cautelare avesse già riattivato il processo; (5) lamentava omessa pronuncia sulla dedotta riattivazione del giudizio.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo, perché la questione della nullità del processo presupposto e della conseguente nullità del giudizio in corso non risultava essere stata adeguatamente introdotta nei gradi di merito e, comunque, era prospettata dallo stesso soggetto che aveva promosso entrambi i giudizi, con carenza di interesse. Ha poi rigettato come infondati i motivi dal secondo al quinto. In particolare, ha affermato che, una volta sospeso il giudizio tributario in attesa della definizione della controversia pregiudiziale, il processo pregiudicato deve essere riattivato entro il termine di legge dalla cessazione della causa sospensiva, a prescindere dall'esito del giudizio pregiudicante; ha inoltre chiarito che la sospensione cautelare dell'atto impugnato ex art. 47 del d.lgs. 546/1992 è cosa distinta dalla sospensione del processo per pregiudizialità ex art. 39, e che la richiesta cautelare non equivale a riattivazione del processo sospeso. Infine, la Corte ha escluso il vizio di omessa pronuncia, avendo il giudice d'appello effettivamente esaminato la dedotta riattivazione. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2495 c.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere la tesi dell'effetto della cancellazione della società sulla legittimazione e sugli atti impositivi, ma senza accoglimento
art. 2697 c.c.
invocato nel primo motivo, ma la Corte non ne fa applicazione in senso decisivo
art. 36, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato dal ricorrente per sostenere i limiti di responsabilità dei soci per i debiti della società estinta
art. 43 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
norma sul termine di riassunzione del processo sospeso, applicata nel senso che il termine decorre dalla cessazione della causa di sospensione
art. 45 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
norma che consente la declaratoria di estinzione del processo per mancata riassunzione nei termini dopo sospensione
art. 47 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
norma sulla sospensione cautelare dell'atto impugnato; la Corte distingue tale sospensione dalla sospensione del processo per pregiudizialità e afferma che la domanda cautelare non riattiva il giudizio sospeso
art. 39 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per la sospensione del processo in presenza di causa pregiudiziale; la Corte afferma che, cessata la causa sospensiva, il giudizio va riassunto nei termini di legge
art. 41 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato nel contesto della sospensione processuale per pregiudizialità
art. 112 c.p.c.
invocato per dedurre omessa pronuncia, esclusa dalla Corte perché il giudice di merito si era espresso sul punto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Quando un giudizio tributario è sospeso per la pendenza di una controversia pregiudiziale, la parte interessata deve riassumerlo entro il termine previsto dalla legge dalla cessazione della causa sospensiva; il termine non dipende dall'esito in sé del giudizio pregiudicante, ma dal venir meno della ragione della sospensione.
- La sospensione cautelare dell'esecutività dell'atto impugnato è istituto distinto dalla sospensione del processo per pregiudizialità: l'accoglimento dell'istanza cautelare non determina di per sé la riattivazione del giudizio sospeso né incide sulle scansioni proprie del processo di merito.
- La declaratoria di estinzione per mancata riassunzione è corretta quando, dopo la cessazione della causa di sospensione, decorra inutilmente il termine per la riattivazione del processo.
- La deduzione di nullità del processo presupposto o del processo in corso è inammissibile se non risulta specificamente proposta nei gradi di merito e se è comunque formulata dal medesimo soggetto che ha promosso i giudizi, difettando l'interesse a far valere il vizio.
- Non sussiste omessa pronuncia quando la sentenza impugnata affronti, anche implicitamente o sinteticamente, la questione sottoposta al giudice di merito.
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